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Antincendio in un centro commerciale: perché non è una sola attività

6 min di lettura

Sopra i 400 metri quadrati di superficie lorda un negozio diventa attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco. In un centro commerciale le attività soggette sono molte di più, e la regola tecnica del 2010 è scritta per tenerle insieme.

Superficie di acciaio industriale in primo piano

La soglia è una riga sola. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, alla voce numero 69, si leggono i «locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi». Sotto quel numero non sei un'attività soggetta. Sopra, lo sei. La categoria dipende dalla superficie: fino a 600 m² sei in A, oltre 600 e fino a 1.500 m² in B, oltre 1.500 m² in C. La stessa voce esclude le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Il punto che sfugge quasi sempre, però, è un altro: in un centro commerciale la voce 69 non è l'unica. Il magazzino sul retro, se supera i 1.000 m² di superficie lorda con più di 5.000 kg di merci e materiali combustibili, è la voce 70 e ha una vita amministrativa propria. Il parcheggio coperto sopra i 300 m² è la voce 75. La centrale termica sopra i 116 kW è la voce 74. Il gruppo elettrogeno sopra i 25 kW è la voce 49. La palestra o il cinema dentro la galleria, con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso superiore a 200 m², è la voce 65. Gli uffici direzionali con oltre 300 persone presenti sono la voce 71. E se l'edificio ospita più attività con promiscuità strutturale, delle vie di esodo o degli impianti, con più di 300 persone presenti oppure oltre 5.000 m² complessivi, si aggiunge anche la voce 73, che vale «indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità». Un centro commerciale non è un'attività: è un fascio di attività, e ognuna ha la sua riga nella pratica.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

La regola tecnica che le tiene insieme esiste ed è il decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010. L'articolo 1 dice che si applica «alle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq». L'articolo 6 aggiunge la cosa che conta per chi gestisce la galleria: per i centri commerciali dove coesistono più esercizi, «il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali».

Sull'obbligo di adeguamento il decreto è meno duro di quanto si creda, e questo genera il malinteso più diffuso. L'articolo 4 stabilisce che la regola tecnica si applica alle attività di nuova realizzazione, e che non c'è obbligo di adeguamento per quelle esistenti alla data di entrata in vigore quando era già stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi o ne era in corso il rilascio. Ma il comma 3 chiude la porta al «tanto siamo esistenti»: se una ristrutturazione comporta la sostituzione o la modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, la regola tecnica si applica alle parti interessate. E se l'aumento di volume supera il 50% di quello esistente, gli impianti di protezione attiva vanno adeguati per l'intera attività.

I numeri che il gestore dovrebbe conoscere a memoria sono pochi. I compartimenti hanno superficie singola non superiore a 2.500 m², estendibile a 5.000, 10.000 o 15.000 m² via via che l'attività è protetta da impianto di spegnimento automatico, sta in un edificio isolato ed è isolata lungo l'intero perimetro. Lo scaglione da 30.000 m² esiste, ma chiede tutto insieme: non più di due piani fuori terra, nessun interrato di vendita, spegnimento automatico e controllo dei fumi su tutta l'attività, isolamento perimetrale e «una squadra di personale destinata esclusivamente al servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze presente durante l'intero orario di apertura al pubblico». L'impianto di spegnimento automatico è obbligatorio nelle attività con superficie di vendita maggiore di 5.000 m² o con carico di incendio specifico superiore a 600 MJ/m², depositi compresi. Per la rete di naspi e idranti il livello di pericolo secondo la UNI 10779 è 1 fino a 2.500 m² di vendita, 2 fra 2.500 e 15.000, 3 oltre 15.000; sopra i 5.000 m² serve anche la protezione esterna. La rivelazione automatica copre tutte le aree e deve comandare da sola la chiusura delle porte e delle serrande tagliafuoco del compartimento in allarme e l'attivazione del sistema di controllo fumi.

Le densità di affollamento sono il punto in cui la gestione quotidiana scivola. Per la vendita del settore alimentare o misto si contano 0,4 persone per metro quadro fino a 2.500 m² di superficie di vendita e 0,2 oltre; per il non alimentare 0,2; per le parti comuni frequentate dal pubblico nei centri commerciali non meno di 0,2; per le aree di ristorazione 0,7, e se lì l'affollamento supera le 200 persone almeno metà delle uscite deve immettere direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico. La riga da appendere in direzione è però quest'altra: se nella galleria si organizzano mostre, esposizioni o intrattenimenti temporanei con capienza superiore a 100 persone — calcolata a 1,2 persone/m² — le vie di esodo vanno dimensionate su quell'affollamento in aggiunta a quello di vendita. L'evento di Natale in galleria non è un dettaglio di marketing: è un cambio di affollamento.

Sulla stessa galleria il decreto è ancora più preciso. Il mall deve avere altezza minima di 7 m, larghezza pari almeno a sette volte l'altezza, essere «priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l'esodo in emergenza», e il carico di incendio specifico non deve superare 50 MJ/m² «anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo». Le isole promozionali di cartone e i gonfiabili stagionali stanno dentro quel numero o lo sfondano.

Infine la gestione, che è la parte che i vigili del fuoco guardano per prima quando entrano. Per i centri commerciali l'organizzazione della sicurezza «deve essere di tipo unitaria»: non ogni negozio per sé. Serve un locale o punto di gestione delle emergenze presidiato durante l'orario di attività, dove arrivino le segnalazioni di allarme e dove stiano il piano di emergenza e la planimetria generale per le squadre di soccorso, con l'ubicazione delle uscite, dei mezzi di estinzione e dei dispositivi di arresto della ventilazione, degli impianti elettrici e del gas. Sopra i 20.000 m² complessivi quel centro deve stare in un compartimento antincendio a sé, con accesso diretto dall'esterno.

Due cose pratiche, per chiudere. Quando un negozio della galleria cambia merceologia, aggiunge un deposito o apre una cucina, l'articolo 4 comma 6 del DPR 151 chiede di riavviare la procedura ogni volta che sopraggiunge «una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate». E il registro dei controlli previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 è del datore di lavoro: i verbali dei manutentori dei singoli esercizi devono confluirci, altrimenti in una verifica il centro risulta scoperto proprio sulle parti comuni di cui risponde.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voci 49, 65, 69, 70, 71, 73, 74 e 75 e articoli 3, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010, articoli 1, 2, 4 e 6 e regola tecnica allegata, punti 1.1, 2.2, 3.3, 4.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2 e 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Il livello di pericolo della tua rete idranti e la classe dei tuoi compartimenti stanno nel progetto: fatteli indicare per iscritto.

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