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Ho ristrutturato il capannone: cosa dell'antincendio va rifatto, e cosa va solo dichiarato

6 min di lettura

Dopo un lavoro edile la domanda non è quanto è costato, ma se ha toccato le condizioni di sicurezza già accertate dal Comando. Il decreto del 2012 divide le modifiche in tre scaglioni — con aggravio, senza aggravio, non sostanziali — e solo l'ultimo si limita a una riga nel rinnovo periodico. Qui trovi dove passa il confine, perché spostare un deposito può cambiare categoria senza che nessuno abbia costruito niente, e cosa si può ancora fare se il cantiere è finito prima della domanda.

Due operai montano una porta tagliafuoco in un capannone in ristrutturazione

Il ponteggio è smontato, l'intonaco è asciutto, il soppalco nuovo regge i pallet. Poi qualcuno chiede se la pratica antincendio è stata aggiornata, e la risposta più comune è che il lavoro «non c'entrava con l'antincendio». Il metro però non è quello: è se il lavoro ha toccato le condizioni di sicurezza su cui il Comando aveva già dato una risposta.

Quel metro sta scritto per esteso, ed è largo. L'articolo 4, comma 6, del DPR 1° agosto 2011 n. 151 dice che l'obbligo di avviare nuovamente le procedure «ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate». L'ultima ipotesi è una formula aperta, che si misura sul confronto fra com'è il capannone oggi e com'era nei disegni depositati: è per questo che quasi tutti i lavori veri la toccano.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

I tre scaglioni, e il malinteso sul secondo

Il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, all'articolo 4, divide le modifiche in tre casi con tre percorsi diversi.

Il primo sono quelle del comma 6 che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. Qui si torna indietro fino all'articolo 3 del regolamento, che per le attività di categoria B e C obbliga a chiedere al Comando «l'esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio». Poi si presenta una SCIA con tutti gli allegati ordinari.

Il secondo sono le modifiche del comma 6 che **non** comportano aggravio. Anche qui si presenta una SCIA, ed è il punto che salta quasi sempre: «senza aggravio» non vuol dire «senza pratica», cambiano gli allegati. Il decreto chiede un'asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesta la conformità «limitatamente agli aspetti oggetto di modifica», con relazione tecnica ed elaborati grafici, «nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato». Qualcuno deve disegnare il capannone com'è adesso e firmare sotto la frase che il rischio non è aumentato.

Il terzo scaglione è quello che davvero «va solo dichiarato». Le modifiche non ricomprese nell'articolo 4 comma 6, e quelle considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme di prevenzione incendi, «sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio». Per individuarle il decreto rimanda ai criteri del suo Allegato IV oppure, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività. Non è un permesso di tacere: è l'obbligo di scriverlo alla prima occasione utile.

In quale scaglione cada il tuo cantiere lo decide il professionista, confrontando il progetto depositato con il capannone reale.

I casi che tornano sempre

Un soppalco nuovo è la modifica più pesante fra quelle che sembrano innocue: aggiunge superficie, porta persone o merce a una quota diversa, allunga le distanze per uscire e appoggia su una struttura che, in un'attività soggetta, ha una classe di resistenza al fuoco dichiarata da qualcuno.

Una parete spostata sembra un lavoro da muratore, ma quella parete può essere l'elemento che separava due compartimenti. Così una porta: murarne una toglie un'uscita a un locale che l'aveva nei calcoli dell'esodo, aprirne una in un muro compartimentante fa un buco in una separazione che aveva una classe. Un'aspirazione nuova pone lo stesso problema in verticale: le canalizzazioni attraversano pareti e solai, e quegli attraversamenti vanno ripristinati per quello che erano.

Poi c'è il caso in cui non è stato costruito niente. Spostare un deposito da una campata all'altra può cambiare la categoria dell'attività, perché le voci dell'Allegato I si misurano in metri quadri e chilogrammi. L'attività 70 sono i «locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg»: fino a 3.000 m2 è categoria B, oltre 3.000 m2 è categoria C. La stessa merce, sugli stessi scaffali, in una campata più grande, attraversa quella soglia senza che sia stato toccato un mattone — e la C è l'unica categoria per cui il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. Lo stesso vale per un cambio di lavorazione, che il comma 6 nomina per primo, e per il fotovoltaico sul tetto, che resta una modifica delle strutture di copertura.

L'impianto è stato dimensionato su una planimetria che non esiste più

È la parte che non si vede e non dà nessun segnale. La rete di idranti, l'eventuale sprinkler, la rivelazione e la segnaletica di esodo sono stati calcolati su una geometria precisa: compartimenti, aree operative, punti più sfavoriti. Monta un soppalco e i rivelatori a soffitto sorvegliano un volume che adesso ha un piano di mezzo. Chiudi una porta e la freccia verde sopra di essa manda le persone contro un muro.

Nessuno di questi difetti fa scattare un allarme: l'impianto resta in pressione e il manutentore continua a firmare il registro sull'elenco che gli era stato consegnato anni fa.

Se l'ordine è stato invertito

L'ordine che la norma presuppone è netto: l'esame del progetto sta prima di costruire, e la SCIA si presenta «prima dell'esercizio dell'attività». Se il cantiere è già finito il tempo non torna indietro, ma la sequenza da qui in avanti non cambia. Si parte da un rilievo dello stato di fatto — quello vero, non il progetto di cantiere — e gli si mette accanto l'ultima pratica depositata. Da lì esce lo scaglione, e la classificazione va chiesta per iscritto: se ne esce «nessun aggravio», deve dirlo la dichiarazione di non aggravio, non una telefonata. Se emerge un aggravio si torna all'articolo 3, e va deciso con il professionista, a verbale, che cosa si può esercire nel frattempo.

Restano le carte da aggiornare in tutti e tre gli scaglioni, anche quando al Comando non si presenta nulla. Il documento di valutazione dei rischi, che il decreto legislativo 81/2008 all'articolo 29 comma 3 impone di rielaborare immediatamente «in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori», entro trenta giorni. Il piano di emergenza con le planimetrie appese ai muri, l'elenco dei presidi nel registro dei controlli, le dichiarazioni di conformità e i libretti di quello che è stato installato, da chiedere all'impresa mentre è ancora in cantiere. Perché il momento in cui tutto questo viene guardato insieme è il rinnovo periodico, dove si dichiara l'assenza di variazioni rispetto a quanto segnalato: una frase difficile da firmare sopra un capannone ristrutturato di cui non è rimasta traccia da nessuna parte.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, articoli 3, 4 (commi 1, 3 e 6) e 5 e Allegato I voce 70, testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, articolo 4 commi 6, 7 e 8 e articolo 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 29 comma 3, testo vigente consultato su Normattiva. I criteri dell'Allegato IV del decreto del 2012, richiamati per individuare le modifiche non sostanziali, sono pubblicati in Gazzetta come immagine e non è stato possibile riprodurne qui il contenuto: vanno letti nell'allegato. In quale dei tre scaglioni ricada un intervento è una valutazione da fare sul caso concreto, da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio, confrontando lo stato di fatto con la pratica depositata.

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