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Il tuo manutentore antincendio non ha ancora l'attestato? Cosa dice il decreto del 22 settembre 2026
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Il 25 settembre 2026 l'obbligo di qualificazione dei tecnici è scattato, ma tre giorni prima un decreto ha aperto una finestra fino al 31 marzo 2027. Non è una proroga per tutti: vale solo per chi aveva già presentato la domanda, e solo per i presidi indicati. Ecco cosa chiedere al tuo fornitore.

Per quattro anni la scadenza è stata spostata in avanti, sempre fra agosto e settembre. Quest'anno no. Il 25 settembre 2026 l'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 è diventato pieno: gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio «sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati». Ma il 24 settembre, a un giorno dalla data, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un decreto di un solo articolo che cambia il modo in cui va letta quella regola nei prossimi sei mesi. Se hai un contratto di manutenzione in corso, è il decreto che ti riguarda.
Si tratta del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, del 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026. Non tocca la data del 25 settembre: aggiunge al decreto controlli un articolo nuovo, il 6-bis, intitolato «Disposizioni transitorie».
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Cosa dice, parola per parola
Il testo è breve e conviene leggerlo intero: a decorrere dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro tale data abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti stabiliti dal decreto, «fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo 2027, possono continuare a eseguire gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio rientranti nelle tipologie oggetto dell'istanza».
Tre condizioni, tutte insieme. La prima: la domanda di valutazione doveva essere già presentata entro il 25 settembre 2026. Chi non l'aveva fatta non rientra nella finestra, e non può rientrarci presentandola adesso. La seconda: la deroga dura finché la valutazione non si conclude, e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Se l'esame va male prima di quella data, la finestra si chiude prima. La terza: vale solo per i presidi indicati nella domanda. Un tecnico che ha chiesto la valutazione per gli estintori non è coperto sulle reti di idranti.
Le premesse spiegano il perché, ed è una ragione organizzativa, non un ripensamento: «la complessità ed i tempi occorrenti per le valutazioni dei requisiti specifici» previsti dall'Allegato II del decreto del 2021, e quindi la necessità di una disciplina transitoria per chi era in coda.
Cosa significa «valutazione dei requisiti»
La qualifica non si compra con un corso. L'Allegato II del decreto del 2021 prevede un percorso di formazione presso soggetti formatori e poi una valutazione davanti a una commissione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rilascia l'attestazione solo dopo l'esito positivo. Chi alla data di entrata in vigore del decreto svolgeva attività di manutenzione da almeno tre anni è esonerato dal corso, ma non dalla valutazione. E la valutazione non è una formalità: per ogni tipologia di presidio comprende l'analisi del curriculum, una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, e si supera con almeno 70 su 100 e con almeno metà del punteggio in ciascuna delle tre prove. Per chi era già stato qualificato prima del decreto con un corso di durata adeguata è prevista la sola prova orale.
È per questo che la distinzione fra «ha l'attestato» e «ha presentato la domanda» non è un cavillo. Il primo ha superato l'esame. Il secondo ha diritto di lavorare in attesa di sostenerlo, e solo fino al 31 marzo 2027.
Le domande da fare al fornitore, adesso
La telefonata giusta ha tre domande, e chi è in regola risponde per iscritto in un giorno. Primo: chi sono, per nome e cognome, i tecnici che entrano nel tuo stabilimento, e per quali presidi. La qualifica è di una persona fisica, non della ditta. Secondo: per ciascuno di loro, l'attestato di qualificazione rilasciato dai vigili del fuoco per quel presidio, oppure, se è in valutazione, gli estremi della domanda presentata entro il 25 settembre 2026 con l'elenco delle tipologie indicate. Terzo: cosa succede al tuo contratto se l'esame va male, o se il 31 marzo 2027 arriva prima della valutazione.
Il terzo punto è quello che quasi nessuno chiede ed è quello che costa di più. Un contratto a canone che attraversa il 31 marzo 2027 dovrebbe impegnare il fornitore a garantire tecnici qualificati per tutti i presidi affidati, con la possibilità per te di recedere senza penali se non ci riesce. Senza quella clausola, il giorno in cui il tecnico non può più firmare il registro il problema resta tuo: il registro dei controlli lo tiene il datore di lavoro, e chi ispeziona lo chiede a te.
Perché ti conviene verificarlo tu
Il registro è la prova che i presidi sono stati mantenuti. Se un perito o un organo di vigilanza ricostruisce chi ha fatto un controllo dopo il 25 settembre 2026, la domanda sarà se quella persona poteva farlo. Avere in cartella l'attestato o la ricevuta della domanda, presidio per presidio, è la differenza fra una risposta immediata e una ricerca a ritroso, magari con un fornitore che nel frattempo hai cambiato.
Domande frequenti
Il decreto del 22 settembre 2026 è una nuova proroga? No. La data del 25 settembre 2026 resta quella. Il decreto aggiunge una finestra solo per chi aveva già chiesto la valutazione entro quella data, e solo per i presidi della domanda.
Fino al 31 marzo 2027 può lavorare chiunque? No. Chi non aveva presentato la domanda entro il 25 settembre 2026 non è coperto dalla disposizione transitoria.
La qualifica vale anche fuori dalla mia provincia? Sì: l'articolo 4 del decreto del 2021 stabilisce che la qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.
Se il tecnico è qualificato sugli estintori può controllare anche gli idranti? No: la qualifica e la valutazione sono per tipologia di presidio.
Cosa fare adesso
Se il tuo fornitore non riesce a mandarti per iscritto nomi, attestati o domande presidio per presidio, è il momento di confrontarlo con altre imprese della tua zona. Con il modulo in fondo alla pagina descrivi i presidi che hai — estintori, idranti, rivelazione, porte, impianti di spegnimento — e la richiesta arriva alle imprese di manutenzione della tua provincia: chiedi a ciascuna, già nel preventivo, l'elenco dei tecnici qualificati per quei presidi. Nessun costo e nessun impegno.
Fonti: decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, articolo 1 e premesse, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 222 del 24 settembre 2026, che inserisce l'articolo 6-bis nel decreto 1° settembre 2021 (fascicolo scaricato dal portale della Gazzetta Ufficiale e letto direttamente il 10 ottobre 2026); decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1, 3 e 4 e Allegato II, punti 1 e 4, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 (stesso portale); decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, per la data del 25 settembre 2026. Le modalità pratiche di presentazione delle domande sono state oggetto di indicazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che non è stato possibile consultare alla fonte: per il tuo caso, gli estremi della domanda li deve fornire il manutentore.
Ti serve un'impresa?
Descrivi il tuo impianto: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.
Scrivi quanti estintori e quali impianti hai, e da quando non vengono revisionati. Se ti serve per una verifica in arrivo, dillo subito.
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