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Addetto antincendio: chi lo nomina, quanti ne servono davvero e quale corso fa

6 min di lettura

L'obbligo di designare gli addetti non ha soglie di dipendenti, il numero non è fissato da nessuna tabella e il corso dura 4, 8 o 16 ore a seconda del livello dell'attività. Cosa dicono esattamente il D.Lgs. 81/2008 e il decreto 2 settembre 2021.

Interno di un capannone industriale con le strutture metalliche in vista

La domanda arriva quasi sempre nella stessa forma: «siamo in sei, ci serve l'addetto antincendio?». La risposta è sì, e la ragione è che l'obbligo di designarlo non ha una soglia di dipendenti sotto la quale sparisce. L'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza. L'articolo 43 lo ripete fra gli adempimenti in materia di emergenze e aggiunge il criterio: il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici, secondo i criteri previsti nei decreti attuativi dell'articolo 46.

Quel decreto attuativo oggi esiste ed è il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022. Il suo articolo 4 dice come si arriva alla nomina: all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati, «o se stesso nei casi previsti dall'articolo 34» dell'81. La designazione non è quindi un modulo da compilare a parte: è una conseguenza della valutazione del rischio, e se la valutazione del rischio non c'è, la nomina non ha da dove nascere.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Il rimando all'articolo 34 riguarda i casi in cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione. L'Allegato II dell'81 li elenca per dimensione: aziende artigiane e industriali fino a trenta lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a trenta, aziende della pesca fino a venti, altre aziende fino a duecento, con alcune esclusioni fra cui centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari e aziende estrattive. Attenzione a un punto che spesso salta: il comma 2-bis dell'articolo 34 dice che il datore di lavoro che svolge direttamente quei compiti deve frequentare gli specifici corsi previsti dagli articoli 45 e 46. Farlo da sé non esonera dalla formazione, la sposta sulle proprie spalle.

Sul «quanti», la risposta onesta è che nessuna norma dà un numero. L'articolo 43, comma 3 dell'81 dice che i lavoratori designati devono essere formati, «essere in numero sufficiente» e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. L'Allegato II del decreto 2 settembre 2021 aggiunge il criterio che rende la cosa concreta: il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti, e «il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili». Tradotto in reparto: se l'unico addetto è in ferie ad agosto, in trasferta il martedì o smonta alle sei mentre il capannone lavora su due turni, il numero non è congruo, indipendentemente da quanti dipendenti hai. Il conto si fa sui turni e sulle assenze, non sull'organico.

Chi viene designato, per inciso, non può tirarsi indietro a piacere: sempre l'articolo 43, comma 3 stabilisce che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Il corso è la parte con i numeri, e dipende dal livello dell'attività. Il decreto 2 settembre 2021 sostituisce la vecchia impostazione con tre gruppi di percorsi formativi correlati al livello di rischio, definiti nel suo Allegato III. Le attività di livello 3 sono elencate una per una: stabilimenti di soglia inferiore e superiore ai sensi del decreto legislativo 105/2015, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, impianti e laboratori nucleari, depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 metri quadrati, attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 metri quadrati, alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie e case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, e altre ancora. Le attività di livello 2 sono i luoghi di lavoro compresi nell'Allegato I del DPR 151/2011, cioè le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, escluse quelle già di livello 3, più i cantieri dove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. Il livello 1 raccoglie tutto il resto: le attività dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Le durate seguono il livello. Il corso di formazione per il livello 1 dura quattro ore, quello per il livello 2 otto ore, quello per il livello 3 sedici ore, in tutti i casi compresa la verifica di apprendimento. L'aggiornamento va fatto con cadenza almeno quinquennale e dura due ore per il livello 1, cinque per il livello 2, otto per il livello 3. La formazione a distanza è ammessa, ma limitatamente alla parte teorica e in modalità sincrona: la parte pratica si fa di persona, ed è quella che rende il corso un corso.

C'è poi una cosa che viene regolarmente confusa con l'attestato del corso, ed è l'attestato di idoneità tecnica rilasciato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 512/1996. Non serve ovunque: l'articolo 5, comma 2 del decreto 2 settembre 2021 lo richiede per le attività elencate nel suo Allegato IV, che è un elenco più largo di quello del livello 3 e comprende, fra le altre, i depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, le attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 metri quadrati, gli alberghi con oltre 100 posti letto, le strutture sanitarie e le case di riposo, le scuole con oltre 300 persone presenti, gli uffici con oltre 500 persone presenti e i locali di spettacolo con capienza superiore a 100 posti. Fuori da quell'elenco l'attestato non è obbligatorio, ma il decreto lascia al datore di lavoro la facoltà di richiederlo comunque se ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale.

Sulle date, una regola transitoria che ancora oggi manda fuori tempo diverse aziende: il decreto stabilisce che il primo aggiornamento deve avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Non entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto: dall'ultimo corso fatto. Se l'attestato in cartellina è del 2019, la scadenza è il 2024, non il 2027.

Quanto costa non farlo, in termini di legge, sta nell'articolo 55 dell'81. La violazione dell'articolo 43, comma 1, lettera b), cioè la mancata designazione preventiva degli addetti, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro. La violazione dell'articolo 37, comma 9, cioè la mancata formazione degli incaricati, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. Sono sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente, e si sommano.

Fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 18 comma 1 lettera b), 34, 37 comma 9, 43, 46 e 55 comma 5, e Allegato II, testo consultato su normattiva.it; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articoli 4, 5 e 7 e Allegati II, III e IV, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021; DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, per l'individuazione delle attività di livello 2.

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