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Falegnameria: la soglia dei vigili del fuoco è cinquemila chili di legno, e l'impianto di aspirazione è il vero impianto da tenere sotto controllo

6 min di lettura

In una falegnameria il legno impilato è il problema che si vede. Quello che non si vede è la polvere: sta nei condotti di aspirazione, nel silo e sopra le travi, e obbliga a incrociare la valutazione del rischio incendio con quella del rischio esplosione.

Impianto antincendio in un ambiente industriale

Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 la voce che riguarda una falegnameria è l'attività numero 37: «Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg». La soglia è bassa e va letta bene, perché somma quello che è in lavorazione e quello che è in deposito. Cinquemila chili sono qualche decina di pannelli in truciolare accatastati contro il muro più il legname sui cavalletti: una falegnameria di paese li supera senza accorgersene. Sopra quella soglia si è attività soggetta, in categoria B fino a 50.000 kg e in categoria C oltre.

Accanto ce ne sono altre due che spesso si accendono insieme. L'attività 36 riguarda i «Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg», con esclusione dei depositi all'aperto che stiano a più di 100 metri di distanza di sicurezza esterna: è la tettoia o il piazzale coperto dove il legname stagiona. E l'attività 39 riguarda gli «Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti», che sono tutti in categoria C senza gradini intermedi. Una falegnameria che è diventata un mobilificio con ventisei persone cambia categoria di colpo.

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Fin qui è il legno che si vede. Il rischio vero di una falegnameria è quello che non si vede, ed è la polvere. La polvere di legno non sta ferma: viene aspirata da ogni macchina, corre nei condotti, si accumula nel ciclone e nel silo, e quella che sfugge all'aspirazione si deposita in strato sottile sulle travi, sopra i quadri elettrici, sui corpi illuminanti e sulle canaline. L'impianto di aspirazione è quindi due cose insieme: è il presidio che tiene pulito il capannone ed è il percorso continuo che collega ogni macchina al silo, attraversando tutto senza rispettare nessun compartimento. Un principio di incendio che entra in un condotto trova un'autostrada già pronta.

Questo cambia il quadro normativo, perché sposta la questione dal solo incendio all'esplosione. Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, all'articolo 2 comma 2, lo dice esplicitamente: la valutazione dei rischi di incendio «deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Le due valutazioni non sono alternative e non sono la stessa cosa. In una falegnameria devono esistere entrambe e devono dire cose compatibili fra loro.

Il titolo XI del decreto legislativo 81/2008 impone due adempimenti che si riconoscono a colpo d'occhio quando ci sono e si notano subito quando mancano. Il primo è nell'articolo 293: il datore di lavoro «ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive», applica a quelle aree le prescrizioni minime dell'allegato L, e segnala i punti di accesso alle aree pericolose secondo l'allegato LI, con dispositivi di allarme ottici e acustici. Il secondo è nell'articolo 294: esiste un documento apposito, il «documento sulla protezione contro le esplosioni», che deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro, riveduto quando i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro subiscono modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti, e che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

Tradotto per chi la falegnameria la gestisce: se qualcuno ti ha classificato le zone, quella classificazione ha una conseguenza pratica immediata su cosa può stare dentro quelle aree. Un aspiratore, un quadro, una presa, una lampada, un carrello elevatore, un aspirapolvere da officina: dentro un'area classificata non ci va la prima cosa che capita. È il punto dove più spesso si trova un impianto costruito bene e poi svuotato di senso da un'apparecchiatura comprata al ferramenta e collegata «solo per adesso». E se le zone non sono mai state classificate, la domanda da fare al proprio consulente non è «serve?», è: «lo mettiamo per iscritto che non serve, e perché?». Il decreto dice «ove richiesta»: è un giudizio, e un giudizio va motivato da chi ne risponde.

Sulla manutenzione la falegnameria ha le regole di tutti, con una voce che pesa di più. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 chiede un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione, mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, con cadenze «indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione». Quest'ultimo inciso è quello che in una falegnameria vale di più, perché il silo, il ciclone, le maniche filtranti e i loro accessori hanno un manuale del costruttore, e le periodicità che ci sono scritte fanno testo esattamente come quelle di una norma UNI.

L'altra voce che pesa è la pulizia, che non è un presidio e infatti non compare in nessuna tabella, ma è la misura di prevenzione più efficace che esista in questo settore. Le misure preventive minime che si citano più spesso su questo punto — corretto deposito dei materiali combustibili, vie d'esodo sgombre, riduzione delle sorgenti di innesco, divieto di usare attrezzature malfunzionanti — stanno nell'Allegato I del decreto del 3 settembre 2021, che però si applica ai soli luoghi di lavoro a basso rischio, e una falegnameria sopra i cinquemila chili non lo è per definizione. Valgono come buon senso, non come la norma che ti riguarda: per un'attività soggetta la gestione della sicurezza antincendio è quella del decreto del 2 settembre 2021, che fra le informazioni da dare mette espressamente quelle agli addetti alla manutenzione e alle imprese esterne che entrano in reparto. Un cuscinetto che scalda su un aspiratore è, alla lettera, una sorgente di innesco dentro un condotto pieno di polvere.

Poi ci sono le colle e le vernici. Se i quantitativi crescono entrano in gioco altre righe dell'Allegato I del DPR 151/2011 — quella dei depositi di liquidi infiammabili e combustibili sopra il metro cubo e quella delle officine di verniciatura con vernici infiammabili o combustibili con oltre cinque addetti — e la falegnameria si ritrova con due attività invece di una. Meglio farsele contare da chi redige la pratica, prima che le conti qualcun altro.

Un'ultima cosa sulla formazione. Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 classifica come attività di livello 2 i luoghi di lavoro compresi nell'Allegato I del DPR 151/2011, esclusi quelli di livello 3. Se la tua falegnameria è soggetta, gli addetti al servizio antincendio fanno il corso di livello 2, che dura otto ore, con aggiornamento almeno quinquennale. E lo stesso decreto rende obbligatorio il piano di emergenza scritto in tutte le attività dell'Allegato I, indipendentemente da quanti siete.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, attività 12, 14, 36, 37 e 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, titolo XI, articoli 293 e 294; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articolo 2 comma 2 e Allegato I punto 1 comma 2 (che ne limita l'applicazione ai luoghi a basso rischio), Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articolo 2, Allegato I punto 1.2 e Allegato III punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.5, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. Le periodicità applicabili al tuo impianto di aspirazione stanno nel manuale del costruttore: fattele mettere per iscritto nel piano di manutenzione.

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