Antincendio Industriale / Notizie
Lavanderia industriale e tintoria: la parola «lavanderia» nell'elenco dei vigili del fuoco non c'è, e il pericolo peggiore esce dall'essiccatoio
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Nell'Allegato I del DPR 151/2011 non esiste una voce per le lavanderie. Ci si finisce lo stesso, da tre porte diverse: i chili di tessuto, la potenza della caldaia e la superficie del deposito. E il rischio più insidioso non ha bisogno di un innesco.

Chi cerca «lavanderia» nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 non la trova, e ne deduce che il problema non esiste. È un errore di metodo: quell'elenco non classifica i mestieri, classifica quello che si tiene dentro. Una lavanderia industriale ci entra da tre porte diverse, e spesso da tutte e tre insieme.
La prima è l'attività 38: «Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg», in categoria B fino a 10.000 kg e in categoria C oltre. Il verbo che conta è «detengono»: non serve produrre nulla, basta averli. E in una lavanderia industriale i tessuti sono ovunque nello stesso momento — lo sporco in arrivo, il pulito in uscita, le scorte del cliente, la biancheria in rotazione. Cinquemila chili di tessuto sono meno di quanto un imprenditore stimi a occhio, perché nel conto entra anche quello che sta sui carrelli e nei sacchi da ritirare.
Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.
La seconda porta è quella che nella pratica scatta per prima: l'attività 74, «Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW», in categoria A fino a 350 kW, in categoria B oltre 350 e fino a 700 kW, in categoria C oltre 700 kW. Una lavanderia industriale vive di vapore, e un generatore di vapore supera i 116 kW senza sforzo. È la riga che rende soggetta anche una lavanderia piccola di tessuto ma grande di caldaia.
La terza è l'attività 70, «Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg», in categoria B fino a 3.000 m² e in C oltre.
Poi ci sono i solventi, che è dove la tintoria si distingue dalla lavanderia ad acqua. La voce di riferimento è l'attività 12, sui «Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³», dove «capacità geometrica» è la capienza dei contenitori e non il contenuto del momento. Qui però va detta una cosa netta, perché è il punto in cui si sente più aria fritta: non tutti i solventi da pulitura sono infiammabili, e non tutti sono innocui. Il dato che decide è il punto di infiammabilità, e sta scritto nella scheda di sicurezza del prodotto che usi tu, non in quella del prodotto che usava il tuo predecessore. Con quel numero in mano si capisce se si sta nella colonna A dell'attività 12 — liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità complessiva da 1 a 9 m³ — o in categoria B da 1 a 50 m³. Senza quel numero, qualsiasi risposta è un'opinione.
Veniamo alla cosa che in questo settore ha bruciato più capannoni, e che non ha bisogno di una scintilla. I panni che escono dall'essiccatoio escono caldi. Se sui tessuti restano residui grassi o oleosi — creme, unguenti, oli da cucina, cere, prodotti da officina, morchie dei tovaglioli — quei residui continuano a ossidarsi lentamente anche dopo la fine del ciclo. L'ossidazione produce calore. Se il panno caldo viene ammucchiato, insaccato o lasciato sul carrello invece che steso e raffreddato, quel calore non trova una via d'uscita, perché il mucchio si coibenta da solo: la temperatura interna sale invece di scendere e, ore dopo che tutti sono andati a casa, la biancheria si accende da sola. È l'autocombustione, ed è il motivo per cui certi incendi in lavanderia partono di notte, a impianti spenti, in una zona dove non c'è nessun impianto elettrico e nessuna fiamma.
Su questo non esiste una norma italiana che dia un numero, e chi te lo dà se lo sta inventando. Esiste però la contromisura, e sta scritta dove uno non la cerca: nel manuale d'uso e manutenzione dell'essiccatoio. È il costruttore a definire il ciclo di raffreddamento, i tempi, le temperature di scarico, la frequenza di pulizia dei filtri e dei condotti della lanugine. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 dà a quel manuale un peso normativo esplicito: il registro dei controlli va tenuto «secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione». Vuol dire che saltare il ciclo di raffreddamento perché si è in ritardo con la consegna non è una scorciatoia produttiva: è una periodicità disattesa, con un documento che lo dimostra.
Il resto di quel decreto vale come per tutti: manutenzione e controllo periodico dei sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, la tabella 1 indica le norme presidio per presidio — dalla UNI 9994-1 per gli estintori alla UNI 11224 per la rivelazione — e il registro deve essere «mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo», non compilato la sera prima del sopralluogo.
Sulla formazione, il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 mette fra le attività di livello 2 «i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», esclusi quelli di livello 3, e per il livello 2 il corso degli addetti al servizio antincendio dura otto ore, con aggiornamento a cadenza almeno quinquennale. Se la lavanderia ha un deposito al chiuso di materiali combustibili di superficie superiore a 20.000 m² sale al livello 3, ma è un caso raro. Lo stesso decreto rende obbligatorio il piano di emergenza scritto nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti e in tutte le attività dell'Allegato I; e dove il piano di emergenza è obbligatorio, il suo Allegato I stabilisce che i lavoratori partecipino a esercitazioni antincendio «con cadenza almeno annuale».
Un'ultima riga che vale il tempo di leggerla: lo stesso allegato chiede che «adeguate e specifiche informazioni» siano fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori, perché conoscano le misure generali di sicurezza antincendio del luogo di lavoro, le azioni da adottare in caso di incendio e le procedure di evacuazione. In una lavanderia entrano di continuo tecnici esterni — caldaia, mangano, essiccatoi, trattamento acque — e sono le persone che conoscono meno l'edificio e lavorano di più sui punti caldi.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, attività 12, 38, 70 e 74, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articolo 4 e Allegato I punto 1 con tabella 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articolo 2 e Allegato I punti 1.2 e 1.3, Allegato III punti 3.2.2 e 3.2.3, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. Sull'autocombustione dei tessuti non esiste una soglia di legge italiana: le uniche indicazioni vincolanti per il tuo impianto sono quelle del manuale del costruttore, e vanno riportate nel piano di manutenzione.
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