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Impianto di biogas: i quattro orologi della manutenzione antincendio, e nessuno gira alla stessa velocità
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In un impianto di biogas la manutenzione antincendio non è una scadenza sola. Sono quattro obblighi distinti, con periodicità diverse e soggetti diversi che li firmano, e chi ne segue uno solo di solito segue quello sbagliato.

Un impianto di biogas, dal punto di vista della prevenzione incendi, è prima di tutto un impianto che produce un gas infiammabile. L'Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151 lo dice alla prima riga dell'elenco: l'attività 1 riguarda gli stabilimenti e gli impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h, e li mette tutti in categoria C senza fasce intermedie. Accanto c'è l'attività 49, sui gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e sugli impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW: categoria A fino a 350 kW, B oltre 350 e fino a 700 kW, C oltre 700 kW. Un cogeneratore da quasi un megawatt è categoria C per conto suo, prima ancora di guardare il digestore. Quali altre voci si applichino al tuo impianto dipende da come è fatto, ed è una verifica da fare sui numeri veri.
Essere in categoria C significa, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, che dopo la segnalazione certificata di inizio attività il Comando effettua entro sessanta giorni le visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi entro quindici giorni. Ed è qui che comincia il primo orologio, il più lungo: l'articolo 5 impone al titolare di inviare al Comando, ogni cinque anni, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, cioè una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione prevista. Quella dichiarazione la si firma sulla base di un impianto che deve essere davvero rimasto conforme, e i cinque anni passano in fretta.
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Il secondo orologio è quello che tutti chiamano «la manutenzione» e riguarda i presidi. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, e che il datore di lavoro predisponga un registro dei controlli dove annotarli, mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. La tabella 1 dell'Allegato I associa a ogni presidio le norme di riferimento: UNI 9994-1 per gli estintori, UNI 10779, UNI EN 671-3 e UNI EN 12845 per le reti di idranti, UNI 11224 per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, UNI 11473 per le porte resistenti al fuoco, e via elencando. Il decreto non fissa lui le periodicità: definisce il controllo periodico come l'insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione. Sono le norme e il manuale a fissare il tetto, e la tua valutazione dei rischi può stringerlo. Il calendario applicabile al tuo impianto deve dartelo per iscritto il manutentore, e l'articolo 4 chiede che quegli interventi siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati, con l'attestato rilasciato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il singolo presidio.
Il terzo orologio è il più trascurato e batte ogni due anni. Un impianto di biogas ha aree in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva, e quindi ricade nel Titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: il datore di lavoro valuta i rischi specifici, ripartisce in zone le aree secondo l'Allegato XLIX ed elabora il documento sulla protezione contro le esplosioni, che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi. L'articolo 296 aggiunge che le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 sono sottoposte alle verifiche dei capi III e IV del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, il cui articolo 6 impone al datore di lavoro di far sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni due anni, rivolgendosi all'ASL, all'ARPA o a un organismo abilitato, con rilascio di un verbale da conservare ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza. Non è una verifica che può fare il tuo elettricista di fiducia, non è la stessa cosa della verifica quinquennale della messa a terra, ed è a carico tuo. L'articolo 7 dello stesso regolamento prevede inoltre verifiche straordinarie in caso di esito negativo della verifica periodica, di modifica sostanziale dell'impianto o su richiesta del datore di lavoro.
Il quarto orologio non ha una data: scatta quando cambi qualcosa. L'articolo 294 del decreto 81 dice che il documento sulla protezione contro le esplosioni va compilato prima dell'inizio del lavoro e riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti, e l'articolo 289 chiede che le misure contro la propagazione delle esplosioni siano riesaminate periodicamente e ogni qualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti. Sul fronte della prevenzione incendi, l'articolo 3, comma 6, del DPR 151/2011 dice la stessa cosa con altre parole: l'obbligo di riavviare la procedura di valutazione del progetto ricorre per modifiche di lavorazione o di strutture, nuova destinazione dei locali, variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose, e ogni volta che sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Cambiare la matrice in ingresso, aggiungere una vasca, sostituire il cogeneratore con uno più grande: sono tutte cose che fanno ripartire questo orologio.
Due avvertenze pratiche per chiudere. La prima riguarda i componenti che non stanno nella tabella 1 del decreto del 2021 perché non sono presidi antincendio: la torcia di emergenza, le valvole di sicurezza e i dispositivi di sfiato del gasometro, i rivelatori di gas, i sistemi di desolforazione. Il decreto li prende comunque per un'altra strada, quella delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore: se il libretto dice sei mesi, sei mesi sono, e la prova va registrata. Una torcia che non si accende quando serve è il modo più diretto per trasformare una fermata non programmata in un rilascio.
La seconda riguarda le persone. Dentro a vasche, digestori, pozzetti e locali interrati di un impianto di biogas ci si può intossicare o soffocare, e questo non è un problema di incendio: è un problema di ambienti confinati. Vale l'articolo 66 del decreto 81, che vieta l'accesso dove sia possibile il rilascio di gas deleteri senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo o senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione, e vale il DPR 14 settembre 2011, n. 177, che qualifica le imprese ammesse a quei lavori e impone al committente di informare puntualmente e dettagliatamente il personale esterno, prima dell'accesso, sulle caratteristiche dei luoghi e su tutti i rischi esistenti. La manutenzione periodica di un impianto di biogas è anche questo: sapere chi mandi giù, e con quale procedura.
Fonti: DPR 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3, 4 e 5 e Allegato I (attività 1 e 49), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1, 3 e 4 e Allegato I con la tabella 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 66, 289, 290, 293, 294 e 296, supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008; DPR 22 ottobre 2001, n. 462, articoli 4, 6 e 7, Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002; DPR 14 settembre 2011, n. 177, articoli 1, 2 e 3, Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011. Le voci dell'Allegato I che si applicano al tuo impianto e le periodicità dei singoli presidi vanno determinate sul tuo caso da un professionista: qui trovi solo quali orologi devono esistere.
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