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Dal 26 settembre 2026 la manutenzione antincendio la può fare solo un tecnico qualificato dai vigili del fuoco, con una finestra fino al 31 marzo 2027

7 min di lettura

I decreti del settembre 2021 non sono uno ma tre, e hanno cancellato il DM 10 marzo 1998. L'ultimo pezzo, l'obbligo di qualificazione dei manutentori, è in vigore dal 25 settembre 2026: niente quinta proroga, ma una finestra fino al 31 marzo 2027 solo per chi aveva già chiesto la valutazione.

Manutentore esperto mostra a un apprendista come controllare la valvola di un estintore al banco di lavoro

Li si sente chiamare «il decreto del 2 settembre 2021», al singolare. In realtà sono tre decreti interministeriali firmati in tre giorni consecutivi, pubblicati in tre Gazzette diverse ed entrati in vigore in tre date diverse. Insieme hanno smontato il DM 10 marzo 1998, che per ventiquattro anni è stato il riferimento della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Sapere quale dei tre riguarda cosa serve, perché uno dei tre ha un pezzo che è appena entrato in vigore.

Aggiornamento del 10 ottobre 2026. La quinta proroga non è arrivata. Il 24 settembre 2026 la Gazzetta Ufficiale n. 222 ha pubblicato invece il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, che aggiunge al decreto controlli un articolo 6-bis: chi entro il 25 settembre 2026 aveva presentato regolare istanza di valutazione dei requisiti può continuare a eseguire controlli e manutenzioni, solo sui presidi indicati nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Per tutti gli altri l'obbligo dell'articolo 4 vale pienamente. Più sotto trovi cosa cambia per chi ha un contratto in corso.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Il primo è il decreto 1° settembre 2021, quello che tutti chiamano «decreto controlli»: stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 ed è entrato in vigore un anno dopo, il 25 settembre 2022. Ha abrogato l'articolo 3 comma 1 lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Il secondo è il decreto 2 settembre 2021, il cosiddetto «GSA»: riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, gli addetti al servizio antincendio e la loro formazione. Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022.

Il terzo è il decreto 3 settembre 2021, il «minicodice»: criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro. Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, in vigore dal 29 ottobre 2022, ed è quello che ha abrogato del tutto quel che restava del DM 10 marzo 1998.

La parte che pesa di più adesso sta nel primo. L'articolo 4 del decreto controlli dice che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio «sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati», e l'Allegato II descrive come si diventa tali: un percorso di formazione presso soggetti formatori accreditati, poi un esame davanti a una commissione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, poi l'attestato. La qualifica non è generica: si prende presidio per presidio. Gli estintori sono una cosa, le reti di idranti un'altra, gli impianti di rivelazione un'altra ancora, le porte tagliafuoco un'altra ancora. Il decreto ne elenca oltre una dozzina, ognuno con il suo corso e il suo esame.

Questo articolo 4 è stato l'unico pezzo a non entrare in vigore insieme al resto. È stato prorogato più volte, e l'ultima proroga è arrivata con il decreto interministeriale Interno–Lavoro del 15 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, che ha semplicemente sostituito nel testo del decreto controlli la data «25 settembre 2025» con «25 settembre 2026». Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella circolare del 10 settembre 2025 con cui ha comunicato la proroga, ha scritto che la fase transitoria è chiusa e che i Nulla Osta Transitori rilasciati agli aspiranti manutentori scadono comunque non oltre il 25 settembre 2026. La frase che conta è quella della circolare, non del decreto: il decreto fissa l'entrata in vigore al 25 settembre 2026, ed è la circolare a scrivere che «a decorrere dal 26/09/2026 lo svolgimento dell'attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell'attestato di qualificazione».

Un dettaglio che cambia la telefonata da fare: l'attestato non è unico, è per singolo presidio. I presidi elencati dal decreto sono quattordici (da P1 a P14, con P8 sdoppiato), e un tecnico qualificato sugli estintori non è per questo qualificato sulle reti di idranti o sulla rivelazione. La qualifica, però, vale su tutto il territorio nazionale: non va rifatta provincia per provincia.

