Salta al contenuto
Antincendio Industriale

Antincendio Industriale / Notizie

Come si legge il cartellino di un estintore, riga per riga

6 min di lettura

Il cartellino appeso all'estintore dice chi è passato, quando, cosa ha fatto e quando tocca la prossima volta. Nessun decreto ne fissa il modello: quello che la legge impone è il registro, e il cartellino serve a poco se non ci coincide. Qui sotto trovi cosa leggere su quel pezzo di cartone, cosa è punzonato sul corpo dell'estintore e non si può riscrivere, e i segnali che qualcuno ha compilato senza aver fatto il giro.

Mano con guanto da lavoro tiene il cartellino di manutenzione appeso a un estintore a parete

Sull'estintore appeso al muro c'è un cartellino. In quasi tutti i capannoni nessuno lo legge, e nel frattempo è la prima cosa che guarda chi entra a verificare: si vede da tre metri, non richiede di aprire un raccoglitore e dice in quattro righe se qualcuno si sta occupando di quel presidio oppure no. È l'unico documento della manutenzione antincendio che sta fisicamente attaccato all'oggetto di cui parla.

Prima di leggerlo conviene sapere una cosa che molti danno per scontata e non è vera: nessun decreto stabilisce come deve essere fatto quel cartellino. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, che dal 2022 ha sostituito le vecchie regole del DM 10 marzo 1998 sul controllo e la manutenzione, impone un'altra cosa: che «il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione», tenuto «costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo». Il cartellino non compare, e non compare nemmeno nel decreto del 2005 sull'omologazione degli estintori portatili. Il cartellino nasce dalla pratica e dalla norma tecnica sugli estintori, la UNI 9994-1, che è una norma a pagamento e non liberamente consultabile: per questo qui non troverai le sue periodicità in mesi.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Le righe che devi riuscire a leggere

La prima è la data dell'intervento. Deve essere una data precisa, non un mese e un anno, e deve riferirsi al passaggio che è stato fatto su quell'apparecchio, non alla visita generica in stabilimento.

La seconda è il tipo di operazione, ed è quella che vale di più. Sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo non sono sinonimi: la stessa UNI 9994-1 li distingue e, secondo la scheda pubblicata da UNI, la norma «stabilisce i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio». Il controllo iniziale è la presa in carico dell'apparecchio; le altre quattro sono operazioni distinte, con periodicità diverse e costi diversi. La sorveglianza è il controllo a vista e il decreto del 2021 dice che «può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni»: quella la fai tu, e sul cartellino non ci finisce. Il controllo periodico è l'insieme delle operazioni che verificano la corretta funzionalità dell'apparecchio. La revisione è l'intervento in cui l'estintore si apre. Il collaudo riguarda la tenuta del recipiente in pressione. Se sul cartellino c'è scritto solo «manutenzione», non sai quale delle quattro hai pagato.

La terza riga è chi l'ha fatto: la ragione sociale dell'azienda e, possibilmente, il nome del tecnico. Il decreto del 2021 stabilisce che manutenzione e controllo periodico «devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati», e la qualifica è di una persona fisica, non della ditta. L'entrata in vigore piena di quell'obbligo è stata spostata al 25 settembre 2026. Fino ad allora il nome ti serve per sapere chi è entrato; dopo ti servirà per poter chiedere l'attestato giusto.

La quarta è la scadenza successiva, e va letta con attenzione perché deve dire quale operazione scade, non solo quando. Un estintore può avere il prossimo controllo periodico fra pochi mesi e la prossima revisione fra anni: un cartellino che scrive una data sola e basta ti lascia a indovinare.

Quello che è punzonato e non si riscrive

Sul corpo dell'estintore, indipendentemente dal cartellino, ci sono dati che non si possono cambiare. Il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2005 prevede che il produttore rilasci una dichiarazione di conformità al prototipo omologato contenente «anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio». Sono i dati che ti permettono di verificare che il cartellino parli davvero di quell'apparecchio e non di un altro.

