Antincendio Industriale / Notizie
Chi può firmare la SCIA antincendio: sotto ci sono tre firme diverse, e la prima è la tua
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Il titolare presenta, il tecnico abilitato assevera, chi ha installato dichiara. Sono tre responsabilità separate e il decreto del 2012 dice a chi tocca ciascuna. Dentro trovi anche i casi in cui un tecnico abilitato non basta e serve un professionista antincendio.

Il capannone è finito, gli estintori sono appesi, l'idrante è stato provato e il tecnico che ha seguito i lavori dice la frase che tutti hanno sentito almeno una volta: «alla SCIA ci penso io». È una frase comoda e per metà falsa. Alla SCIA antincendio pensano almeno tre soggetti diversi, che firmano tre documenti diversi e rispondono di tre cose diverse. Capire chi firma cosa non è un dettaglio burocratico: è il modo per sapere in anticipo, il giorno in cui qualcosa non torna, chi ha un problema e chi no.
Il primo a firmare sei tu. Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 stabilisce all'articolo 16 che le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività, e il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 dispone all'articolo 4 che per le attività dell'Allegato I l'istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, che stabilisce cosa ci deve essere dentro, chiede all'articolo 4 le generalità e il domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante, la specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, e una dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività. Quell'impegno nessuno lo prende al posto tuo, e dura finché dura l'attività.
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La seconda firma, e la parola «abilitato»
Alla segnalazione, dice sempre l'articolo 4 del decreto del 2012, si allega l'asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesta la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio. Questa è la firma tecnica, ed è il punto in cui conviene leggere le definizioni invece di fidarsi del linguaggio corrente.
Lo stesso decreto, all'articolo 1, distingue due figure con due nomi che si somigliano troppo. Il **tecnico abilitato** è il professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze. Il **professionista antincendio** è il professionista iscritto in albo professionale che opera nell'ambito delle proprie competenze **ed è inoltre iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno** previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 139/2006. Il secondo è un sottoinsieme del primo, non un sinonimo.
Per l'asseverazione di una SCIA ordinaria la norma chiede il primo, non il secondo. I casi in cui il decreto del 2012 pretende esplicitamente il professionista antincendio sono pochi e precisi: la documentazione tecnica quando si usa l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, l'istanza di deroga, l'asseverazione del rinnovo periodico e, dentro una SCIA per modifiche che non comportano aggravio del rischio, le certificazioni allegate. Fuori da quei casi basta il tecnico abilitato. Dentro quei casi, un tecnico abilitato che non sia anche iscritto negli elenchi non può firmare, e la pratica torna indietro.
C'è poi una differenza che dipende dalla categoria. Per le attività di categoria A all'asseverazione si allegano anche la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma di tecnico abilitato; per la B e la C no, perché quei documenti sono già passati dal Comando con la valutazione del progetto.
La terza firma: quella di chi ha montato
Il pezzo che manda in stallo più pratiche non è l'asseverazione, sono i suoi allegati. Il decreto del 2012 chiede, all'articolo 4, le certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Quelle non le firma il progettista: le firmano chi ha installato e chi ha prodotto. Il tecnico che assevera si appoggia a quelle carte, e se non le ha non assevera. Vuol dire che la SCIA si prepara quando ordini gli impianti, non quando l'opera è finita. Se una di quelle dichiarazioni manca, non hai un problema con il tuo tecnico: hai un problema con il fornitore che non te l'ha lasciata, e conviene scoprirlo prima del saldo.
Cosa la norma non dice, e cosa rischia chi firma
Non dice, da nessuna parte, che il professionista presenta la SCIA al posto del titolare. Può trasmetterla materialmente, e succede quasi sempre, ma il soggetto che segnala resta chi esercita l'attività. Non dice nemmeno che il Comando debba venire a vedere: per le categorie A e B i controlli sono disposti anche con metodo a campione, e il verbale della visita tecnica il Comando lo rilascia a richiesta dell'interessato. Il documento con cui eserciti è la ricevuta della segnalazione.
Sulle conseguenze il decreto legislativo 139/2006 è netto e distingue bene le due posizioni. L'articolo 20 punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico, attesta fatti non rispondenti al vero, e la stessa pena si applica a chi le falsifica o le altera: questa colpisce chi ha firmato quel foglio. Lo stesso articolo punisce con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro il titolare che ometta di presentare la segnalazione o la richiesta di rinnovo, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; e prevede che il prefetto possa disporre la sospensione dell'attività fino all'adempimento. Questa colpisce te, e non c'è tecnico che la assorba.
Un'ultima riga che fa risparmiare una pratica inutile: se l'attività cambia di mano, il decreto del 2012 prevede all'articolo 9 la voltura. Chi succede nella responsabilità comunica al Comando la variazione con una dichiarazione resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva, indicando i riferimenti della documentazione già agli atti, l'impegno a osservare gli obblighi di esercizio e l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza. Non si rifà la SCIA da capo: si cambia il nome del responsabile.
Fonti: decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 2, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012; decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articoli 16 e 20, testo vigente consultato su Normattiva. Quali allegati servano nel tuo caso dipende dalla voce e dalla categoria dell'Allegato I in cui ricade l'attività.
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