Antincendio Industriale / Notizie
Autorimesse e box condominiali: la soglia è trecento metri quadri, e la parola che decide tutto è «complessiva»
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Nell'Allegato I del DPR 151/2011 l'autorimessa diventa attività soggetta sopra i 300 m² di superficie complessiva coperta. Non di superficie del singolo box: è per quello che tanti interrati di condominio sono attività soggette senza saperlo.

Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 l'attività 75 recita: «Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²». Per le autorimesse le categorie sono tre: A fino a 1.000 m², B oltre 1.000 e fino a 3.000 m², C oltre 3.000 m². Il ricovero di natanti e aeromobili è in categoria B fino a 1.000 m² e in C oltre; i depositi di mezzi rotabili sono tutti in categoria C.
L'aggettivo che fa la differenza è «complessiva». La norma non parla della superficie del box, parla della superficie coperta dell'autorimessa. Un interrato di condominio con venti box da venti metri quadri fa quattrocento metri quadri: sopra soglia. È la ragione per cui un sacco di palazzine hanno un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi sotto i piedi e non lo sanno, e per cui la domanda giusta da fare a chi redige la pratica non è «il mio box è grande?», ma «cosa hai sommato, e perché». Il perimetro di ciò che si somma è esattamente il punto su cui vale la pena farsi mettere per iscritto un ragionamento, prima che lo faccia qualcun altro.
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Essere in categoria A non vuol dire essere esenti. L'articolo 3 del DPR 151/2011 riserva alle categorie B e C l'obbligo di richiedere al Comando l'esame del progetto; ma l'articolo 4 comma 1 vale per tutte le attività dell'Allegato I: l'istanza va presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, e il Comando ne rilascia ricevuta dopo la verifica di completezza formale. Per le categorie A e B il Comando effettua controlli con visite tecniche entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; per la categoria C è al termine della visita che viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi. C'è poi il rinnovo: l'articolo 5 impone al titolare di inviare ogni cinque anni un'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Il comma 2 eleva quella cadenza a dieci anni per alcune attività elencate — le numero 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 — e la 75 non è fra quelle: per un'autorimessa il rinnovo resta quinquennale.
La seconda cosa da sapere è che la regola tecnica delle autorimesse è cambiata, e non da poco. Il decreto del Ministro dell'interno 15 maggio 2020 ha sostituito integralmente il capitolo V.6 — Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, cioè al codice di prevenzione incendi. Con l'articolo 2 ha soppresso la lettera «e) 75» dall'elenco dell'articolo 2-bis dello stesso decreto del 2015: quell'articolo, introdotto dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019 e intitolato «Modalità applicative alternative», permetteva per alcune attività di continuare ad applicare le vecchie regole tecniche verticali invece del codice, e le autorimesse ne sono uscite. Con l'articolo 3 comma 2 il decreto ha abrogato sia il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili», sia il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a GPL all'interno di autorimesse.
Tradotto: il decreto del 1986 che tanti citavano a memoria non c'è più, e nemmeno la regola separata sui veicoli a gas. Chi oggi progetta un'autorimessa nuova, o una modifica, citando il 1986, sta citando una norma abrogata. Attenzione però a non ribaltare il ragionamento sull'esistente: lo stesso articolo 3, al comma 1, stabilisce che il decreto «non comporta adeguamenti» per le autorimesse che, alla data della sua entrata in vigore — fissata al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione — fossero già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011, o fossero state progettate sulla base dei provvedimenti richiamati in premessa. Chi era a posto resta a posto. Chi tocca qualcosa, no: l'articolo 4 comma 6 del DPR 151/2011 fa ripartire le procedure «quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali» e ogni volta che sopraggiunge «una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate». Prima di chiudere un varco, cambiare la ventilazione o installare qualcosa che prima non c'era, quella frase va letta con il tecnico.
Resta il caso più frequente e meno discusso: il condominio senza dipendenti. Un'autorimessa condominiale non è un luogo di lavoro, quindi il decreto legislativo 81/2008 e i tre decreti antincendio del settembre 2021, che di quel decreto sono attuazione, non le si applicano come a un'azienda. Ma il DPR 151/2011 ha una norma scritta apposta. L'articolo 6 comma 1 stabilisce che «gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione «secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA», oltre ad assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure adottate e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Il comma 2 aggiunge che controlli, verifiche, manutenzioni e informazione «devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività», mantenuto aggiornato e reso disponibile ai controlli del Comando.
Sono due righe, ma dicono una cosa precisa a chi amministra: le cadenze non le decide il manutentore, te le ha già scritte il Comando nel documento che hai in mano. Se nessuno in condominio sa dove sia quel documento, il problema non è il registro: è che non si sa nemmeno se l'autorimessa sia mai stata dichiarata. Se invece in garage lavora qualcuno — un portiere, un custode, l'autorimessa di un'azienda — allora si entra in pieno nel decreto legislativo 81/2008, e valgono il registro dei controlli con tecnici manutentori qualificati del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, la formazione di livello 2 prevista dal decreto del 2 settembre 2021 per i luoghi di lavoro compresi nell'Allegato I del DPR 151/2011 e il piano di emergenza scritto, obbligatorio in tutte quelle attività.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, articoli 3, 4, 5 e 6 e Allegato I attività 75, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 15 maggio 2020, articoli 1, 2 e 3, Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020; decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019, articolo 3 (introduzione dell'art. 2-bis del decreto 3 agosto 2015), Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articolo 2 e Allegato III punto 3.2.3, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. Le prescrizioni tecniche vere e proprie stanno nel capitolo V.6 dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, nella versione sostituita dal decreto del 2020: fatti indicare per iscritto dal tuo tecnico il punto che ha applicato.
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