Salta al contenuto
Antincendio Industriale

Antincendio Industriale / Notizie

La deroga antincendio non è il permesso di fare meno: è un'istanza in cui dichiari cosa metti al posto di quello che manca

6 min di lettura

Valutazione del progetto e deroga sono due procedure diverse, con tempi diversi e con due uffici diversi che decidono. E prima di arrivare alla deroga c'è una strada intermedia che il Codice riserva a chi passa dalla valutazione del progetto.

Interno di un capannone industriale con le strutture metalliche in vista

Un capannone degli anni Settanta, una parete che sta a quattro metri dal confine dove la regola tecnica ne chiede di più, e una frase del tecnico che sembra una buona notizia: «chiediamo la deroga». Chi la sente per la prima volta la legge come una scorciatoia amministrativa. È l'esatto contrario: è il percorso più lungo dei tre possibili, decide un ufficio che non è il tuo Comando, e finisce quasi sempre con qualcosa da costruire in più, non in meno.

Conviene rimettere in fila le due procedure, perché nel linguaggio di cantiere si sovrappongono di continuo. La prima è la valutazione del progetto. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 stabilisce all'articolo 3 che gli enti e i privati responsabili delle attività dell'Allegato I di categoria B e C sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Per la categoria A questo passaggio non esiste. I tempi sono scritti: il Comando può chiedere documentazione integrativa entro trenta giorni e si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

Nostra misurazione su 107 province coperte. Dice quante alternative hai davvero dalle tue parti prima di dover cercare fuori provincia. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Quella parola, «completa», spiega la maggior parte delle pratiche che sembrano ferme per lentezza dell'ufficio: se manca un pezzo il termine non è mai partito. La documentazione tecnica va a firma di tecnico abilitato, dice il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 all'articolo 3, e diventa a firma di professionista antincendio solo se si usa l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.

La deroga: chi può chiederla, e chi decide

L'articolo 7 del DPR 151/2011 descrive una situazione precisa, non generica: qualora le attività soggette ai controlli presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. Il comma successivo allarga la platea in un modo che sorprende: possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che **non rientrano** fra quelle riportate nell'Allegato I. Avere un'attività non soggetta, cioè, non chiude la porta: se esiste una regola tecnica che ti riguarda e non riesci a rispettarla integralmente, la strada c'è.

Il punto che cambia le aspettative sui tempi è il comma 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale; il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza e ne dà contestuale comunicazione al Comando e al richiedente. Il tuo Comando provinciale, quindi, non decide: istruisce e passa la pratica. Che il parere sulle istanze di deroga spetti al Comitato tecnico regionale è scritto anche nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'articolo 22, fra i compiti di quell'organo.

Cosa c'è dentro l'istanza, ed è lì che si capisce cos'è una deroga

Il decreto del 2012 elenca all'articolo 6 il contenuto obbligatorio, e sono cinque voci. Le generalità del richiedente. L'attività principale e le eventuali attività secondarie. Le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare. Le caratteristiche dell'attività o i vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare a quelle disposizioni. E la descrizione delle **misure tecniche compensative** che si intendono adottare.

In allegato va la documentazione tecnica a firma di professionista antincendio — non di semplice tecnico abilitato — integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative cui si intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono idonee a compensare quel rischio.

Letta così, la deroga è un baratto dichiarato: riconosci che una prescrizione non la rispetti, quantifichi quanto rischio in più ne deriva, e dici cosa metti al posto suo. Quel «cosa metti» si traduce quasi sempre in impianti, compartimentazioni o vie di esodo che la regola tecnica ordinaria non ti avrebbe chiesto. Chi arriva alla deroga sperando di risparmiare ha capito male la frase del suo tecnico.

La strada intermedia che molti saltano

Fra il rispettare la regola alla lettera e il chiedere la deroga esiste un terzo modo, e viene dal Codice di prevenzione incendi, il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. Il suo allegato, nel capitolo dedicato alla progettazione per la sicurezza antincendio, definisce tre tipologie di soluzioni progettuali: soluzioni conformi, soluzioni alternative e soluzioni in deroga.

La differenza è netta. Chi applica una soluzione conforme non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione richiesto. Chi applica una soluzione alternativa è tenuto a dimostrarlo, impiegando uno dei metodi di progettazione ammessi. E le soluzioni in deroga entrano in gioco, dice il Codice, solo se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi né quelle alternative.

C'è però una limitazione che riguarda direttamente la tua categoria: il Codice ammette l'impiego di soluzioni alternative **solo nelle attività con valutazione del progetto**. Se la tua attività passa da lì, prima di firmare un'istanza di deroga vale la pena chiedere al tecnico se ha provato la strada della soluzione alternativa, che resta dentro il Comando e non passa dal Comitato regionale. Se non ci passa, quella via di mezzo non ce l'hai, e il confronto è secco fra conformarsi e derogare. Una nota onesta: l'allegato del Codice è stato modificato più volte dal 2015, quindi il riferimento puntuale al paragrafo va chiesto nella versione in vigore al momento della pratica.

Due strumenti facoltativi che quasi nessuno usa

Il DPR 151/2011 ne prevede due, e in entrambi i casi il verbo è «possono», non «devono». L'articolo 8 consente agli enti e ai privati responsabili di attività di categoria B e C di richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità. L'articolo 9 consente a tutte le attività dell'Allegato I, senza distinzione di categoria, di richiedere visite tecniche da effettuarsi nel corso della realizzazione dell'opera.

Nessuno dei due è obbligatorio e nessuno dei due è gratuito: come tutte le istanze del decreto del 2012, vogliono in allegato l'attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato. Ma un errore che emerge durante i lavori si corregge con una modifica di cantiere; lo stesso errore scoperto a opera finita si corregge demolendo.

Fonti: decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3, 4, 7, 8 e 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, articoli 3, 6, 7 e 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012; decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articoli 16 e 22, testo vigente consultato su Normattiva; decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, articoli 1 e 2 e allegato 1, capitolo G.2 «Progettazione per la sicurezza antincendio», pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015. L'allegato 1 del Codice è stato successivamente modificato: la numerazione dei paragrafi va verificata nella versione in vigore.

Ti serve un'impresa?

Descrivi il tuo impianto: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.

Scrivi quanti estintori e quali impianti hai, e da quando non vengono revisionati. Se ti serve per una verifica in arrivo, dillo subito.

Facoltativo, ma con il numero ti richiamano lo stesso giorno.

Anche approssimativo: serve a capire chi può prenderlo in carico.

La richiesta viene inoltrata alle imprese della zona. Nessun costo per te. Come trattiamo i dati.

Da leggere dopo