Antincendio Industriale / Notizie
Mangimifici e silos di cereali: la polvere è il vero impianto pericoloso, e ha una normativa sua
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Un mulino sopra soglia è direttamente categoria C, con visita tecnica dei vigili del fuoco e certificato di prevenzione incendi. Ma la parte che si trascura di più non è la pratica antincendio: è il documento sulla protezione contro le esplosioni e la verifica biennale degli impianti elettrici nelle zone classificate.

Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151 la macinazione dei cereali ha una voce tutta sua, ed è scritta in un modo che conviene leggere con attenzione. L'attività 27 riguarda i mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg, e i depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg. La parte interessante è come si distribuiscono le categorie: i depositi fino a 100.000 kg stanno in categoria B, i depositi oltre 100.000 kg stanno in C, ma i mulini stanno in categoria C e basta. Non c'è una fascia B per il mulino. Se superi i 20.000 kg al giorno di macinato sei nella categoria più alta prevista dal regolamento, con tutto quello che comporta.
Accanto c'è l'attività 28, sugli impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato superiori a 50.000 kg, anch'essa interamente in categoria C. Se hai essiccatoio, mulino e magazzino, non hai tre pratiche indipendenti: hai un'unica attività complessa in cui la categoria più severa detta il passo.
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Cosa comporta in concreto la C. L'articolo 3 del regolamento impone, per le categorie B e C, di far esaminare al Comando il progetto dei nuovi impianti e delle modifiche a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L'articolo 4 impone la segnalazione certificata di inizio attività prima dell'esercizio, e per la categoria C prevede che il Comando effettui entro sessanta giorni le visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilasci il certificato di prevenzione incendi entro quindici giorni. L'articolo 5 aggiunge l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, da inviare al Comando ogni cinque anni. E l'articolo 3, comma 6, chiarisce una cosa che nei mangimifici viene fuori spesso: l'obbligo di rifare la procedura scatta anche per modifiche di lavorazione, nuova destinazione dei locali e variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose. Cambiare linea o aggiungere una materia prima grassa non è solo una faccenda di produzione.
Fin qui la pratica. Il rischio vero, però, sta da un'altra parte, e ha una normativa diversa che quasi nessuno chiama «antincendio». Le polveri di cereali e di mangime, sospese nell'aria in concentrazione sufficiente, formano un'atmosfera esplosiva. Non è un modo di dire: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce l'atmosfera esplosiva come una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, e le mette tutte sullo stesso piano. Il Titolo XI del decreto è dedicato a questo.
Il meccanismo che rende pericoloso un impianto di macinazione vale la pena capirlo, perché spiega dove vanno messi i soldi. Un'accensione dentro a un elevatore a tazze o a un ciclone, da sola, farebbe danni contenuti. Il problema è l'onda di pressione: scuote le strutture, solleva la polvere depositata negli anni sulle travi, sui cavi, sopra le macchine, e quella polvere diventa la carica della seconda esplosione, molto più grande della prima. Da qui le due contromisure che contano davvero: la pulizia sistematica delle superfici alte, che è manutenzione e non decoro, e il contenimento dell'evento dentro alla macchina in cui è iniziato.
Su quest'ultimo punto esistono norme tecniche dedicate. La UNI EN 14491 stabilisce i requisiti fondamentali per la progettazione e la selezione dei sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di polveri, ed è in vigore dall'8 novembre 2012; fa parte di una serie che comprende la UNI EN 14797 sui dispositivi di sfogo, la UNI EN 14460 sugli apparecchi resistenti all'esplosione e la UNI EN 15089 sui sistemi di isolamento, che servono a impedire che l'esplosione si trasferisca da un apparecchio all'altro attraverso le tubazioni di collegamento. Un pannello di sfogo che scarica verso un corridoio dove passano le persone è un pannello montato male; un impianto in cui l'esplosione può risalire la coclea e arrivare al deposito è un impianto in cui manca l'isolamento.
Gli obblighi del datore di lavoro nel Titolo XI sono tre e sono in sequenza. L'articolo 290 chiede di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive tenendo conto almeno della probabilità e della durata della presenza dell'atmosfera, della probabilità che le fonti di accensione — comprese le scariche elettrostatiche — siano presenti e divengano attive, delle caratteristiche dell'impianto e delle sostanze, e dell'entità degli effetti prevedibili. L'articolo 293 chiede di ripartire in zone, a norma dell'Allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. L'articolo 294 chiede di elaborare e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni, che deve precisare quali luoghi sono stati classificati in zone e che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi. L'articolo 297 punisce la violazione di questi obblighi con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro.
C'è poi una verifica periodica che in molti mangimifici semplicemente non è mai stata fatta, e non perché costi: perché nessuno sa che esiste. L'articolo 296 del decreto 81 stabilisce che le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche dei capi III e IV del DPR 22 ottobre 2001, n. 462. In quel regolamento, l'articolo 6 dice che il datore di lavoro è tenuto a effettuare regolari manutenzioni dell'impianto e a farlo sottoporre a verifica periodica ogni due anni, rivolgendosi all'ASL, all'ARPA o a un organismo abilitato, e che chi esegue la verifica rilascia un verbale che il datore di lavoro deve conservare ed esibire agli organi di vigilanza. Due anni, non cinque: la periodicità quinquennale è quella degli impianti di messa a terra ordinari, prevista dall'articolo 4. Se hai zone classificate per polveri, il tuo orologio è quello biennale.
Resta l'autocombustione, che è un fenomeno diverso ancora e non c'entra con l'esplosione. Un cumulo di prodotto umido si autoriscalda per attività biologica, il calore non riesce a uscire perché la massa è coibentata da se stessa, la temperatura sale e a un certo punto si innesca. È un incendio lento, che parte al centro e che non si vede da fuori finché non esce il fumo. Le contromisure sono di gestione, non di impianto: controllo dell'umidità al conferimento, sonde di temperatura nelle celle e nei silos, rotazione del prodotto, registrazione delle letture. E una regola che va detta chiaramente a chi interviene: aprire un silo che sta covando o buttarci dentro acqua sono due modi rapidi per trasformare un incendio confinato in un'esplosione. Quella parte va scritta nel piano di emergenza e concordata prima, non decisa sul posto.
Fonti: DPR 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3, 4 e 5 e Allegato I (attività 27 e 28), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo XI, articoli 288, 289, 290, 293, 294, 296 e 297, pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008; DPR 22 ottobre 2001, n. 462, articoli 4 e 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002; scheda UNI EN 14491:2012 su store.uni.com, in vigore dall'8 novembre 2012, che richiama le norme UNI EN 14797, UNI EN 14460 e UNI EN 15089. La classificazione delle zone del tuo impianto e le prestazioni dei sistemi di protezione vanno determinate da un tecnico sul tuo layout: non esistono valori validi per tutti.
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