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Antincendio Industriale

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Autofficina e carrozzeria: la soglia dell'officina è 300 metri quadri, ma quella che scatta per prima è il metro cubo di olio

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In un'officina la superficie coperta è solo una delle righe dell'Allegato I che possono accendersi. Gli oli lubrificanti, la cabina di verniciatura, la saldatura e il magazzino gomme sono altre quattro. E la fossa non c'entra con l'antincendio, ma può uccidere lo stesso.

Superficie di acciaio industriale in primo piano

La riga che quasi tutti conoscono è l'attività 53 dell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151: «Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m²». Sopra quella soglia si è attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, in categoria B fino a 1.000 m² e in categoria C oltre.

Trecento metri quadri sono due ponti, un banco e il corridoio. Molte officine ci stanno sotto e dormono tranquille. È lì che si sbaglia, perché l'Allegato I non si legge una riga per volta: si legge tutto, e ogni riga che si accende è un'attività in più nella stessa pratica.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Quella che scatta per prima, in un'officina, quasi sempre è l'attività 12: «Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³». Due parole vanno lette con attenzione. La prima è «lubrificanti»: non serve la benzina, basta l'olio motore. La seconda è «capacità geometrica», che è la capienza dei contenitori, non quanto prodotto ci sta dentro oggi: due fusti da duecento litri, la cisterna dell'olio esausto, i bidoni dell'antigelo e il serbatoio del gasolio del generatore superano i mille litri di contenitore molto prima di quanto sembri. La categoria dipende dal punto di infiammabilità: la colonna A riguarda i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva da 1 a 9 m³, tutto il resto sta in categoria B da 1 a 50 m³ e in categoria C oltre. Quel dato non si indovina: sta nella scheda di sicurezza di ogni prodotto, e va tirato fuori prima, non dopo.

In carrozzeria si aggiunge l'attività 14, «Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti», categoria B fino a 25 addetti e C oltre: sei persone in reparto e la riga si accende, indipendentemente dai metri quadri. Se si salda con bombole c'è l'attività 9, «Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio»: qui il conteggio non è sui dipendenti totali, ma su quanti fanno quel mestiere. E se si tengono gomme c'è l'attività 43, che prende i «depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg».

Poi c'è la fossa, che è il posto dove ogni tanto muore qualcuno e che con la prevenzione incendi non c'entra niente. La fossa è un buco nel pavimento in cui i vapori pesanti scendono e restano: benzina evaporata, GPL da un impianto che perde, gas di scarico. La norma che la riguarda è l'articolo 66 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che vieta di consentire l'accesso dei lavoratori «in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei». Aggiunge che, in caso di dubbio, i lavoratori vanno legati con cintura di sicurezza e vigilati per tutta la durata del lavoro, e che l'apertura di accesso deve consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. È scritto per le fogne e descrive una fossa d'officina parola per parola.

La cabina di verniciatura porta con sé un secondo fascicolo, che non è antincendio ma ci deve andare d'accordo. Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, all'articolo 2 comma 2, stabilisce che la valutazione dei rischi di incendio «deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta», in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo 81/2008. Quel titolo chiede di ripartire in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (articolo 293) e di elaborare un «documento sulla protezione contro le esplosioni», compilato prima dell'inizio del lavoro e parte integrante del documento di valutazione dei rischi (articolo 294). C'è poi l'adempimento che in carrozzeria non guarda quasi nessuno: l'articolo 296 impone che le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche dei capi III e IV del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, dove l'articolo 6 fissa la periodicità in due anni. È una verifica di terza parte, la fa l'ASL, l'ARPA o un organismo abilitato, è a carico del datore di lavoro, e chi la esegue rilascia un verbale che va conservato ed esibito.

Una precisazione che fa risparmiare discussioni: l'allegato semplificato del decreto del 3 settembre 2021 vale solo per i «luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio», e un'officina con solventi, vernici e fiamma libera non ci rientra quasi mai. Per lei l'articolo 3 comma 3 rimanda al codice di prevenzione incendi, il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Il resto sono le regole di tutti, ma vanno scritte. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 chiede un registro dei controlli dove annotare controlli periodici e manutenzioni «secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione», tenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, ed eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Se l'officina è soggetta, il decreto del 2 settembre 2021 la colloca fra le attività di livello 2 — vi rientrano «i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», esclusi quelli di livello 3 — con corso di otto ore e aggiornamento almeno quinquennale. Il piano di emergenza scritto è obbligatorio nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti e in tutte le attività dell'Allegato I: un'officina soggetta ce l'ha per il terzo motivo, anche se ci lavorano in tre.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, attività 9, 12, 14, 43 e 53, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 66 e titolo XI, articoli 293, 294 e 296; DPR 22 ottobre 2001 n. 462, articolo 6, Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articoli 2 e 3 e Allegato I punto 1, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articolo 4 e Allegato I punto 1 con tabella 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articoli 2 e 5 e Allegato III punto 3.2.3, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. Il punto di infiammabilità dei prodotti che tieni in officina sta nelle loro schede di sicurezza: senza quelle, la categoria dell'attività 12 non la stabilisce nessuno.

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