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Antincendio in albergo: cosa cambia sopra i venticinque posti letto
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Sopra i 25 posti letto un albergo, un bed & breakfast o una casa per ferie diventa attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco. Cambia la procedura, cambia la regola tecnica applicabile e cambia il peso di quello che c'è scritto sul registro.

La soglia esiste davvero ed è scritta in un punto solo. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, alla voce numero 66, si legge: «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto». Sotto quel numero non sei un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Sopra, lo sei, e non conta se hai una struttura da quaranta camere o una casa con ventisei letti: la voce è la stessa.
La categoria, invece, cambia con i numeri. Fino a 50 posti letto sei in categoria A. Oltre 50 e fino a 100 sei in B. Oltre 100 sei in C. La stessa voce 66 comprende anche le strutture turistico-ricettive all'aria aperta — campeggi, villaggi turistici — con capacità ricettiva superiore a 400 persone, che stanno in categoria B.
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Cosa cambia in pratica passando la soglia. Per le attività in categoria B e C il responsabile deve chiedere al Comando dei vigili del fuoco l'esame del progetto prima di costruire o di modificare in modo che aggravi le condizioni di sicurezza: il Comando può chiedere integrazioni entro trenta giorni e si pronuncia entro sessanta dalla documentazione completa. Per tutte le categorie, prima di iniziare l'esercizio, si presenta la segnalazione certificata di inizio attività. Per le attività in categoria C il Comando effettua la visita tecnica entro sessanta giorni e, con esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi entro quindici giorni. Per A e B i controlli sono comunque previsti, anche a campione o per programmi settoriali. E poi c'è il pezzo che si dimentica: ogni cinque anni il titolare deve inviare al Comando la dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Non è una pratica automatica, e nessuno te la ricorda.
Sulla regola tecnica da applicare oggi convivono due binari, ed è bene sapere quale sta percorrendo il tuo progettista. Il binario storico è il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, con l'aggiornamento per le attività esistenti del decreto 6 ottobre 2003 e, per la fascia che qui interessa di più, il decreto 14 luglio 2015, che si intitola per esteso «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50». Il binario nuovo è il Codice di prevenzione incendi: il decreto 9 agosto 2016 ha aggiunto al decreto 3 agosto 2015 il capitolo V.5, «Attività ricettive turistico-alberghiere», e stabilisce che quelle norme si possono applicare in alternativa al 1994, al 2003 e al 2015. Sono esclusi dal capitolo V.5 le strutture all'aria aperta e i rifugi alpini. La scelta la fa il professionista, ma è una scelta, va dichiarata, e non si mescolano i due binari prendendo da ciascuno la prescrizione più comoda.
C'è poi la cosa che manda fuori norma le strutture piccole senza che nessuno se ne accorga: il conteggio dei posti letto. Un divano letto aggiunto in una suite, una camera famiglia che passa da tre a quattro, una dépendance rimessa in servizio. Ventiquattro letti diventano ventisei e la struttura è entrata in un regime diverso. Il DPR 151 lo dice esplicitamente: l'obbligo di riavviare le procedure ricorre quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali e ogni volta che sopraggiunge una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Sulla manutenzione, dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 il quadro è lo stesso di qualunque altro luogo di lavoro, ma in albergo pesa di più. Il decreto dice che il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti e dal manuale d'uso e manutenzione, e che il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. La tabella 1 dello stesso decreto indica le norme di riferimento per ciascun presidio: UNI 9994-1 per gli estintori, UNI 10779, UNI EN 671-3 e UNI EN 12845 per le reti di idranti, UNI 11224 per la rivelazione e allarme incendio, UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32 per i sistemi di allarme vocale, UNI 11473 per le porte e finestre apribili resistenti al fuoco.
Le ultime due voci sono quelle che distinguono un albergo da un capannone. In un albergo le persone dormono, non conoscono l'edificio e in buona parte non parlano la tua lingua: l'allarme vocale e le porte dei corridoi sono i due presidi da cui dipende tutto il resto, e sono anche i due che si guastano in silenzio. Un elettromagnete che non rilascia, una porta che non chiude perché il pavimento si è alzato, un messaggio EVAC registrato solo in italiano: sono difetti che non fanno suonare nessuna spia in reception.
La cosa concreta da fare, se hai passato i venticinque posti letto da poco o stai per passarli, è farti mettere per iscritto tre righe dal tuo tecnico: su quale regola tecnica è impostata la struttura, in quale categoria del DPR 151 ricadi e quando scade il rinnovo quinquennale. Sono tre informazioni che dovrebbero stare nella prima pagina del registro dei controlli, e nella maggior parte dei registri che si aprono non ci sono.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voce 66 e articoli 3, 4 e 5, testo su Normattiva; decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2016 (capitolo V.5 del Codice), che nelle premesse e nell'articolo 2 richiama il decreto 9 aprile 1994 ripubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, il decreto 6 ottobre 2003 e il decreto 14 luglio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1 e tabella 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Le periodicità dei singoli controlli stanno nelle norme citate e nel manuale del costruttore: fattele indicare per iscritto dal manutentore.
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