Salta al contenuto
Antincendio Industriale

Antincendio Industriale / Notizie

Chi risponde se un presidio antincendio non funziona: proprietario, gestore, manutentore

6 min di lettura

Le tre posizioni non stanno sullo stesso piano. Il datore di lavoro risponde di far manutenere e controllare, il manutentore risponde dell'esecuzione, il proprietario del muro spesso non c'entra. E chi esercita di fatto i poteri risponde anche senza nomina.

Superficie di acciaio industriale in primo piano

L'estintore scarico, l'idrante che non dà pressione, la porta tagliafuoco che resta aperta perché qualcuno ci ha messo un cuneo: la domanda arriva sempre dopo, e arriva formulata male. «Di chi è la colpa» non è una categoria giuridica. Le domande vere sono due: su chi grava l'obbligo, e chi ha eseguito male una prestazione. Sono due cose diverse e stanno in due norme diverse.

Il primo soggetto è il datore di lavoro, e la sua posizione è la più larga. Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 18 comma 1 lettera t), gli impone di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti. Alla lettera b) del medesimo comma gli impone di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. E l'articolo 64 comma 1, alla lettera e), è ancora più diretto: il datore di lavoro provvede affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Alla lettera c) aggiunge che i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza vanno eliminati quanto più rapidamente possibile. La violazione dell'articolo 64 comma 1 è punita dall'articolo 68 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Il secondo soggetto è il manutentore, e la sua posizione è più stretta ma nettissima. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, all'articolo 4 comma 1, stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. L'Allegato II dello stesso decreto, al punto 1, dice che il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione. La parola da leggere è «esecuzione». Il manutentore risponde di come ha fatto il lavoro e di cosa ha scritto sul verbale, non di aver deciso che il lavoro andasse fatto, e non di quello che succede nei sei o dodici mesi in cui non c'è.

Quell'intervallo ha un nome e un titolare. L'articolo 1 lettera e) del decreto definisce la sorveglianza come l'insieme dei controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre fra due controlli periodici, che impianti, attrezzature e sistemi siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e senza danni materiali evidenti, e precisa che può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. L'Allegato I, al punto 2, aggiunge che la sorveglianza va fatta con regolarità e mediante idonee liste di controllo. Se un estintore è stato scaricato tre mesi fa e nessuno se n'è accorto, il buco non è nella manutenzione: è nella sorveglianza, e la sorveglianza è di chi sta dentro.

Lo stesso Allegato I, al punto 1, assegna un altro obbligo che non si può appaltare: il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione, mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Il registro è suo anche quando il contratto di manutenzione l'ha firmato qualcun altro. È l'unico documento che, in una contestazione, racconta una storia diversa: un presidio guasto con un verbale recente, una segnalazione scritta al fornitore e una data è un'altra cosa rispetto a un presidio guasto e un registro bianco.

Il terzo soggetto è il proprietario dell'immobile, e qui la sorpresa è che spesso non c'entra. Le norme antincendio non parlano di proprietari: parlano di datori di lavoro e di titolari dell'attività. Il DPR 1° agosto 2011 n. 151, all'articolo 6 comma 1, mette l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, e di effettuare verifiche e interventi di manutenzione secondo le cadenze indicate dal Comando, in capo agli enti e ai privati responsabili delle attività dell'Allegato I che non sono soggette al decreto legislativo 81; al comma 2 aggiunge che controlli, verifiche, interventi e informazione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Il responsabile dell'attività è chi l'attività la esercita. Chi possiede il muro e lo affitta risponde di quello che il contratto e le regole civilistiche sulla locazione gli mettono addosso, che è un discorso economico e non una posizione di garanzia sulla sicurezza dei lavoratori altrui.

C'è una sola eccezione scritta, e riguarda il settore pubblico: l'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 81 lascia a carico dell'amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione degli immobili gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza dei locali assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o pubblici uffici, e considera assolti gli obblighi del dirigente con la richiesta di adempimento all'amministrazione competente. Non esiste una norma equivalente per il privato, e darla per scontata è l'errore più comune quando si affitta un capannone.

Resta un'ultima norma, breve e temuta. L'articolo 299 del decreto legislativo 81 dice che le posizioni di garanzia gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici propri di quelle figure. Serve a chiudere la strada a chi pensa che basti non firmare nulla. Chi decide gli acquisti, chi dà gli ordini in reparto e chi tiene le chiavi dei locali tecnici sta esercitando poteri, indipendentemente dall'organigramma.

Il quadro pratico che ne esce è semplice da ricordare. La scelta di far manutenere, i tempi, il registro e la sorveglianza quotidiana sono del datore di lavoro. L'esecuzione corretta dell'intervento e la fedeltà del verbale sono del manutentore qualificato. Il proprietario non datore di lavoro entra nel discorso solo attraverso il contratto, e per quello che il contratto dice. Quando qualcuno dei tre non fa la sua parte, l'unica difesa che funziona è la carta prodotta prima: verbali, registro, segnalazioni scritte e date.

Fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 18 comma 1 lettere b) e t), 18 comma 3, 64 comma 1 lettere c) ed e), 68 comma 1 lettera b) e 299, testo vigente consultato su normattiva.it; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1 lettera e), 3 e 4 e Allegati I punti 1 e 2 e II punto 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; DPR 1° agosto 2011 n. 151, articolo 6 commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011.

Ti serve un'impresa?

Descrivi il tuo impianto: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.

Scrivi quanti estintori e quali impianti hai, e da quando non vengono revisionati. Se ti serve per una verifica in arrivo, dillo subito.

Facoltativo, ma con il numero ti richiamano lo stesso giorno.

Anche approssimativo: serve a capire chi può prenderlo in carico.

La richiesta viene inoltrata alle imprese della zona. Nessun costo per te. Come trattiamo i dati.

Da leggere dopo