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Reparto di verniciatura: la soglia dei vigili del fuoco sono cinque addetti, non i metri quadri della cabina

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In verniciatura tre cose viaggiano insieme: la cabina con i suoi filtri, il magazzino di vernici e solventi, e le atmosfere esplosive. Ognuna ha una riga di legge diversa, e il conteggio delle soglie non è quello che ci si aspetta.

Veduta di un impianto industriale

Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 la riga che riguarda un reparto di verniciatura è l'attività numero 14: «Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti». Non c'è nessuna superficie e nessun metro cubo: si contano le persone. La categoria è B fino a venticinque addetti e C oltre i venticinque. Sei persone che verniciano con prodotti infiammabili o combustibili bastano a rendere l'attività soggetta, anche se la cabina è una sola e sta in un angolo.

La seconda riga è quella che quasi tutti dimenticano, ed è il magazzino. L'attività 12 comprende i «Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³». Un metro cubo: nel calcolo entra tutto, vernici, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio. La categoria A vale solo per i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C in capacità da 1 a 9 m³; la B copre il resto fino a 50 m³ e la C oltre. La terza riga è la 10, «Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³»: qui si conta anche quello che è dentro le pompe, i circuiti e i serbatoi di servizio della linea, non solo quello sullo scaffale.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

La conseguenza è che un reparto di verniciatura raramente è una sola attività: più spesso ne è due o tre, e ognuna va dichiarata. Meglio farsele contare in modo esplicito da chi redige la pratica.

Poi c'è la cabina, che è la cosa che uno guarda per prima e che invece nella normativa antincendio non ha una riga sua. La cabina è una macchina, con il suo fascicolo e il suo manuale d'uso e manutenzione, e proprio per questo il riferimento che conta è quello che il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 mette accanto alle norme tecniche: gli interventi vanno eseguiti e registrati secondo le cadenze indicate «da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione». Per una cabina di verniciatura il manuale del costruttore non è un accessorio: è la fonte delle periodicità. Se non ce l'hai più, quello è il primo documento da recuperare, prima di qualunque preventivo.

Sul perché la cabina conta, basta guardare cosa ci resta dentro. Una cabina lavora perché aspira, e quello che aspira sono nebbia di vernice e vapori di solvente. La nebbia si ferma sui filtri, sui pannelli e nel plenum. Un filtro saturo di overspray è materiale combustibile concentrato in un punto attraversato da aria in movimento, cioè la condizione peggiore possibile. Non serve una norma per capire perché la sostituzione dei filtri sia una voce di sicurezza e non solo di qualità: serve però che sia scritta nel piano di manutenzione con la sua cadenza, e che qualcuno la firmi. Lo stesso vale per la pulizia dei condotti a valle della cabina, che è la parte che nessuno guarda perché non si vede da fuori.

La ventilazione è l'altra metà. Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, elencando le misure preventive minime della gestione della sicurezza antincendio, cita fra le prime la «ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili». Questo non riguarda solo la cabina, che la ventilazione ce l'ha per costruzione: riguarda il locale dove si preparano le miscele, quello dove si lavano le pistole e il magazzino delle vernici, cioè i tre posti in cui i vapori si accumulano davvero e in cui l'aspirazione, se c'è, spesso è stata dimensionata per l'odore e non per il rischio.

Il che porta alla parte che in verniciatura non si può saltare: le atmosfere esplosive. Lo stesso decreto, all'articolo 2 comma 2, stabilisce che la valutazione dei rischi di incendio «deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Nel titolo XI ci sono i due adempimenti che si riconoscono subito. L'articolo 293 impone di ripartire in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, di applicarvi le prescrizioni minime dell'allegato L e di segnalarne i punti di accesso secondo l'allegato LI. L'articolo 294 prevede un documento a sé, il «documento sulla protezione contro le esplosioni», da compilare prima dell'inizio del lavoro, da rivedere in caso di modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti, e che è parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

La ricaduta pratica sta nell'attrezzatura. Se le zone sono state classificate, dentro quelle aree non ci va la prima cosa che capita: vale per le lampade, per le prese, per gli aspiratori, per i carrelli, per il ventilatore comprato d'estate perché faceva caldo. È il punto in cui si trovano più spesso reparti impostati bene e poi svuotati di senso da un oggetto messo lì «solo per adesso». E se le zone non sono mai state classificate, la domanda non è se servano: è mettere per iscritto perché non servirebbero, e farlo firmare a chi ne risponde.

Sui presidi c'è un dettaglio del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 che riguarda gli impianti a schiuma, in presenza di liquidi infiammabili una scelta ricorrente. Nella tabella delle norme di riferimento i sistemi a schiuma hanno la UNI EN 13565-2, e nell'Allegato II il corso per il tecnico manutentore qualificato su quei sistemi dura sedici ore di teoria e otto di pratica, con una condizione: «Il corso può essere erogato solo dopo aver superato il corso per i Sistemi sprinkler». Il tecnico che ti mantiene la schiuma deve quindi essere passato prima dagli sprinkler: è una verifica in più da fare quando chiedi gli attestati.

Un'ultima indicazione, data per quello che è. Il decreto del 3 settembre 2021 prevede, nell'allegato dedicato ai luoghi di lavoro a basso rischio, che in presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione gli estintori installati per il principio di incendio di classe A debbano possedere ciascuno anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B. Quell'allegato non si applica a un reparto di verniciatura soggetto, perché un'attività dell'elenco del DPR 151/2011 non è per definizione un luogo a basso rischio, e per lei l'articolo 3 comma 3 rimanda alle regole tecniche o al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. Ma dà la misura di cosa il legislatore consideri adeguato dove ci sono liquidi infiammabili, ed è un buon metro per guardare gli estintori appesi nel tuo reparto e chiedersi con che criterio sono stati scelti.

Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, attività 10, 12 e 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, titolo XI, articoli 293 e 294; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articolo 2 comma 2, articolo 3 comma 3 e Allegato I punti 4.3 e 4.4, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1 e tabella 1 e Allegato II prospetto 3.10, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021.

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