Per chi ha un capannone questo significa una cosa molto pratica. Da fine settembre 2026, quando arriva il tecnico a controllare gli estintori, la rete di idranti o l'impianto di rivelazione, quel tecnico deve avere l'attestato per quel presidio. L'attestato è rilasciato dai vigili del fuoco, porta un QR-code, e chi lo ha viene inserito in un elenco pubblico consultabile sul portale del Corpo nazionale. È una verifica che puoi fare tu. L'unica eccezione, fino al 31 marzo 2027, è il tecnico che entro il 25 settembre 2026 aveva già presentato la domanda di valutazione per quel presidio: in quel caso non avrà ancora l'attestato, ma deve poterti indicare gli estremi della domanda e le tipologie che vi ha indicato.

Gli altri due decreti hanno cambiato cose meno appariscenti ma altrettanto concrete. Il decreto 2 settembre 2021 ha ridisegnato la formazione degli addetti antincendio su tre livelli in base al rischio dell'attività: quattro ore per il livello 1, otto per il livello 2, sedici per il livello 3, con l'obbligo di aggiornamento almeno ogni cinque anni. Ha anche fissato con chiarezza quando serve il piano di emergenza scritto: nei luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente, e in tutte le attività dell'allegato I del DPR 151/2011. Fuori da questi casi il piano scritto non è obbligatorio, ma le misure organizzative da attuare in caso di incendio vanno comunque riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Il decreto 3 settembre 2021 ha invece agganciato la progettazione al Codice di prevenzione incendi: per i luoghi di lavoro a basso rischio valgono i criteri semplificati del suo Allegato I, per tutti gli altri si applicano le regole tecniche o il decreto 3 agosto 2015. Per un capannone esistente l'adeguamento scatta nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del decreto legislativo 81/2008, cioè quando la valutazione dei rischi va rifatta.

Se hai un contratto di manutenzione in corso, la telefonata da fare adesso è una sola: chiedere al fornitore l'elenco dei presidi che ti gestisce e, per ciascuno, l'attestato di qualificazione del tecnico che ci lavora, oppure gli estremi della domanda presentata entro il 25 settembre 2026. Chi è in regola te li manda in un giorno. E chiedigli cosa succede al contratto se la valutazione non si chiude, o va male, prima del 31 marzo 2027.

Un'ultima nota, per onestà verso chi ha letto le versioni precedenti di questa pagina. Avevamo scritto che la scadenza era stata spostata quattro volte, sempre con un decreto uscito fra metà agosto e fine settembre, e che una quinta proroga poteva ancora arrivare. Non è arrivata: il decreto del 22 settembre 2026 non sposta la data, apre solo la finestra transitoria descritta sopra, per chi aveva già fatto domanda.

Cosa fare adesso

Se il tuo manutentore non riesce a mandarti per iscritto, presidio per presidio, gli attestati o le domande di valutazione dei suoi tecnici, è il momento di confrontarlo con altre imprese. Con il modulo in fondo alla pagina descrivi i presidi che hai e la richiesta arriva alle imprese di manutenzione antincendio della tua provincia: chiedi a ciascuna, già nel preventivo, l'elenco dei tecnici qualificati per i tuoi presidi. Nessun costo e nessun impegno.

Verificato il 29 agosto 2026, aggiornato il 10 ottobre 2026.

Fonti: decreti del Ministro dell'interno 1°, 2 e 3 settembre 2021, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 230 del 25 settembre 2021, n. 237 del 4 ottobre 2021 e n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025; decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che inserisce l'articolo 6-bis nel decreto 1° settembre 2021 (fascicolo letto sul portale della Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2026); circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e pagina istituzionale vigilfuoco.it dedicata al decreto controlli.

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