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Antincendio in una RSA o casa di riposo: l'esodo di chi non cammina

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In una struttura residenziale per anziani la via di uscita non è la scala: è il compartimento accanto. La regola tecnica delle strutture sanitarie chiama questo meccanismo esodo orizzontale progressivo, e ne fissa dimensioni, distanze e numero di addetti.

Interno di un capannone industriale con le strutture metalliche in vista

In quasi tutte le attività l'antincendio si regge su un'idea semplice: le persone escono. In una residenza per anziani quell'idea non regge, perché una parte degli ospiti non cammina, una parte cammina con un deambulatore e una parte non capirebbe l'allarme. La regola tecnica lo dice apertamente e costruisce un meccanismo diverso, che ha un nome preciso.

Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 lo definisce così: «esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro». Non si esce dall'edificio: ci si sposta di là, oltre una porta resistente al fuoco, e si aspetta. Tutto quello che segue nella regola tecnica serve a rendere possibile quello spostamento.

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Le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale sono classificate come aree di tipo D, e il decreto stabilisce che tutti i piani che contengono aree di tipo D devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo. Per farlo, ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti, e ciascun compartimento deve poter contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta. Il conto si fa a superficie: 0,70 m² a persona, che diventano 1,50 m² a persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle. È una differenza enorme, ed è la ragione per cui in una struttura con molti allettati il compartimento «vuoto» dove si spingono i letti deve essere più del doppio di quello che serve altrove.

Le altre misure vanno lette come conseguenze di questa. Le aree di tipo D devono essere suddivise in compartimenti sul medesimo livello di superficie singola non superiore a 1.000 m². Nei piani destinati ad aree di tipo D progettati per l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo o un percorso orizzontale protetto che vi adduce, con percorsi non superiori a 30 metri; i corridoi ciechi ammessi non superano i 15 metri. E c'è un dettaglio che vale più di molte relazioni tecniche: nelle aree di tipo D la profondità dei pianerottoli delle scale, con cambi di direzione di 180 gradi, deve essere non inferiore a 2 metri, misurata nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza. Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio, con vano corsa REI 120 e doppia alimentazione elettrica, una delle quali di sicurezza.

Sull'affollamento il decreto non lascia margini interpretativi: nelle aree di tipo D si contano 3 persone per posto letto nelle strutture ospedaliere e 2 persone per posto letto nelle strutture residenziali. Chi ha una RSA da ottanta posti sta dimensionando uscite e compartimenti su centosessanta persone, non su ottanta.

La parte che in una casa di riposo fa la differenza vera, però, non è di muratura: è di organico. Il decreto interministeriale 19 marzo 2015 ha sostituito i titoli III e IV della regola tecnica del 2002 e ne ha aggiunto il titolo V, dedicato al sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio. Lì c'è una tabella che stabilisce il numero minimo di addetti di compartimento presenti ventiquattr'ore su ventiquattro. Per le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale: oltre 25 e fino a 50 posti letto, almeno 1; oltre 50 e fino a 100, almeno 2; oltre 100 posti letto, almeno 2 per piano, almeno 1 per compartimento e almeno 1 ogni 20 posti letto o frazione. A questi si aggiunge una squadra antincendio, il cui numero si ricava da una formula che pesa la superficie del compartimento più grande dell'edificio e altri fattori. Il decreto precisa che con la designazione di questi addetti si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 81 del 2008.

Vale la pena fermarsi su cosa significhi «presenti H24»: significa il turno di notte, la fascia in cui il personale è al minimo e in cui l'esodo orizzontale progressivo è più difficile, perché gli ospiti vanno spostati a letto. Quel numero non è un numero di persone formate, è un numero di persone in servizio in quel momento.

Sul piano degli obblighi generali, la struttura ricade nell'attività numero 68 dell'Allegato I del DPR 151 del 2011, che comprende le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno e le case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; le categorie salgono con i posti letto, fino a oltre 100 in categoria C. E resta il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, con il registro dei controlli a carico del datore di lavoro, i tecnici manutentori qualificati e le norme di riferimento presidio per presidio, fra cui la UNI 11473 per le porte e finestre apribili resistenti al fuoco.

Quelle porte sono il perno di tutto il sistema. Se il compartimento accanto è il luogo dove si portano gli ospiti che non camminano, la porta che lo separa dal compartimento in fiamme è l'unica cosa che li tiene vivi. In una casa di riposo le porte tagliafuoco vengono tenute aperte dai magneti per ragioni assistenziali evidenti, e quei magneti dipendono dall'impianto di rivelazione. Se il tecnico della rivelazione e quello delle porte sono due fornitori diversi che non si parlano, il magnete sta esattamente sul confine fra i due, ed è il punto in cui, alle verifiche, non torna niente.

Fonti: decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, regola tecnica allegata, punti 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.3, 4.5 e 4.7 e definizioni dell'articolo 5, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002; decreto interministeriale 19 marzo 2015, articoli 1 e 2 e Allegato III, titolo V punto 42 e tabella 1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015; DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voce 68; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I, in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Quali punti si applichino alla tua struttura, e con quali termini, va verificato sul progetto approvato dal Comando: il decreto del 2015 scandisce l'adeguamento a fasi.

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