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Antincendio in un frantoio oleario: tre mesi di lavoro all'anno, e una caldaia a sansa
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In un frantoio è quasi sempre la caldaia a biomassa a decidere se sei un'attività soggetta, e la soglia è bassa: 116 kW. La manutenzione dei presidi va chiusa prima che parta la campagna, perché durante non si ferma niente. E il personale che cambia ogni anno è il punto preciso in cui il piano di emergenza smette di funzionare.

Un frantoio non è un capannone come gli altri, e la differenza non sta nelle macchine: sta nel calendario. Per nove mesi la struttura è quasi vuota, le linee lavate e coperte, in giro due persone. Poi, fra ottobre e gennaio, lo stesso capannone lavora su due o tre turni, le olive arrivano più in fretta di quanto si riesca a molirle, entra gente nuova, il piazzale si riempie di cassoni e la caldaia resta accesa giorno e notte. Nello stesso edificio convivono due stabilimenti diversi.
Da qui la regola che vale più di tutto il resto: la manutenzione dei presidi si programma d'estate. Durante la campagna non fermi la linea per far entrare il manutentore, e se un estintore è scaduto la risposta è «ci pensiamo dopo». Dopo sono tre mesi.
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La caldaia e il suo combustibile
Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151 l'attività 74 riguarda gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW: fino a 350 kW è categoria A, oltre 350 e fino a 700 kW è B, oltre 700 kW è C. Centosedici chilowatt sono pochi, e una caldaia a nocciolino li supera senza sforzo. Per le categorie B e C l'esame del progetto serve anche per sostituire il generatore, se la modifica aggrava le condizioni di sicurezza preesistenti.
C'è poi il combustibile in deposito. La voce 36 riguarda i depositi di legname, legna da ardere, paglia, fieno, fascine, carbone vegetale e minerale, carbonella, sughero e altri prodotti affini sopra i 50.000 kg, esclusi quelli all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m. Se il nocciolino stoccato rientri o no fra quei «prodotti affini» non lo decide il buon senso in cortile: è una classificazione, e la scrive chi firma la pratica insieme al quantitativo massimo dichiarato.
La sansa si scalda da sola, il nocciolino fa polvere
La sansa che esce dal decanter è materiale organico, grasso e caldo. Un cumulo fermo si autoriscalda, il calore non esce perché la massa si coibenta da sola, e l'incendio parte al centro, dove non lo vedi: lo scopri dal fumo. Si governa come nei depositi di cereali: non accumulare, ruotare, tenere i cumuli bassi e separati. Conferire in fretta al sansificio è la misura antincendio più efficace che hai, e non costa niente.
Il nocciolino, asciutto, porta il problema opposto. Carico del silo, coclea, tramoggia: ogni movimentazione libera polvere, e la polvere combustibile sospesa in aria è un'atmosfera esplosiva, che il Titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 tratta come i vapori di un solvente: si ripartiscono in zone le aree dove può formarsi e si tiene aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni. Con un silo piccolo la zona sarà minuscola, ma «minuscola» e «inesistente» sono conclusioni diverse, e solo una delle due si può scrivere senza averci guardato.
L'olio non è gasolio, il magazzino sì che pesa
L'olio d'oliva brucia, ma non è un liquido infiammabile nel senso della prevenzione incendi: nell'Allegato I conta il punto di infiammabilità. L'attività 10 riguarda gli impianti dove si impiegano liquidi infiammabili o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C in quantitativi superiori a 1 m³; l'attività 12 riguarda i depositi di liquidi infiammabili o combustibili e di oli lubrificanti o diatermici sopra 1 m³ di capacità geometrica complessiva. Il numero che decide sta nella scheda tecnica, non nel buon senso. Il carico di incendio vero, però, è il magazzino: cartoni, pallet, film estensibile, latte, etichette. L'attività 70 prende i depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m² con oltre 5.000 kg di merci e materiali combustibili.
Umidità, lavaggi e impianto elettrico
In campagna il capannone è caldo, pieno di vapore e lavato ad acqua ogni sera: quadri, prese, motori e cavi invecchiano in fretta. L'articolo 4 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 impone la verifica periodica dell'impianto ogni cinque anni, ma fissa la periodicità a due anni «negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio». La esegue l'ASL, l'ARPA o un organismo abilitato, non il tuo elettricista. Con una caldaia a biomassa e un deposito di combustibile, l'ipotesi biennale è concreta.
Il personale cambia ogni anno, e il piano se ne accorge
Gli addetti al servizio antincendio li designa il datore di lavoro, e i loro nominativi vanno riportati nel piano di emergenza. Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 chiede quel piano in tre casi: luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori occupati, luoghi aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti, e luoghi di lavoro che rientrano nell'Allegato I del DPR 151/2011. Un frantoio con la caldaia sopra soglia ricade nel terzo, qualunque sia l'organico.
Se assumi otto stagionali a ottobre e gli addetti formati sono quelli dell'anno scorso, che quest'anno non tornano, il piano che hai in ufficio è carta. I corsi sono di tre livelli, rispettivamente di quattro, otto e sedici ore; per le attività dell'Allegato I diverse da quelle di livello 3 il riferimento è il corso di tipo 2, otto ore, e l'aggiornamento si frequenta con cadenza almeno quinquennale. Tradotto: gli addetti si formano prima che cominci la campagna, e devono essere presenti nei tre mesi in cui servono. O tieni un nucleo fisso, o metti a bilancio un corso a ogni stagione.
Cosa si controlla e chi firma
Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 divide il lavoro in due. La sorveglianza sono i controlli visivi che verificano che i presidi siano nelle normali condizioni operative, fruibili e senza danni evidenti, e la possono fare i lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, con liste di controllo. È la cosa da affidare al capoturno: intercetta l'estintore finito dietro ai cassoni e l'uscita bloccata da un pallet. La manutenzione e il controllo periodico, invece, devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, in accordo alle norme pertinenti e al manuale d'uso e manutenzione.
Le cadenze le dettano le norme tecniche: la tabella 1 dell'Allegato I indica la UNI 9994-1 per gli estintori, la UNI 10779 e la UNI EN 671-3 per idranti e naspi, la UNI 11224 per la rivelazione. Il calendario applicabile al tuo impianto te lo deve consegnare per iscritto il manutentore, e tutto va annotato nel registro dei controlli, che il datore di lavoro deve mantenere costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. In un'attività che lavora tre mesi l'anno quel registro ha un pregio in più: a febbraio dice cosa è successo durante la campagna, e il giro estivo si pianifica in mezz'ora.
Fonti: DPR 1° agosto 2011, n. 151, articolo 3 e Allegato I (attività 10, 12, 36, 70 e 74), testo verificato sul PDF ufficiale della Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008; DPR 22 ottobre 2001, n. 462, articolo 4, testo vigente consultato su Normattiva; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articoli 2, 4 e 5 e Allegati III e IV, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 237 del 4 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1 e 4 e Allegato I, punti 1 e 2 e tabella 1, Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 230 del 25 settembre 2021; UNI 9994-1:2024, scheda su store.uni.com, in vigore dal 25 luglio 2024. La categoria della tua attività, la classificazione del deposito di combustibile e l'eventuale zona ATEX vanno determinate da un tecnico sul tuo impianto: non esistono risposte valide per tutti i frantoi.
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