Antincendio Industriale / Notizie
Antincendio a scuola: chi è responsabile fra ente proprietario e dirigente
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La ripartizione non è opinabile: sta nell'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 81 del 2008. Gli interventi strutturali sono del Comune o della Provincia, e il dirigente scolastico li assolve con una richiesta. Tutto il resto resta suo.

È la domanda che in una scuola arriva prima o poi, di solito davanti a una porta tagliafuoco che non chiude o a una scala di sicurezza che non c'è: di chi è la responsabilità, del dirigente scolastico o del Comune? La risposta non è una prassi né un'interpretazione: è una norma, e conviene leggerla per intero.
Il punto di partenza è chi sia il datore di lavoro. Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 2 comma 1 lettera b), stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui questi sia preposto a un ufficio dotato di autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice. In una scuola quel dirigente è il dirigente scolastico. Con tutto quello che ne consegue: valutazione dei rischi, piano di emergenza, designazione degli addetti, informazione e formazione.
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Poi arriva la norma che sposta una parte del carico. L'articolo 18 comma 3 dello stesso decreto dice: «Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».
Le parole che contano sono tre. «Restano a carico dell'amministrazione tenuta»: l'obbligo di fare l'intervento non è del dirigente. «Con la richiesta del loro adempimento»: il dirigente si libera facendo la richiesta, non aspettando. «Relativamente ai predetti interventi»: l'esonero copre gli interventi strutturali e di manutenzione dell'immobile, e nient'altro.
Quale amministrazione sia quella tenuta lo dice la legge 11 gennaio 1996 n. 23 sull'edilizia scolastica, all'articolo 3: la costruzione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spettano ai comuni per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, e alle province per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Gli stessi enti provvedono anche alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle utenze di energia elettrica, telefono, acqua e gas e agli impianti di riscaldamento.
Da qui discende la cosa pratica più importante che un dirigente scolastico possa fare: scrivere. La richiesta all'ente proprietario deve essere un atto, protocollato, datato, con l'indicazione puntuale della carenza rilevata e del rischio che comporta, e va rinnovata quando resta senza risposta. Una segnalazione fatta a voce al tecnico comunale in sopralluogo, o una mail informale, non è la «richiesta del loro adempimento» di cui parla il comma 3. È un dettaglio burocratico che in una contestazione fa tutta la differenza, perché è l'unico documento che dimostra che l'obbligo era stato trasferito a chi lo aveva per legge.
L'altra metà della frase è quella che si dimentica più spesso. L'esonero vale «relativamente ai predetti interventi». Il piano di emergenza, la sua diffusione, la designazione e la formazione degli addetti al primo intervento, la sorveglianza quotidiana sulle vie di esodo tenute sgombre, l'ordine dei depositi, i divieti sui carichi di incendio nelle aule non sono interventi strutturali: sono gestione, e la gestione è del dirigente. Lo stesso vale per il registro dei controlli. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, all'Allegato I punto 1, dice che «il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio», e che il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Il datore di lavoro, in una scuola, è il dirigente scolastico. Anche quando il contratto di manutenzione degli estintori e dei rivelatori è del Comune, il registro sta a scuola ed è il dirigente a doverlo avere aggiornato: il che significa pretendere dall'ente, o dalla ditta che l'ente ha incaricato, i verbali di ogni passaggio.
Sul piano della prevenzione incendi, la scuola è l'attività numero 67 dell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151, «Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti». La categoria dipende dall'affollamento: fino a 150 persone si è in A, oltre 150 e fino a 300 in B insieme agli asili nido, oltre 300 in C. Sopra la soglia si entra nel regime del DPR 151, con la segnalazione certificata prima dell'esercizio, la valutazione del progetto per le categorie B e C e il rinnovo periodico ogni cinque anni.
La regola tecnica applicabile, oggi, può essere una di due. C'è il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 sulle norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992. E c'è il capitolo V.7 del Codice di prevenzione incendi, «Attività scolastiche», introdotto dal decreto 7 agosto 2017, che si può applicare in alternativa alle disposizioni del 1992 e che classifica l'attività per numero di occupanti — da OA, oltre 100 e fino a 300, fino a OE oltre 1200 — per quota dei piani e per tipo di area, distinguendo le aule e gli spazi comuni dai depositi e dai laboratori con sostanze pericolose. Sapere su quale dei due binari è impostata la propria scuola è un'informazione che il dirigente dovrebbe avere per iscritto, perché è la stessa che l'ente proprietario userà per rispondere alle sue richieste.
Fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 2 comma 1 lettera b) e articolo 18 comma 3, testo su Normattiva; legge 11 gennaio 1996 n. 23, articolo 3, testo su Normattiva; DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I voce 67 e articoli 3, 4 e 5; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, articoli 1 e 2 e capitolo V.7 punti 7.1 e 7.2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017, che richiama il decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I punto 1, in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021.
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