Lo stesso decreto impone al produttore un libretto di uso e manutenzione che riporti, fra le altre cose, la «periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi» e i dati tecnici, compreso se il controllo vada fatto «per pesata o per misura di pressione». È il motivo per cui l'estintore a polvere ha il manometro e quello ad anidride carbonica no: sul secondo la carica si verifica pesandolo. E aggiunge una riga che quasi nessuno rispetta: «l'utilizzatore è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità per gli eventuali accertamenti dei competenti organi di controllo».

Cartellino e registro devono raccontare la stessa cosa

Il cartellino è la faccia visibile, il registro è il documento che ti viene chiesto. Prendi tre estintori a caso, leggi la matricola punzonata e cercala sul registro: le date devono corrispondere, il tipo di operazione deve corrispondere e la scadenza indicata deve essere la stessa. Quando non corrispondono, le cause sono quasi sempre due, e nessuna delle due è innocua. O l'apparecchio è stato spostato — arriva da un altro reparto o da un'altra sede e si porta dietro il suo cartellino mentre il registro lo colloca altrove. Oppure il registro è stato aggiornato dal gestionale del fornitore su una visita programmata, e in stabilimento quella visita non si è svolta come risulta. La prima si risolve aggiornando le posizioni, la seconda è un problema di fornitore.

Quando il cartellino è stato compilato senza fare il lavoro

I segnali sono sempre gli stessi e si notano in dieci minuti di giro. Tutti i cartellini del capannone con la stessa identica data, compresi quelli degli apparecchi in reparti che quel giorno erano in produzione o chiusi. Una data di intervento su un estintore che era dietro una scaffalatura da mesi e lo si vede dalla polvere sulla staffa. La riga dell'operazione lasciata in bianco o con la crocetta sempre sulla stessa voce, anche su apparecchi di età molto diverse fra loro. Il cartellino nuovo e pulito su un estintore con il manometro fuori campo o l'ugello ostruito. E il caso più semplice di tutti: l'estintore che sul registro esiste e in capannone non lo trova nessuno.

Se trovi anche solo uno di questi segnali, la richiesta da fare è una e per iscritto: l'elenco dei presidi toccati con matricola, data e operazione, confrontabile riga per riga con quello che c'è appeso al muro. È una richiesta legittima, e un fornitore che ha fatto il lavoro la evade in mezza giornata.

Aggiornamento del 10 ottobre 2026. L'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori è in vigore dal 25 settembre 2026, senza ulteriori proroghe. Il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha aggiunto una sola disposizione transitoria: chi entro il 25 settembre 2026 aveva presentato istanza di valutazione dei requisiti può continuare a eseguire controlli e manutenzioni, solo sui presidi indicati nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. A un tecnico che non ha ancora l'attestato, quindi, si chiedono gli estremi di quella domanda.

Fonti: decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1 e 4 e Allegato I punti 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 (fascicolo scaricato dal portale della Gazzetta Ufficiale e letto direttamente); decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2005, articoli 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005 (stesso portale); scheda della norma UNI 9994-1:2024 su store.uni.com, per lo scopo e campo di applicazione e la data di entrata in vigore del 25 luglio 2024; la proroga al 25 settembre 2026 dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori è disposta dal decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2025, Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025. Le periodicità in mesi delle singole operazioni non compaiono in questo articolo perché sono fissate dalla UNI 9994-1, che è a pagamento e non liberamente consultabile: chiedile per iscritto al tuo manutentore, insieme al libretto di uso e manutenzione dei tuoi apparecchi.

Ti serve un'impresa?

Descrivi il tuo impianto: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.

Scrivi quanti estintori e quali impianti hai, e da quando non vengono revisionati. Se ti serve per una verifica in arrivo, dillo subito.

Facoltativo, ma con il numero ti richiamano lo stesso giorno.

Anche approssimativo: serve a capire chi può prenderlo in carico.

La richiesta viene inoltrata alle imprese della zona. Nessun costo per te. Come trattiamo i dati.

Da leggere dopo