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Antincendio in un distributore di carburante: cosa controlla il gestore
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Se eroghi metano o GPL, o sei un impianto misto, il DPR 151/2011 ti mette in categoria C senza eccezioni. E il grosso della sicurezza quotidiana non lo fa il manutentore: lo fa chi sta in pista.

Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 gli impianti di distribuzione carburanti stanno alla voce numero 13, e quella voce è divisa in due lettere che hanno destini molto diversi. La lettera b) riguarda gli «impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)», e la casella compilata è una sola: tutti in categoria C. Non c'è una soglia, non c'è una fascia bassa. Se hai una colonnina di metano o di GPL, anche accanto a due erogatori di gasolio, sei in categoria C.
La lettera a), quella dei soli carburanti liquidi, è più articolata. In categoria A stanno i «contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C»: è la casella dei serbatoi aziendali per il rifornimento dei propri mezzi, ma solo se il prodotto sta davvero sopra quella temperatura. In categoria B stanno gli impianti con «solo liquidi combustibili». In categoria C stanno «tutti gli altri»: un distributore stradale che eroga benzina, il cui punto di infiammabilità è molto al di sotto della temperatura ambiente, sta lì. Quale sia il punto di infiammabilità dei prodotti che eroghi non è una questione di opinioni: sta nella scheda di sicurezza che il fornitore è tenuto a darti, ed è il dato che determina la colonna.
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Sapere di essere in categoria C non è un'etichetta: cambia la procedura. L'articolo 3 del DPR 151 obbliga i responsabili delle attività in categoria B e C a chiedere al Comando dei vigili del fuoco l'esame del progetto per i nuovi impianti e per le modifiche a quelli esistenti che comportino «un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio»; il Comando può chiedere integrazioni entro trenta giorni e si pronuncia entro sessanta dalla documentazione completa. L'articolo 4 aggiunge che, per le attività in categoria C, entro sessanta giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività il Comando effettua la visita tecnica, e che entro quindici giorni da quella visita, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi. E ogni cinque anni, con la dichiarazione prevista dall'articolo 5, si attesta l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
Vale la pena guardarsi intorno prima di dare per scontato che la voce 13 sia l'unica. Il deposito di lubrificanti e di prodotti in fusti, se supera il metro cubo di capacità geometrica complessiva, è la voce 12. Il gruppo elettrogeno sopra i 25 kW è la voce 49. Le bombole di GPL in vendita all'ingresso sono la voce 3 lettera b), che scatta a 75 kg di massa complessiva. L'officina annessa con saldatura, se ha più di cinque addetti alla mansione specifica, è la voce 9. Il bar, il market e il lavaggio possono portarsi dietro altre righe ancora. È il motivo per cui due impianti che dalla strada sembrano identici hanno pratiche completamente diverse.
Poi c'è la parte che nessun manutentore può fare al posto tuo, ed è quella che i vigili del fuoco e l'assicurazione guardano quando succede qualcosa. Il primo controllo è il più banale e il più disatteso: il pulsante di arresto di emergenza. Deve essere raggiungibile senza spostare nulla, segnalato, non nascosto da un espositore di gadget o da una pila di casse d'acqua, e chi lavora in pista deve saperlo indicare a occhi chiusi. Un fungo di emergenza dietro un totem promozionale è un impianto senza arresto di emergenza.
Il secondo è la lettura dei pozzetti. I passi d'uomo dei serbatoi, i pozzetti delle bocche di carico e quelli delle tubazioni vanno aperti e guardati con regolarità: acqua, prodotto, odore. Prodotto nel pozzetto significa perdita, e una perdita è insieme un problema ambientale e uno di incendio, perché i vapori di benzina sono più pesanti dell'aria e si raccolgono in basso. Insieme ai pozzetti va letta la contabilità di prodotto: il confronto fra scaricato, erogato e giacenza è il rivelatore di perdita più economico che esista, e funziona solo se qualcuno lo fa ogni giorno e annota gli scostamenti invece di attribuirli alla temperatura.
Il terzo blocco riguarda l'erogazione: tubi con screpolature o rigonfiamenti, pistole che non chiudono bene, giunti di rottura al loro posto, e le operazioni di scarico dell'autobotte, che restano il momento più critico della giornata. Lo scarico va sorvegliato, con l'autobotte collegata a terra, l'area delimitata e nessuna erogazione in corso nelle immediate vicinanze. Gli estintori dell'isola devono essere accessibili senza scavalcare nulla, con il cartellino di controllo aggiornato e la manutenzione fatta secondo la UNI 9994-1, che è la norma indicata per gli estintori nella tabella 1 dell'Allegato I del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021.
Per il GPL, in particolare, la regola c'è ed è scritta: il DPR 24 ottobre 2003 n. 340, «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003. Il suo allegato tecnico, al punto sui mezzi di estinzione, dice che «la dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato»: se sul tuo impianto il carrellato non c'è, o è quello che qualcuno ha portato in officina e non ha più riportato indietro, la dotazione non è a norma. Lo stesso allegato chiede che nell'impianto siano esposte in posizione ben visibile la planimetria e le istruzioni per gli addetti su «il comportamento da tenere in caso di emergenza» e sulle «manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata».
Sui gas la regola pratica da tenere in testa è dove va il gas se perde, perché è opposta nei due casi. Il metano è più leggero dell'aria e sale: le aperture di ventilazione del box del compressore e dei locali tecnici vanno tenute libere in alto, e i controsoffitti e le nicchie sono il punto in cui si accumula. Il GPL è più pesante e scende: i pozzetti, le fosse, i cunicoli, i locali interrati vicini all'area di erogazione sono il posto dove va a finire, ed è lì che non deve esserci un innesco. Su un impianto misto valgono entrambe le logiche contemporaneamente, ed è coerente con il fatto che per quella lettera dell'Allegato I non esistano categorie ridotte.
Un'ultima cosa, che riguarda chi firma. In molti impianti il gestore non è il titolare dell'attività: il proprietario è la compagnia, la gestione è di un terzo, la manutenzione di un quarto. Il registro dei controlli previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 è però del datore di lavoro, e va «mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo». Chi lo tiene, chi ci scrive e chi risponde delle sorveglianze quotidiane sono domande da risolvere per iscritto nel contratto di gestione, non il giorno del sopralluogo.
E quando l'impianto cambia — si aggiunge una colonnina, si cambia il prodotto erogato, si mette un self h24 senza personale in pista — vale l'articolo 4 comma 6 del DPR 151: l'obbligo di riavviare la procedura ricorre nei casi di «variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose» e ogni volta che sopraggiunge «una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate». Aggiungere un carburante è esattamente questo.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voci 3, 9, 12, 13 e 49 e articoli 3, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, testo letto sul fascicolo originale; DPR 24 ottobre 2003 n. 340, articoli 1 e 2 e Allegato A punti 17.2 e 17.3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003, testo letto sul fascicolo originale; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1 e tabella 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Le distanze di sicurezza, le capacità ammesse e le prescrizioni costruttive del tuo impianto dipendono dalla regola tecnica sulla base della quale è stato autorizzato: non sono riportate qui, vanno lette nel progetto approvato dal Comando.
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