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Antincendio in palestra e piscina: affollamento, cloro e locali tecnici

7 min di lettura

Una palestra diventa attività soggetta con due soglie alternative, e non esiste la categoria A. Il cloro della piscina, invece, non è un rischio d'incendio: è un rischio chimico, e va trattato in un documento diverso.

Interno di un capannone industriale con le strutture metalliche in vista

La riga che conta è la voce numero 65 dell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, e va letta con attenzione perché contiene due soglie, non una: «Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico». Quel «ovvero» significa oppure. Basta superare una delle due. Una sala pesi di 250 metri quadrati con quaranta persone in contemporanea è attività soggetta per la superficie, anche se non arriverà mai a cento persone. E «sia a carattere pubblico che privato» chiude in partenza la scappatoia più usata: la palestra privata non è esente.

C'è poi un dettaglio della tabella che vale più di molte discussioni: per la voce 65 la colonna della categoria A è vuota. Fino a 200 persone si è in categoria B, oltre 200 in categoria C. Non esiste la palestra soggetta in categoria A, e la conseguenza è concreta: l'articolo 3 del DPR 151 obbliga i responsabili delle attività in categoria B e C a chiedere al Comando dei vigili del fuoco l'esame del progetto dei nuovi impianti e delle modifiche a quelli esistenti che comportino «un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio». Prima dei lavori, non dopo.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

Nostra misurazione su 107 province coperte. Dice quante alternative hai davvero dalle tue parti prima di dover cercare fuori provincia. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

La parola «piscina» nell'Allegato I non compare mai. Una piscina coperta è un impianto sportivo, ed entra dalla stessa porta della palestra, con le stesse due soglie e le stesse categorie. Il conteggio della capienza è il punto in cui si sbaglia più spesso: non è il numero di soci né la media dei frequentanti, è l'affollamento massimo che l'impianto può avere — il corso serale che riempie due vasche, il saggio di fine anno, la gara con il pubblico sulle tribune. La capienza dichiarata nella pratica antincendio è un numero vincolante, ed è il primo dato che ti viene chiesto quando succede qualcosa.

Arriviamo al cloro, perché è l'argomento su cui circolano più sciocchezze. I prodotti per il trattamento dell'acqua — ipoclorito di sodio in soluzione, prodotti clorurati solidi, correttori di pH — non compaiono in nessuna voce dell'Allegato I, e non sono loro a rendere l'impianto un'attività soggetta. Non sono combustibili. Il loro rischio è di natura diversa e va detto con precisione: sono ossidanti e corrosivi. Un ossidante non brucia, ma alimenta la combustione di quello che gli sta intorno. E soprattutto reagisce con le sostanze incompatibili: l'ipoclorito a contatto con un acido — e l'acido nel locale tecnico di una piscina c'è sempre, perché serve a correggere il pH — sviluppa cloro gassoso, che è tossico. Gli incidenti gravi nei locali tecnici nascono quasi sempre da un travaso sbagliato o da una pompa dosatrice che aspira dal fusto sbagliato, non da un incendio.

Ne discende il punto pratico: il locale dei prodotti chimici si progetta e si gestisce sul rischio chimico, non su quello d'incendio. La valutazione sta nel Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, quello sugli agenti chimici, e si traduce in cose concrete: separazione fisica fra ossidanti e acidi, bacini di contenimento distinti e non comunicanti, ventilazione e aspirazione bassa, schede di sicurezza disponibili e lette, linee di dosaggio identificate in modo che nessuno possa scambiarle. È un documento diverso dalla valutazione del rischio incendio, e chi te li mescola in un unico foglio ti sta risparmiando lavoro adesso per fartelo pagare dopo. Un'avvertenza in senso opposto: se l'impianto usa cloro gassoso in bombole, soluzione ormai rara ma esistente nei grandi impianti, quel deposito va valutato anche rispetto alla voce numero 5 dell'Allegato I, che riguarda i «depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3».

Sulla regola tecnica conviene dire come stanno le cose. Per gli impianti sportivi esiste il decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», modificato dal decreto 6 marzo 2001 e poi dal decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005. Vale però la pena sapere dove batte quel testo: gran parte delle modifiche del 2005 riguarda la zona spettatori — separazione fra pubblico e spazio di attività, suddivisione in settori, varchi, centro di gestione delle emergenze negli impianti con oltre 4.000 spettatori al chiuso e 10.000 all'aperto. Una palestra di quartiere e uno stadio stanno nello stesso perimetro normativo ma hanno problemi diversi: è per questo che al progettista si chiede su quale impianto normativo ha impostato la pratica.

Il rischio d'incendio vero sta altrove: nei locali tecnici e nei magazzini. La centrale termica, in una piscina quasi sempre di taglia importante, è la voce numero 74, «Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW», con la categoria A fino a 350 kW, la B oltre 350 e fino a 700, la C oltre 700. Il cogeneratore o il gruppo elettrogeno sopra i 25 kW sono la voce 49; il serbatoio di gasolio oltre il metro cubo è la voce 12. Poi ci sono i locali che non fanno soglia ma fanno incendi: quadri e batterie, sauna e bagno turco, la lavanderia interna dove le asciugatrici accumulano lanugine, e soprattutto il magazzino di materassini, tappetini e galleggianti, schiume polimeriche ad alto carico d'incendio che finiscono quasi sempre stipate nel corridoio sbagliato.

Sull'esodo, un impianto sportivo ha due caratteristiche che non ha nessun altro luogo di lavoro: le persone sono scalze e bagnate, e il percorso verso l'uscita passa per gli spogliatoi, che sono spazi ciechi e articolati. Le uscite di sicurezza degli spogliatoi sono la non conformità più frequente in assoluto, perché vengono chiuse per sorveglianza e per timore dei furti, e perché la catena messa la sera «tanto poi la tolgo» resta lì per mesi.

C'è infine un problema tecnico di cui il manutentore va avvertito. L'aria di una piscina coperta è calda, umida e carica di cloramine, ed è aggressiva: corrode le teste sprinkler, i contatti dei rivelatori, le maniglie antipanico, i corpi delle lampade di emergenza, le cerniere delle porte tagliafuoco. I presidi si degradano molto più in fretta che in un capannone, e la scelta dei componenti va fatta sapendolo. Il registro dei controlli previsto dal decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 va letto con quest'occhio: se anno dopo anno la stessa voce risulta conforme senza mai una sostituzione, il controllo probabilmente non è stato fatto guardando davvero.

Una domanda sola, da fare per iscritto: qual è la capienza dichiarata nella mia pratica antincendio. È il numero che decide quante persone puoi far entrare al saggio di giugno, e quasi nessun gestore lo sa a memoria.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voci 5, 12, 49, 65 e 74 e articoli 3, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, testo letto sul fascicolo originale; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IX sugli agenti chimici; decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2005, «Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, testo letto sul fascicolo originale, che nelle premesse richiama il decreto 18 marzo 1996 e il decreto 6 marzo 2001; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. La regola tecnica applicabile al tuo impianto sportivo e le prescrizioni che ne derivano stanno nel progetto approvato dal Comando: fattele indicare per iscritto.

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