Antincendio Industriale / Notizie
Capannone metalmeccanico: nell'elenco dei vigili del fuoco non conti i dipendenti, conti chi salda
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In una metalmeccanica il rischio antincendio non sta nel metallo ma in tre cose che ci girano intorno: le lavorazioni a caldo, gli oli e le nebbie oleose che si depositano ovunque. E le soglie del DPR 151/2011 si contano in modo particolare.

Chi ha un capannone metalmeccanico di solito sa dire quanti dipendenti ha e quanti metri quadri occupa. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 nessuno dei due numeri è quello giusto per la voce che lo riguarda più da vicino. L'attività numero 9 è «Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio»: non i dipendenti, gli addetti alla mansione. La categoria è B fino a dieci addetti alla mansione specifica e C oltre i dieci. Un'azienda con quaranta persone e quattro saldatori sta fuori; un'azienda con dodici persone di cui sei saldano sta dentro.
Accanto c'è l'attività 51, che a leggerla in fretta sembra riguardare solo le acciaierie e invece no: «Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti». La categoria è B fino a venticinque addetti e C oltre. «Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli» è una formula larga, e se nel tuo capannone si tratta a caldo per mestiere, quella riga va guardata con attenzione e non liquidata. Poi c'è l'attività 54, «Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti», B fino a cinquanta addetti e C oltre.
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Il secondo gruppo di righe riguarda i liquidi, e sono quelle che quasi nessuno conta. L'attività 12 comprende «Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³». Un metro cubo. Sono cinque fusti da duecento litri, e in un'officina i fusti di olio da taglio, olio idraulico, olio per tempra e solventi di lavaggio si accumulano senza che nessuno li sommi mai. Dentro l'attività 12 la categoria A è riservata ai liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità da 1 a 9 m³; la B copre il resto fino a 50 m³; oltre i 50 m³ è C. E se quei liquidi non sono solo in deposito ma entrano nel ciclo, la riga da leggere è la 10, «Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³». «In ciclo e/o in deposito»: l'olio dentro le macchine conta.
Sul lavoro a caldo, la cosa utile da sapere è che il legislatore lo ha messo nero su bianco fra le cose da gestire, e non in una norma tecnica oscura ma in un decreto. Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, nell'allegato dedicato ai luoghi di lavoro a basso rischio, elenca fra i compiti della gestione della sicurezza antincendio «la gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …)».
Va detto con onestà che quell'allegato si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio, e un capannone metalmeccanico soggetto non lo è: per lui l'articolo 3 comma 3 dello stesso decreto rimanda alle regole tecniche o al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. Ma l'elenco di cosa si porta dietro un lavoro a caldo è quello, ed è la lista di controllo migliore che ci sia. Rileggila come una sequenza: qualcuno viene a saldare fuori dalla postazione attrezzata; per farlo bisogna forse escludere un rivelatore o un settore di impianto; per far passare cavi e tubi bisogna forse tenere aperta una porta tagliafuoco; intorno ci sono solventi, stracci imbevuti, un fusto. Ognuno di quei quattro punti è un buco che qualcuno deve richiudere a fine giornata. Il problema quasi mai è la scintilla: è che a fine turno l'impianto è rimasto escluso e la porta bloccata.
Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 va nella stessa direzione sulle ditte esterne: prevede che «adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione». Il saldatore della ditta esterna che monta una struttura sopra la linea è esattamente la persona a cui questo si applica, ed è anche quella che nessuno informa.
Le nebbie oleose sono il terzo pezzo, e sono un rischio silenzioso perché non fa rumore e non si vede finché non è tardi. Un centro di lavoro che gira con lubrorefrigerante nebulizza olio; l'olio non resta dentro la macchina, va nell'aria, viene ripreso dagli aspiratori e finisce in due posti: nei filtri e nelle tubazioni di aspirazione, e sulle superfici alte del capannone. I condotti diventano così un percorso continuo, unto all'interno, che attraversa il capannone senza rispettare nessuna compartimentazione, e sopra le macchine si forma uno strato che nessuno pulisce perché sta a sei metri d'altezza. Non serve una norma per capire che una scintilla di taglio che entra in un condotto sporco d'olio fa un danno diverso da una che cade sul pavimento. Serve, questo sì, che la manutenzione dei condotti e dei filtri sia una voce del piano e non un'operazione che si fa quando la resa cala.
Su questo il decreto 3 settembre 2021 dice una cosa da tenere a mente, all'articolo 2 comma 2: la valutazione dei rischi di incendio «deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». «Ove richiesta» è un giudizio, e in una metalmeccanica con nebbie oleose, polveri metalliche da molatura o gas tecnici quel giudizio va formulato e messo per iscritto da chi ne risponde, non saltato perché non se ne è mai parlato.
Sul resto valgono le regole di tutti: il decreto controlli del 1° settembre 2021 chiede il registro dei controlli aggiornato e disponibile, cadenze prese dalle norme tecniche pertinenti e dal manuale d'uso e manutenzione, e interventi eseguiti da tecnici manutentori qualificati presidio per presidio. Se il tuo fornitore ti gestisce estintori e rete di idranti, gli attestati da chiedere sono due.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, attività 9, 10, 12, 51 e 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articolo 2 comma 2, articolo 3 comma 3 e Allegato I punto 4.3, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, Allegato I punto 1.2, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1 e tabella 1 e Allegato II prospetto 3.1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, titolo XI.
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