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Il collaudo dell'estintore non è una revisione più cara: è una prova sul recipiente in pressione
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La UNI 9994-1 chiama collaudo la prova di stabilità del serbatoio. Ma un estintore è anche un'attrezzatura a pressione, e il regolamento del 2004 esclude dalle verifiche periodiche solo alcuni tipi: il CO2 non è fra quelli.

Sul cartellino di un estintore ci sono due date che sembrano parenti e non lo sono: quella della revisione e quella del collaudo. La revisione riguarda quello che c'è dentro — la carica, le guarnizioni, le parti che si consumano. Il collaudo riguarda il contenitore: è la prova che il serbatoio regge ancora la pressione per cui è stato costruito. È l'unico intervento in cui l'estintore viene trattato per quello che è, cioè un recipiente in pressione, e non per quello che contiene.
La norma che governa questa parte è la UNI 9994-1, la cui edizione in vigore è quella del 2024, entrata in vigore il 25 luglio di quell'anno. Il suo sommario elenca le cinque operazioni che disciplina: controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo degli estintori d'incendio, con lo scopo di verificarne il funzionamento affidabile. Non si occupa invece delle procedure di installazione. Le cadenze di ciascuna delle cinque operazioni stanno dentro la norma, che è a pagamento e varia per tipo di estinguente: il calendario applicabile ai tuoi apparecchi te lo deve mettere per iscritto il manutentore, riferito ai tuoi apparecchi e non a una tabella generica.
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Il pezzo che quasi nessuno collega è l'altro. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il decreto controlli, quando descrive che cosa deve sapere il tecnico manutentore qualificato sugli estintori portatili e carrellati — otto ore di teoria e quattro di pratica — mette nel programma teorico una voce che sembra fuori posto: «richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione». Non è un riempitivo. È il segnale che sull'estintore insistono due mondi normativi diversi: la norma tecnica di manutenzione da una parte, e la disciplina delle attrezzature a pressione dall'altra.
Quel secondo mondo ha un regolamento preciso, il decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, che disciplina la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione. Il suo articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli utilizzatori di sottoporre le attrezzature messe in servizio a verifiche periodiche, ovvero a riqualificazione periodica, e l'articolo 10 spiega che la riqualificazione comprende due cose distinte: una verifica di integrità e una verifica di funzionamento. La verifica di integrità, dice l'articolo 12, consiste nell'ispezione delle membrature con esame visivo dall'esterno e, ove possibile, dall'interno, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli resi necessari da situazioni evidenti di danno. E quando l'attrezzatura non è ispezionabile in modo esaustivo — perché è troppo piccola, chiusa, rivestita — l'ispezione viene integrata con una prova di pressione pari a 1,125 volte la pressione massima ammissibile, effettuata con un fluido allo stato liquido. È esattamente la logica del collaudo idraulico di un estintore.
Il punto interessante, per chi ha un parco estintori misto, sta nelle esclusioni. L'articolo 2 del regolamento elenca che cosa resta fuori dal suo campo di applicazione, e alla lettera d) scrive: «gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar». L'articolo 11, che elenca le esenzioni dall'obbligo di riqualificazione periodica, ripete alla lettera i) la stessa formula: «gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar».
Leggile due volte, perché sono scritte per tipo di estinguente e per tipo di pressurizzazione. L'estintore ad anidride carbonica non compare in nessuna delle due liste: non è a polvere, non è a schiuma, non è a base d'acqua, e non è pressurizzato con una cartuccia di gas ma con il proprio contenuto a pressione molto più alta di 18 bar. Che cosa questo comporti in concreto per il singolo apparecchio dipende da come è stato certificato e da che cosa dice il suo manuale, e non è una domanda a cui rispondere a occhio: è una domanda da porre per iscritto al manutentore e, se serve, al fabbricante. La risposta cambia le date sul registro, e cambia chi le firma.
C'è poi una terza esclusione che vale la pena conoscere perché evita una preoccupazione inutile. L'articolo 5 del regolamento elenca che cosa non è soggetto al controllo della messa in servizio e alla lettera b) cita espressamente «gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori». Quindi non devi denunciare l'acquisto di un estintore a nessuno: il tema non è la messa in servizio, è la vita successiva dell'apparecchio.
Due dettagli operativi che il regolamento mette in capo a te e non al fornitore. Il primo è che la frequenza delle verifiche va accorciata se il fabbricante, nel manuale d'uso e manutenzione, indica periodicità più brevi di quelle di tabella, con particolare riguardo alla corrosione: significa che il libretto del costruttore vince sulla scadenza standard, e che tenerlo è un obbligo prima che una buona abitudine. Il secondo è che l'utilizzatore deve fornire a chi esegue la verifica l'elenco e i dati identificativi delle attrezzature soggette, compreso il sito in cui si trovano, e deve consentire l'esecuzione delle verifiche alle date di scadenza. In pratica: l'inventario aggiornato degli apparecchi è un tuo documento, non del manutentore.
La cosa concreta da fare è una sola e si fa con il registro in mano. Separa gli estintori per tipo di estinguente, guarda le date di collaudo e chiedi al manutentore, per iscritto, su quale base ha fissato quelle date: se sulla sola UNI 9994-1 o anche sulla disciplina delle attrezzature a pressione, e per quali apparecchi. Se la risposta arriva in un giorno, hai un fornitore che sa cosa sta firmando.
Fonti: decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329, articoli 2, 5, 7, 8, 10, 11 e 12, testo vigente su normattiva.it, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I tabella 1 e Allegato II prospetto 3.1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; scheda UNI 9994-1:2024 su store.uni.com. Le periodicità di revisione e collaudo stanno nelle tabelle della UNI 9994-1 e negli allegati del regolamento del 2004: qui non le trovi perché vanno lette sui tuoi apparecchi, e la responsabilità di quel calendario è di chi lo firma.
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