Antincendio Industriale / Notizie
Antincendio in un deposito di batterie al litio
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L'elenco delle attività soggette è del 2011 e il deposito di batterie al litio non ha una voce propria: ci si arriva contando i chilogrammi di combustibile come in qualsiasi magazzino. Il rischio, però, non è quello di qualsiasi magazzino, e conviene dirlo senza attaccargli una norma che non c'è.

Cominciamo dalla parte scomoda, perché è quella che serve. Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 le batterie compaiono una volta sola, all'attività 50, che riguarda gli stabilimenti e gli impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici e simili, con oltre cinque addetti. Riguarda la produzione. Il deposito di batterie al litio, come tale, una voce propria non ce l'ha. Ci si arriva, se ci si arriva, dall'attività 70: locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 metri quadrati con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 chilogrammi, categoria B fino a 3.000 metri quadrati e categoria C oltre. Cioè contando cartone, plastica, imballi e le batterie stesse come si conterebbe qualunque altra merce.
Questo non significa che un deposito di litio sia poco pericoloso. Significa che l'elenco del 2011 non è stato scritto pensando a questo materiale, e che il quadro tecnico su stoccaggio e ricarica si è mosso molto negli ultimi anni fra norme di prodotto, documenti di indirizzo e prassi dei Comandi, con documenti che non hanno tutti lo stesso valore giuridico. Quindi qui non attribuiamo un numero di decreto a ogni affermazione: quello che segue è rischio tecnico, non prescrizione. Se un fornitore o un consulente ti cita una regola tecnica verticale sul deposito di batterie al litio, fatti dare gli estremi esatti e la Gazzetta Ufficiale, e leggila prima di firmare.
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Il rischio si chiama fuga termica, ed è la ragione per cui un incendio di batterie al litio non si comporta come un incendio di magazzino. È una reazione che parte dentro la cella — per un difetto di fabbricazione, un danno meccanico, un sovraccarico, un cortocircuito interno o una temperatura ambiente troppo alta — e che una volta partita si autoalimenta, perché genera calore che accelera la reazione stessa. Da questa singola circostanza discende tutto il resto, e vale la pena elencarlo in modo operativo.
L'acqua serve a raffreddare, non a soffocare. In un incendio ordinario si toglie ossigeno; qui l'ossigeno non è il collo di bottiglia, il calore lo è. Quello che conta in un'estinzione non è tanto l'estinguente quanto la portata e la durata del raffreddamento, e questo è un tema di progetto idraulico e di riserva idrica, non di estintori appesi al muro.
Un estintore portatile non ferma un pacco batteria in fuga termica. Serve a proteggere l'esodo e a spegnere quello che ha preso fuoco intorno, il che è comunque utile e va tenuto in efficienza. Ma chi immagina l'addetto antincendio che risolve la situazione con un estintore ha in testa la scena sbagliata, e su quella scena sbagliata scrive procedure che poi mettono qualcuno nei guai.
Il fumo è il pericolo principale per le persone, prima delle fiamme. La reazione produce gas infiammabili e tossici, in quantità e in fretta. Il che sposta la priorità delle misure: rivelazione precoce, ventilazione, e un piano di emergenza che dica di uscire e non di provarci.
L'evento non finisce quando sembra finito. Una batteria coinvolta può riaccendersi anche a distanza di ore. Da qui l'unica misura di gestione che tutti i tecnici indicano e che costa poco: una zona di quarantena, meglio se all'aperto e distante, dove mettere le batterie danneggiate, gonfiate, rientrate da resi o coinvolte in un evento, con una regola scritta che dice per quanto tempo restano lì e chi le controlla.
Le altre misure ragionevoli sono quelle che si possono adottare senza inventarsi norme. Separare fisicamente lo stoccaggio dal resto del magazzino, con una compartimentazione o con una distanza. Limitare la quantità concentrata in un unico punto, che è il modo più efficace di limitare l'energia disponibile. Tenere separate le batterie nuove da quelle usate, danneggiate o in reso, che sono la categoria a rischio più alto. Stoccare a stato di carica ridotto quando la giacenza è lunga, perché l'energia immagazzinata è proporzionale alla carica. Non impilare oltre l'altezza che consente all'acqua di arrivare. E fare della ricarica una zona a sé: caricabatterie adatti al pacco specifico, nessuna carica incustodita di notte in un locale con altro materiale combustibile, sorveglianza elettrica dei quadri.
Ci sono però due agganci normativi che invece sono certi, e sono i due che in azienda si dimenticano. Il primo: il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, all'articolo 2, stabilisce che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi, e che devono essere coerenti e complementari con la valutazione del rischio di esplosione prevista dal titolo XI del decreto legislativo 81/2008 dove quest'ultima è dovuta. I gas emessi dalla fuga termica sono infiammabili: se si detengono quantità rilevanti in ambiente chiuso, la domanda sull'atmosfera esplosiva va posta, e la risposta va scritta.
Il secondo: il DPR 151/2011, all'articolo 4 comma 6, prevede che l'obbligo di riavviare le procedure ricorra quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Introdurre in un capannone già soggetto uno stoccaggio di batterie al litio, o una zona di ricarica per una flotta di mezzi elettrici, è esattamente una variazione di quel tipo. La pratica si rifà, e il momento per accorgersene è prima, non durante una visita.
Restano due raccomandazioni pratiche. La prima: chiedere al fornitore delle batterie la scheda di sicurezza e le indicazioni di stoccaggio del prodotto specifico, e conservarle con la valutazione del rischio. Sono documenti che il fabbricante produce e che, a differenza di molte altre cose, sono verificabili. La seconda: parlarne con la compagnia assicurativa prima di riempire il magazzino, non dopo l'evento. Se il quantitativo di batterie in giacenza è cresciuto senza che nessuno l'abbia scritto da nessuna parte, non esiste né una valutazione del rischio aggiornata né una copertura di cui si possa dire qualcosa.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I attività 50 e 70 e articolo 4 comma 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articoli 2 e 3, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, titolo XI, per la valutazione del rischio di esplosione. Le misure di prevenzione e protezione descritte nella parte centrale dell'articolo sono indicazioni tecniche di buon senso e non sono qui attribuite ad alcuna regola tecnica: la disciplina specifica dello stoccaggio di batterie agli ioni di litio non è stata verificata alla fonte e va richiesta al Comando provinciale o al professionista antincendio, con gli estremi del documento applicato.
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