Antincendio Industriale / Notizie
Antincendio in un edificio per uffici: «basso rischio» è una casella con sei requisiti, e la palazzina media ne salta due
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Da quando il decreto del 2021 ha sostituito quello del 1998, «luogo di lavoro a basso rischio d'incendio» non è un giudizio ma una definizione, con condizioni da rispettare tutte insieme. Qui trovi quali sono, perché l'affollamento si calcola con una formula, e perché l'archivio cartaceo e i gruppi di continuità sono i punti su cui una sede direzionale scivola.

La frase arriva davanti all'ascensore: «qui non c'è niente che brucia, ci sono carta, computer e persone». Le prime due bruciano benissimo e la terza è il motivo per cui esistono le regole sull'esodo. L'obiezione ha però un fondo vero: in un ufficio il rischio di innesco è basso, e la norma lo riconosce — con una definizione, non con un'impressione.
Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, che ha sostituito il decreto 10 marzo 1998 ed è entrato in vigore un anno dopo la pubblicazione, dedica il proprio Allegato I ai luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio. Al punto 1, comma 2, sono tali le attività non soggette e senza specifica regola tecnica verticale che abbiano, tutti insieme, questi requisiti: affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti, superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 m², piani a quota compresa fra meno cinque e ventiquattro metri, nessun materiale combustibile in quantità significative, nessuna sostanza o miscela pericolosa in quantità significative, nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell'incendio.
Una palazzina di tre piani da quattrocento metri quadri l'uno ha già sfondato la superficie; una più alta sfonda la quota; e se una delle attività contenute è soggetta ai controlli salta il prerequisito prima dei requisiti. Allora, dice l'articolo 3, i criteri diventano quelli del codice di prevenzione incendi.
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L'affollamento non lo decidi a occhio
Il punto 4.2.2 stabilisce che l'affollamento massimo di ciascun locale si determina moltiplicando una densità di 0,7 persone per metro quadrato per la superficie lorda: una sala riunioni di quaranta metri quadri fa ventotto persone, il doppio delle sedie. Dichiararne uno inferiore è ammesso, ma al prezzo che fissa il comma 2: il datore di lavoro si impegna a rispettarlo in ogni condizione d'esercizio, cioè a tenere fuori la trentesima persona. Più a monte: nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 l'attività 71 è «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti», categoria A fino a 500 persone, B oltre 500 e fino a 800, C oltre 800.
Le vie di fuga, cioè i corridoi dove si appoggiano le cose
In un ufficio l'esodo è dove si fanno male le persone, ed è l'unica misura che si degrada da sola: il corridoio con le scatole di toner «solo per stasera». L'articolo 64, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 81/2008 vuole le vie di circolazione verso le uscite e le uscite di emergenza sgombre «allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza»; il punto 4.3 del decreto del 2021 ripete l'obbligo fra le misure preventive minime.
Sulle porte il punto 4.2.1 è asciutto: quelle lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili e apribili da parte di tutti gli occupanti. Una porta di scala chiusa a chiave perché da lì entravano i fumatori non lo è, e la chiave in portineria non cambia la sostanza. Il punto 4.2.3 aggiunge i numeri che un open space viola in silenzio: corridoi ciechi ammessi fino a trenta metri, quarantacinque solo con requisiti aggiuntivi, lunghezza d'esodo da qualunque punto non superiore a sessanta metri, larghezza minima di ciascun percorso 900 mm, dentro cui si misura anche il mobile basso appoggiato al muro. Illuminazione di sicurezza e segnaletica, che qui pesano più di dieci estintori, nascono da obblighi diversi e hanno un pezzo loro.
L'archivio è il deposito che nessuno chiama così
L'attività 34 dell'Allegato I del DPR 151/2011 comprende «depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche» con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg, categoria B fino a 50.000 kg e C oltre. La soglia è in chilogrammi, e un archivio compatto ci arriva senza che nessuno abbia la sensazione di gestire un deposito. Anche sotto soglia è l'archivio a mangiarsi il quarto requisito del basso rischio: per quantità significative di materiali combustibili, annota il decreto del 2021, si intende generalmente un carico d'incendio specifico superiore a 900 MJ/m². E il punto 4.4 vuole estintori vicino agli ambiti a rischio specifico, nominando per esteso depositi e archivi.
Il locale server e i gruppi di continuità
Il locale server di una sede direzionale quasi mai arriva ai 25 addetti dell'attività 64, ma resta un ambito a rischio specifico con impianti propri, trattati altrove. Meno battuti i gruppi di continuità. L'attività 49 riguarda i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici: il gruppo elettrogeno a gasolio sopra i 25 kW è dentro, l'armadio batterie di un UPS statico no. Resta però un accumulo di energia, e il decreto del 2021 lo prende da un'altra porta: il punto 4.8 chiede che gli impianti tecnologici e di servizio siano «disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio». L'UPS è l'apparecchio che continua ad alimentare quando si apre il sezionatore generale. Dove sta e come si mette fuori servizio va nel piano di emergenza.
Quando i conduttori sono più d'uno
L'attività 73 sono gli edifici a uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale, delle vie di esodo o degli impianti, con più di 300 persone presenti oppure superficie superiore a 5.000 m², e l'elenco precisa: «indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità». Più proprietari e più conduttori non spezzano l'edificio in tante attività piccole: scala, atrio e centrale idrica comuni sono un sistema solo, e il fatto che ogni datore di lavoro risponda del proprio piano non fa sparire chi risponde delle parti comuni. Da chiedere all'amministratore prima di firmare un canone: di quale perimetro parla il contratto, e chi tiene il registro delle parti comuni.
Chi firma, e chi guarda in mezzo
Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, nell'Allegato I punto 1, mette a carico del datore di lavoro il registro dei controlli, da tenere aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, e affida manutenzione e controllo periodico a tecnici manutentori qualificati. Accanto c'è la sorveglianza: i controlli visivi che, fra due controlli periodici, verificano che impianti e attrezzature siano nelle normali condizioni operative, fruibili e senza danni evidenti. La fanno i lavoratori normalmente presenti, dopo adeguate istruzioni e con idonee liste di controllo, ed è la misura che in ufficio costa meno e rende di più: la porta bloccata con lo zeppo, il corridoio ristretto di trenta centimetri in due mesi. E il punto 4.5 del decreto 3 settembre 2021 la rende quasi obbligata anche senza impianto, perché dice che la rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Alle sette e mezza di sera, quando in ufficio restano in tre, quella riga smette di essere una nota tecnica.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I attività 34, 49, 64, 71 e 73, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, letto nel fascicolo PDF della Gazzetta; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articoli 1, 3 e 5 e Allegato I punti 1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, stesso metodo; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1 e 4 e Allegato I punti 1 e 2, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 46 e 64 comma 1, testo vigente su Normattiva. Le periodicità dei singoli presidi qui non ci sono: stanno nelle norme tecniche richiamate dalla tabella 1 dell'Allegato I del decreto 1° settembre 2021 e nei manuali dei costruttori, e vanno fatte indicare per iscritto dal manutentore.
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