Antincendio Industriale / Notizie
Antincendio in un deposito di bombole di gas: dove sono davvero le soglie
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Le bombole sono recipienti mobili e hanno una voce dell'Allegato I diversa da quella dei serbatoi fissi. Le soglie cambiano se il gas è compresso o liquefatto, e cambiano ancora se è comburente invece che infiammabile.

Il primo errore si fa prima ancora di contare: si guarda la voce sbagliata. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 i gas infiammabili in bombola stanno alla voce numero 3, «Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili», mentre i serbatoi fissi stanno alla voce numero 4. Sono due righe distinte, con soglie e categorie diverse, e la bombola — piena o vuota, in uso o di scorta — è un recipiente mobile. Se hai un serbatoio di GPL nel piazzale e una rastrelliera di bombole nel capannone, hai potenzialmente due attività, non una.
Dentro la voce 3 ci sono due sottovoci, e non usano la stessa unità di misura. La lettera a) riguarda i gas «compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3», e sotto quella soglia non sei attività soggetta: fino a 10 m³ sei in categoria B come rivendita o deposito, oltre i 10 m³ sei in categoria C insieme agli impianti di riempimento. La lettera b) riguarda i gas «disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg», e qui la scala è tutta diversa: i depositi di GPL fino a 300 kg stanno in categoria A, le rivendite e i depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg stanno in B insieme ai depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg, e gli impianti di riempimento e i depositi oltre 1.000 kg stanno in C.
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Vale la pena fermarsi su quella differenza di unità, perché è la fonte del pasticcio più comune. Per i gas compressi si somma la capacità geometrica, cioè il volume dei recipienti, non del gas: una bombola industriale da cinquanta litri d'acqua vale 0,05 m³ tanto piena quanto vuota, e quindici bombole di quel formato arrivano a 0,75 m³. Per i gas disciolti o liquefatti — l'acetilene, il GPL — si somma invece la massa. Settantacinque chili di GPL sono cinque bombole da quindici chili; trecento chili, cioè il confine fra la categoria A e la B, sono venti bombole. Sono numeri che in un'officina o in una rivendita si superano senza accorgersene, lasciando le vuote nel piazzale in attesa del giro del fornitore. Come vadano contate le vuote è esattamente la domanda da mettere per iscritto al tecnico che firma la pratica, perché per la lettera a) la capacità geometrica di una bombola vuota è identica a quella di una piena, mentre per la lettera b) il criterio è la massa di gas.
Poi c'è il gas che quasi nessuno conta, ed è quello che in un incendio fa il danno peggiore: l'ossigeno. L'ossigeno non è infiammabile, quindi non rientra nella voce 3, che parla di gas infiammabili. Sta alla voce numero 5, «Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3», con la categoria B fino a 10 m³ e la C oltre. Tre metri cubi di capacità geometrica sono sessanta bombole da cinquanta litri: una carrellata di ossigeno in un'officina di carrozzeria arriva molto più vicino a quella soglia di quanto si creda. E il comburente non brucia, ma trasforma un principio di incendio ordinario in qualcosa che non si spegne.
Un'altra voce che si dimentica è la numero 1, che non parla di deposito ma di uso: «Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h», tutti in categoria C. E per chi salda c'è la voce numero 9, «Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio», in categoria B fino a dieci addetti alla mansione e in C oltre. Un'officina può quindi essere soggetta per il consumo o per il numero di saldatori anche restando sotto le soglie di deposito.
Sulle distanze bisogna essere onesti. I metri di separazione fra un deposito di bombole e i confini, gli edifici e le altre attività non sono un numero unico che vale sempre: dipendono dal gas, dalla quantità, dal fatto che il deposito sia all'aperto, sotto tettoia o al chiuso, e dalla regola tecnica applicabile al tuo caso. Chi te lo dà a scatola chiusa ti sta facendo un danno. La domanda giusta da fare al progettista è una sola: su quale regola tecnica è impostato il mio deposito, e quali distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione ne derivano. La risposta va nella relazione tecnica, non nella memoria di qualcuno.
Quello che invece si può dire senza numeri, perché è il criterio dietro tutte le regole tecniche del settore, è che cosa un deposito di bombole deve tenere separato. Le bombole piene dalle vuote, perché una vuota non è mai davvero vuota e va trattata come tale. I gas infiammabili dai comburenti, che non devono stare nella stessa area. Le bombole da qualsiasi materiale combustibile, dagli imballaggi ai bancali, che sono la vera causa dell'incendio che poi le coinvolge. E la ventilazione va progettata sapendo dove va il gas se perde: il GPL è più pesante dell'aria e si raccoglie in basso, nelle fosse, nei cunicoli e nei pozzetti, mentre metano e idrogeno salgono e cercano il colmo. Un'apertura di ventilazione messa in alto in un locale GPL è un'apertura che non serve a niente. Le bombole stanno verticali, vincolate contro il ribaltamento, con il cappellotto di protezione montato quando non sono in uso, e il deposito all'aperto è quasi sempre la soluzione migliore proprio perché la ventilazione la fa il vento.
C'è poi il capitolo che vive fuori dalla prevenzione incendi e che in un deposito di bombole non si può ignorare: le atmosfere esplosive. Il Titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di esplosione, a classificare le aree in zone e a redigere il documento sulla protezione contro le esplosioni. Da lì discendono le scelte sugli impianti elettrici e sui carrelli elevatori ammessi nell'area. È un documento diverso dalla pratica antincendio e va chiesto separatamente. Le bombole, inoltre, sono attrezzature a pressione, con una scadenza di revisione periodica punzonata sull'ogiva.
Sul piano amministrativo, il DPR 151 all'articolo 4 comma 6 dice che l'obbligo di riavviare la procedura ricorre «nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi». Cambiare fornitore e passare da bombole di ossigeno a un pacco bombole, aggiungere l'azoto, raddoppiare le scorte prima di una commessa: sono tutte variazioni qualitative o quantitative di sostanze pericolose. E ogni cinque anni, con la dichiarazione prevista dall'articolo 5, si attesta «l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio»: se il deposito nel frattempo è cresciuto, quella dichiarazione non si può firmare com'è.
Un'ultima nota sui gas che non compaiono in nessuna delle voci citate. Azoto, argon, elio e anidride carbonica non sono né infiammabili né comburenti, quindi non fanno soglia di prevenzione incendi. Non per questo sono innocui: in un locale chiuso una perdita abbassa l'ossigeno e uccide senza preavviso, e in un incendio una bombola qualsiasi sotto irraggiamento diventa un proiettile.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voci 1, 3, 4, 5 e 9 e articoli 3, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, testo letto sul fascicolo originale; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Titolo XI; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1 sul registro dei controlli, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Le distanze di sicurezza applicabili al tuo deposito dipendono dalla regola tecnica di riferimento e non sono riportate qui di proposito: vanno lette nella relazione del progettista.
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