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Antincendio in cartiera: il piazzale del macero ha una riga sua nell'elenco, e la macchina continua non si ferma per le verifiche

6 min di lettura

Una cartiera non è un capannone con dentro della carta: nell'Allegato I del DPR 151/2011 accende più voci insieme, dalla produzione al macero alla caldaia. Qui trovi quali sono, perché l'altezza di balle e bobine riguarda l'impianto e non il magazziniere, e come si programmano le verifiche su una linea che gira undici mesi l'anno.

Impianto antincendio in un ambiente industriale

Nel piazzale ci sono le balle di macero, nel capannone accanto le bobine finite, e in mezzo una linea che lavora giorno e notte. È questa la differenza fra una cartiera e il capannone medio: non il materiale, che è sempre carta, ma il fatto che la stessa carta è presente in tre forme insieme — materia prima, semilavorato in linea, prodotto finito — e che il processo che le collega non ha un interruttore da spegnere la sera.

Dentro un recinto solo, per la prevenzione incendi, non c'è un'attività soggetta: ce ne sono diverse, ed è da lì che escono la categoria e le scadenze.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

Nostra misurazione su 107 province coperte. Dice quante alternative hai davvero dalle tue parti prima di dover cercare fuori provincia. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Nell'elenco la cartiera ha più di una riga

La voce principale è l'attività 33 dell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151: «Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg». Non ha gradini intermedi: chi ci rientra sta in categoria C, la più pesante delle tre.

Poi c'è il macero, e qui l'elenco è sorprendentemente letterale. L'attività 34 riguarda i «Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg», in categoria B fino a 50.000 kg e in C oltre. «Depositi per la cernita della carta usata» è il piazzale delle balle, scritto in Gazzetta Ufficiale nel 2011.

Intorno se ne accendono altre, quelle che si dimenticano perché non sembrano «carta»: l'attività 74, gli impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW, dove sta la caldaia del vapore; l'attività 48, le macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili oltre 1 m³, cioè i trasformatori in olio.

L'altezza dello stoccaggio non è una questione di magazzino

Balle e bobine si impilano, e di più quando il mercato tira. Ma un impianto di spegnimento automatico non è generico: nasce da una classificazione del rischio e da un'ipotesi su come il materiale è messo, e quell'ipotesi sta nel progetto, non nell'impianto. Una catasta cresciuta di un metro o le bobine tenute in piedi invece che coricate sono modifiche della configurazione di stoccaggio, e l'impianto dal soffitto non se ne accorge. La domanda da fare per iscritto è quindi una sola: su quale classificazione e su quale altezza di stoccaggio è dimensionato questo impianto.

La polvere di carta sta dove non la cerchi

Nessuno si aspetta un problema di polveri in una cartiera, perché la parte umida è, appunto, umida. La polvere si forma dopo — alle taglierine, alle ribobinatrici, in converting — e si deposita dove non la si va a guardare: sopra i corpi illuminanti, sulle canaline, sulle travi, nei sottomacchina. Cappe e canalizzazioni della parte secca, intanto, collegano fra loro ambienti che i compartimenti tengono separati.

Se quella polvere basti a richiedere la classificazione delle aree e il documento sulla protezione contro le esplosioni previsti dal titolo XI del decreto legislativo 81/2008 è un giudizio tecnico. È lo stesso giudizio che si pone in una falegnameria, con una differenza: lì la polvere finisce quasi tutta dentro un impianto di aspirazione, qui no. Quello che conta è che sia scritto e motivato da chi ne risponde.

Una linea che non si ferma, e le verifiche che non aspettano

Su una macchina continua la manutenzione si concentra tutta nella finestra di fermata, e con lei le lavorazioni a caldo, le esclusioni temporanee di rivelatori o settori di impianto, le porte tagliafuoco tenute aperte per far passare cavi e tubi. È il momento in cui lo stabilimento è più vulnerabile e più pieno di gente che non ci lavora tutti i giorni.

C'è però una parola del decreto controlli da leggere due volte. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 definisce il controllo periodico come l'insieme di operazioni «da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione». «Non superiore» vuol dire che la periodicità è un tetto: una fermata spostata di due mesi non sposta la scadenza, la fa saltare. Il calendario delle fermate e quello dei presidi si costruiscono quindi insieme, e al manutentore va chiesto per iscritto quali verifiche richiedono la linea ferma e quali no.

L'acqua c'è dappertutto, ma non è la riserva antincendio

In una cartiera l'acqua è la materia prima numero due, ed è l'abbondanza a generare l'errore più caro: dare per scontato che la riserva antincendio ci sia perché l'acqua c'è. L'alimentazione idrica antincendio è un elemento di progetto — deve erogare una certa portata per un certo tempo ed essere disponibile quando serve — e questo esclude un volume che la produzione può prosciugare in un pomeriggio. Le domande sono tre: se quella vasca compaia nel progetto antincendio come alimentazione idrica, quale volume sia riservato, come si reintegri. Se la rete si appoggia all'acquedotto, il Codice di prevenzione incendi prevede che la continuità sia attestata dall'ente erogatore o da un professionista antincendio.

Chi firma, e cosa resta in capo a te

Il progetto di un'attività in categoria C passa dal Comando, l'asseverazione la firma un tecnico abilitato, le dichiarazioni di corretta installazione le firmano gli installatori, la manutenzione dei presidi la esegue un tecnico manutentore qualificato. Il registro dei controlli resta tuo, va tenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, e con lui restano due scadenze. L'articolo 4 comma 6 del DPR 151/2011 impone di riavviare la procedura quando ci sono modifiche di lavorazione o di strutture, nuova destinazione dei locali, variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose o comunque una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. L'articolo 5 chiede ogni cinque anni una dichiarazione di assenza di variazioni: se è arrivata una linea di converting o è cresciuto il macero, quella dichiarazione non si firma com'è.

Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 rende poi obbligatorio il piano di emergenza scritto in tutte le attività dell'Allegato I, con esercitazioni almeno annuali: su una linea che gira ventiquattr'ore, vanno programmate in modo che prima o poi tocchino anche al turno di notte.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, articoli 4 e 5 e Allegato I, attività 33, 34, 48 e 74, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articolo 1 e Allegato I punto 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articolo 2 e Allegato I, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, titolo XI; allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, capitolo S.6. Classificazioni, volumi e periodicità del tuo stabilimento stanno nel progetto degli impianti e nei manuali dei costruttori: fatteli consegnare per iscritto.

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