Antincendio Industriale / Notizie
Tipografia e legatoria: si diventa attività soggetta a sei addetti, e il magazzino carta conta come una seconda attività
6 min di lettura
Per una tipografia la soglia dei vigili del fuoco non è in metri quadri né in chili: sono cinque addetti. La carta in deposito, i solventi di lavaggio e la legatoria che fa cartotecnica aggiungono altre righe all'Allegato I, ognuna con una categoria sua.

Nell'Allegato I del DPR 1° agosto 2011 n. 151 la riga della tipografia è l'attività 76: «Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti». Non c'è categoria A: si entra direttamente in categoria B fino a 50 addetti e si passa in categoria C oltre. Vuol dire che una tipografia con sei persone è attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi tanto quanto una con quaranta, e che l'assunzione del sesto dipendente è un evento amministrativo prima che produttivo.
L'inciso «ed attività similari» è largo di proposito: copre le tecniche di stampa che nel 2011 non si chiamavano ancora così. Se il dubbio è se il proprio laboratorio ci rientri, quel dubbio si risolve nella pratica, per iscritto, non nella testa dell'imprenditore.
Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.
Poi c'è la carta, che è l'altra metà del problema e vive in una riga diversa. L'attività 34 riguarda i «Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg», in categoria B fino a 50.000 kg e in categoria C oltre. Cinquemila chili di carta non sono un magazzino: sono qualche bancale. Chi stampa un catalogo stagionale li tiene in casa per settimane senza pensarci, e in quel momento ha due attività soggette invece di una.
Se la legatoria cresce, si accende una terza riga, e questa è la più pesante. L'attività 33 prende gli «Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg», e li mette tutti in categoria C senza gradini intermedi. «Allestimento di prodotti cartotecnici in genere» è, alla lettera, quello che fa una legatoria industriale. La differenza fra categoria B e categoria C non è formale: per la C il DPR 151/2011 prevede all'articolo 4 comma 3 che il Comando effettui visite tecniche entro sessanta giorni dall'istanza e, in caso di esito positivo, rilasci entro quindici giorni il certificato di prevenzione incendi.
Poi c'è la parte liquida, che in una tipografia è quella che brucia davvero. Inchiostri, lavaggi, alcol per la bagnatura, diluenti: l'attività 12 prende i «Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³». «Capacità geometrica» significa capienza dei contenitori, non contenuto attuale: si sommano latte, taniche, fusti e cisternette anche se sono mezzi vuoti, e mille litri di contenitore in un reparto stampa sono meno di quanto sembri. La categoria dipende dal punto di infiammabilità: i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, per capacità complessiva da 1 a 9 m³, stanno in colonna A; tutto il resto è categoria B da 1 a 50 m³ e categoria C oltre. Quel valore non si stima a occhio e non lo sa il fornitore al telefono: sta nella scheda di sicurezza di ogni prodotto, ed è il primo documento da mettere sul tavolo quando si compila la pratica.
Da lì discende una conseguenza che in tipografia viene saltata quasi sempre. Dove ci sono solventi ci sono vapori, e dove ci sono vapori si applica il titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, quello sulla protezione da atmosfere esplosive. Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021 lo dice esplicitamente all'articolo 2 comma 2: la valutazione dei rischi di incendio «deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta». Il titolo XI chiede di ripartire in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (articolo 293) e di elaborare il «documento sulla protezione contro le esplosioni», parte integrante del documento di valutazione dei rischi (articolo 294). E impone una verifica che nessuno collega alla stampa: l'articolo 296 stabilisce che le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche dei capi III e IV del DPR 22 ottobre 2001 n. 462, dove l'articolo 6 fissa la periodicità in due anni. È una verifica di terza parte — ASL, ARPA o organismo abilitato — a carico del datore di lavoro, con verbale da conservare ed esibire. Se il reparto lavaggio ha una zona classificata e quel verbale non esiste, manca un pezzo.
Sulle macchine, l'osservazione pratica vale più di qualsiasi elenco. Una macchina da stampa non è un presidio antincendio e non compare in nessuna tabella, ma è il punto in cui convivono calore, parti in moto, carta e solvente. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 offre l'aggancio giusto: il registro dei controlli va tenuto «secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione». Quell'ultimo inciso è quello che in tipografia conta di più, perché le periodicità di essiccatori, cappe, aspirazioni e impianti di lavaggio stanno nel manuale del costruttore e fanno testo esattamente come una norma UNI. Lo stesso decreto stabilisce che manutenzione e controllo periodico dei sistemi di sicurezza antincendio siano effettuati da tecnici manutentori qualificati, e la sua tabella 1 indica le norme presidio per presidio, dalla UNI 9994-1 per gli estintori alla UNI 11224 per la rivelazione.
Infine la formazione. Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 classifica come attività di livello 2 «i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», esclusi quelli di livello 3: una tipografia soggetta ci sta dentro, quindi il corso per gli addetti al servizio antincendio dura otto ore, con aggiornamento a cadenza almeno quinquennale. Lo stesso decreto rende obbligatorio il piano di emergenza scritto nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone contemporaneamente presenti e in tutte le attività dell'Allegato I. Sei addetti bastano per la soglia dell'attività 76, e quella soglia porta con sé il piano di emergenza anche se in azienda siete in sei.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, articolo 4 e Allegato I, attività 12, 33, 34 e 76, Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, titolo XI, articoli 293, 294 e 296; DPR 22 ottobre 2001 n. 462, articolo 6, Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articolo 2 comma 2, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articolo 4 e Allegato I punto 1 con tabella 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articolo 2 e Allegato III punto 3.2.3, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. Il punto di infiammabilità dei tuoi inchiostri e lavaggi sta nelle rispettive schede di sicurezza: è quello, non l'abitudine, a decidere in che colonna finisci.
Ti serve un'impresa?
Descrivi il tuo impianto: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.
Scrivi quanti estintori e quali impianti hai, e da quando non vengono revisionati. Se ti serve per una verifica in arrivo, dillo subito.
Da leggere dopo
- 29 agosto 2026Dal 26 settembre 2026 la manutenzione antincendio la può fare solo un tecnico qualificato dai vigili del fuoco, con una finestra fino al 31 marzo 2027I decreti del settembre 2021 non sono uno ma tre, e hanno cancellato il DM 10 marzo 1998. L'ultimo pezzo, l'obbligo di qualificazione dei manutentori, è in vigore dal 25 settembre 2026: niente quinta proroga, ma una finestra fino al 31 marzo 2027 solo per chi aveva già chiesto la valutazione.
- 15 ottobre 2026Estintori idrici e a schiuma: la revisione può cadere a 24, 48 o 60 mesi, e lo decide il serbatoioCon la UNI 9994-1:2024 gli estintori a base d'acqua non hanno più una scadenza sola. Contano il tipo di pressurizzazione, cosa c'è dentro e di che materiale è il serbatoio. La tabella delle periodicità massime, come l'ha riportata la circolare dei vigili del fuoco, e cosa controllare sul tuo parco.
- 10 ottobre 2026Il tuo manutentore antincendio non ha ancora l'attestato? Cosa dice il decreto del 22 settembre 2026Il 25 settembre 2026 l'obbligo di qualificazione dei tecnici è scattato, ma tre giorni prima un decreto ha aperto una finestra fino al 31 marzo 2027. Non è una proroga per tutti: vale solo per chi aveva già presentato la domanda, e solo per i presidi indicati. Ecco cosa chiedere al tuo fornitore.