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Cosa succede durante una visita tecnica dei vigili del fuoco

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La visita arriva per due strade diverse, con tempi e poteri diversi: il procedimento avviato dalla tua SCIA e la vigilanza ispettiva d'iniziativa. Sapere in quale delle due sei cambia cosa può succedere alla fine.

Interno di un capannone industriale con le strutture metalliche in vista

Quando il Comando annuncia una visita tecnica, la prima cosa da capire non è cosa guarderanno, ma perché stanno venendo. Le strade sono due, stanno in due norme diverse e portano a esiti diversi: il procedimento di prevenzione incendi che hai avviato tu, e la vigilanza ispettiva che il Corpo nazionale esercita di propria iniziativa. Confonderle è il motivo per cui certe visite finiscono male anche in aziende sostanzialmente in ordine.

La prima strada è quella del DPR 1° agosto 2011 n. 151. All'articolo 4, l'istanza si presenta al Comando prima dell'esercizio dell'attività mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista; il Comando ne verifica la completezza formale e, in caso di esito positivo, rilascia ricevuta. Per le attività di categoria A e B, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; il regolamento precisa che tali controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate. Per la categoria C la visita non è eventuale: il Comando effettua i controlli entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, entro quindici giorni dalla visita rilascia il certificato di prevenzione incendi.

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Il pezzo che conviene sapere a memoria è quello che succede se qualcosa non va. Sempre entro sessanta giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, «ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni». Quei quarantacinque giorni sono la differenza fra una prescrizione da eseguire e un'attività ferma. Per le categorie A e B c'è anche una cosa da chiedere e che quasi nessuno chiede: il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo rilascia copia del verbale della visita tecnica. È un documento che vale la pena avere in cartella.

La seconda strada è il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, articolo 19. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi e nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/2008; la vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti d'iniziativa, anche a campione o per programmi settoriali, oppure nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Al comma 2 il decreto elenca cosa è consentito al personale incaricato: l'accesso alle attività, costruzioni e impianti interessati anche durante l'esercizio, l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti, l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari, il prelievo di campioni per esami e prove e ogni altra attività necessaria. Non è un sopralluogo di cortesia e non si rimanda a data da destinarsi. Se vengono rilevate condizioni di rischio o l'inosservanza della normativa, il comma 3 prevede che il Corpo adotti le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza, e dia comunicazione dell'esito degli accertamenti agli interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti.

Le conseguenze possibili stanno nell'articolo 20 dello stesso decreto. Chi, in qualità di titolare di un'attività soggetta ai controlli, omette di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico è punito con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta delle attività che comportano detenzione e impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti. Chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese per quelle pratiche, attesta fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro, e la stessa pena si applica a chi le falsifica o altera. Il prefetto, inoltre, può disporre la sospensione dell'attività finché l'obbligo omesso non viene adempiuto.

Cosa guardano, in concreto. Una visita tecnica non è un esame di normativa: è un confronto fra ciò che è scritto nel progetto e nella SCIA e ciò che si vede camminando. Vie di esodo libere e apribili nel verso giusto, porte resistenti al fuoco che chiudono davvero e non tenute aperte da fermi impropri, compartimentazioni non forate da impianti passati dopo, presidi al loro posto e segnalati, illuminazione di sicurezza, quadri e locali tecnici accessibili, e la documentazione. Sul fronte documentale l'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 139 spiega da dove viene la carta: il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa, rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell'interno.

La preparazione utile è quindi una cartella, non un ripasso. Progetto approvato ed eventuali pareri, SCIA con la ricevuta, certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti, verbali di manutenzione dei presidi, registro dei controlli aggiornato — quello previsto dall'Allegato I punto 1 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, che deve essere costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo — piano di emergenza e nomine degli addetti. Deve esserci una persona che sa dove sono le cose e ha le chiavi: la visita che si blocca perché nessuno apre la centrale termica dura il doppio e finisce peggio.

Il modo più comune di sbagliare, però, non riguarda la visita: riguarda i mesi precedenti. L'articolo 4 comma 6 del DPR 151 stabilisce che l'obbligo di riavviare le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose, e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Un soppalco nuovo, una linea spostata, un deposito cresciuto, un impianto aggiunto sul tetto: se non sono passati dalla pratica, la visita li trova. Non perché qualcuno sia andato a cercarli, ma perché il verificatore ha in mano il disegno e davanti la realtà, e la differenza si vede.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, articoli 3, 4 commi 1, 2, 3 e 6 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, articoli 16 commi 1 e 4, 19 commi 1, 2 e 3 e 20 commi 1, 2 e 3, testo vigente consultato su normattiva.it; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021.

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