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Antincendio in un cantiere navale: lavorazioni a caldo su uno scafo che non è ancora un edificio

6 min di lettura

Lo scafo in lavorazione non è un edificio e non è una nave in esercizio: a terra rispondi al d.lgs. 81/2008 e, superate le soglie, al DPR 151/2011. Qui trovi le righe dell'Allegato I che ti riguardano davvero, perché saldare dentro un doppiofondo è lavoro in ambiente confinato con regole proprie, e cosa cambia il rimessaggio invernale per i presidi.

Impianto antincendio in un ambiente industriale

Va detto subito, perché è la confusione che costa di più: l'antincendio **a bordo di una nave in esercizio** è materia marittima, regolata da convenzioni internazionali, codice della navigazione e organismi di classificazione. Qui si parla d'altro: del cantiere a terra e del rimessaggio, luoghi di lavoro come gli altri, che rispondono al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, superate le soglie dell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, alla prevenzione incendi.

Il cantiere è un caso a sé perché il pezzo in lavorazione è grande come un edificio ma non lo è: niente compartimenti, niente vie di esodo segnate, niente rilevazione né idranti dentro, e vani che comunicano tutti fra loro. Un incendio nel gavone di prua trova aria, cavi provvisori e tubi flessibili per tutta la lunghezza. Il capannone attorno può essere impeccabile: lo scafo non lo è per costruzione.

Nell'elenco delle attività soggette si parte dalla voce 52, che comprende testualmente i «cantieri navali con oltre 5 addetti»: categoria B fino a venticinque addetti, C oltre. Sei persone bastano. Chi salda o taglia con gas legga anche la voce 9, sulle officine «con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio».

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Poi ci sono le righe che nessuno somma. La voce 12 fa soglia a un metro cubo di «liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione»: cinque fusti da duecento litri fra solventi, acetone, diluenti, antivegetative e oli. Se entrano nel ciclo, la riga è la 10, stessa soglia contata «in ciclo e/o in deposito». Chi lamina guardi anche la 44, sulle materie plastiche detenute oltre 5.000 kg. Per ossigeno e acetilene rimando all'articolo sulle bombole.

Entrare nello scafo non è entrare in officina

Saldare o molare dentro un doppiofondo, una cisterna o un gavone è un lavoro a caldo in un volume chiuso, con un'unica via di uscita, ventilazione nulla e un'atmosfera che può essere già stata alterata da ciò che c'era prima. Se quegli spazi rientrano nelle definizioni degli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV punto 3 del d.lgs. 81/2008, si applica il DPR 14 settembre 2011 n. 177.

All'impresa che entra il regolamento chiede personale «in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale» in quegli ambienti. Ma l'articolo 3 pesa sul cantiere, perché riguarda te e non lei: prima dell'accesso i suoi lavoratori vanno informati **dal committente** sui luoghi e su tutti i rischi «ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro», in un tempo «comunque, non inferiore ad un giorno», e serve una procedura scritta «comprensiva della eventuale fase di soccorso». Il soccorso si pianifica prima: chi tira fuori un uomo svenuto da un passo d'uomo stretto, con quale attrezzatura e in quanto tempo.

Resine, solventi e polvere di levigatura

Nella vetroresina il rischio è distribuito, non concentrato. Stirene e solventi evaporano dalla laminazione e dal lavaggio degli attrezzi, sono più pesanti dell'aria e scendono: si raccolgono sul fondo dello scafo, nelle fosse e nei pozzetti, dove si lavora in ginocchio. I catalizzatori sono perossidi e non vanno nell'armadio dei prodotti con cui reagiscono; gli stracci imbevuti in un bidone aperto sono l'innesco che si scopre la mattina dopo. La polvere di levigatura è invece quella che si vede di più e si valuta di meno: uno strato finissimo e combustibile su travi e lampade, nello stesso capannone in cui qualcun altro salda.

Il rimessaggio invernale

Da novembre il cantiere cambia mestiere e diventa un deposito. Le barche entrano accostate a mezzo metro l'una dall'altra, con dentro tutto quello che avevano in acqua: serbatoi **non vuoti**, batterie collegate, impianti a gas per la cucina, bombole, vernici lasciate a bordo dal proprietario. È la configurazione peggiore dell'anno, e quella con meno gente in giro. Cosa resta a bordo lo decidi tu e lo scrivi nel contratto; le batterie si sezionano, e il carica-batterie sta su una linea protetta. E l'accostamento conta: una barca in vetroresina che brucia ne accende un'altra a due metri, e in un piazzale stipato quella in mezzo non si tira fuori.

Anche il rimessaggio ha la sua riga: la voce 75 comprende i «locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²», categoria B oltre 500 e fino a 1.000 m², C oltre i 1.000. Nota il termine: «locali». Come si qualifichi un piazzale scoperto o una tettoia lo dice il tecnico nella relazione, non il buon senso.

I presidi devono arrivare dove stanno le barche

L'errore più comune è una protezione pensata per i capannoni e un rischio che sta fuori. Le barche stanno sul piazzale, sotto la tettoia e in acqua: la rete idranti deve coprire quelle aree con attacchi raggiungibili, i carrellati stanno dove si lavora e non al muro dell'officina, e la viabilità deve restare percorribile da un mezzo di soccorso anche con gli invasi montati. Quali aree esterne siano coperte, e con quali idranti, sta nella relazione tecnica: chiedilo per iscritto. E lo specchio d'acqua non è una riserva, è una cosa in più da proteggere: il carburante galleggia e si sposta col vento, e lì non si spegne, si contiene.

Sulle verifiche vale il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021: registro dei controlli tenuto «secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti […] nonché dal manuale d'uso e manutenzione», e interventi eseguiti «da tecnici manutentori qualificati». La qualificazione è per tipo di impianto: estintori e rete di idranti sono due attestati da chiedere, non uno. Le norme indicate sono la UNI 9994-1 per gli estintori e la UNI 10779, la UNI EN 671-3 e la UNI EN 12845 per gli idranti. Lo stesso allegato aggiunge poi la sorveglianza: impianti e attrezzature «devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo». Sul piazzale è il giro di fine giornata: idranti accessibili, bidoni degli stracci chiusi, zone dove si è fatto fuoco presidiate finché serve.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, voci 9, 10, 12, 44, 52 e 75, letto sul fascicolo originale della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; DPR 14 settembre 2011 n. 177, articoli 1, 2 e 3, su Normattiva; d.lgs. 81/2008, articoli 66 e 121 e allegato IV punto 3, richiamati dall'articolo 1 comma 2 del DPR 177/2011; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punti 1 e 2 e tabella 1, letto sul fascicolo originale della Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Distanze e dimensionamenti dipendono dalla regola tecnica applicabile e vanno letti nella relazione del progettista.

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