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Estintori scaduti o fuori servizio: sono rifiuti, e chi li porta via deve lasciarti una traccia
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Un estintore dismesso, con il suo agente estinguente e i suoi componenti, è un rifiuto: lo ha ricordato la stessa circolare dei vigili del fuoco sulla UNI 9994-1:2024. Quando un estintore va messo fuori servizio, quali codici dell'elenco europeo entrano in gioco e quali carte chiedere a chi lo ritira.

Il manutentore passa, trova un estintore con il manometro a zero, un altro con il serbatoio ammaccato, un terzo arrivato a fine vita, e se li carica in furgone lasciandone di nuovi. Per chi gestisce un'azienda sembra la fine della storia. Non lo è del tutto, perché quegli apparecchi diventano rifiuti nel momento in cui escono dal servizio, e i rifiuti hanno un produttore, un trasportatore e una destinazione che devono risultare da qualche parte.
Lo dice in chiaro la circolare con cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha illustrato la UNI 9994-1:2024, protocollata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica il 17 settembre 2024 con il numero 13838. Nel paragrafo sulla salvaguardia ambientale ricorda «in maniera esplicita» che le dismissioni di componenti, materiali e agenti estinguenti di estintori, compresi gli estintori stessi, come risultanze dell'attività di manutenzione, «si configurano come produzione di rifiuti», da gestire secondo il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Quando un estintore esce dal servizio
La circolare spiega che la norma richiama in più punti le circostanze in cui non si può procedere alla manutenzione, e chiede al tecnico manutentore qualificato di usare l'assenza di dubbi come criterio: nel dubbio può applicare il livello di verifica superiore, e se il dubbio persiste deve mettere l'apparecchio «fuori servizio» secondo la procedura della norma, al punto 6.2. Un caso esplicito riguarda i ricambi: i componenti, compreso l'agente estinguente, devono essere conformi a quelli del prototipo certificato, e l'impossibilità di trovarli sul mercato rientra fra i casi del punto 6.2.
Per te significa due cose. La prima: un estintore messo fuori servizio va sostituito, non lasciato appeso con un cartellino diverso. La seconda: la decisione la prende il tecnico qualificato e deve risultare dal rapporto di intervento, perché è da lì che nasce il rifiuto.
Quali codici: lo sceglie il produttore, ma l'elenco è uno
L'articolo 184 del decreto 152/2006 stabilisce che l'elenco dei rifiuti dell'allegato D è vincolante per determinare quali rifiuti sono pericolosi, e che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo spetta al produttore, sulla base delle linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente approvate con il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 47 del 9 agosto 2021.
Per gli estintori l'elenco europeo, nella decisione 2014/955/UE, contiene due voci che si richiamano a vicenda: 16 05 04*, «gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose», con l'asterisco che indica il rifiuto pericoloso, e 16 05 05, «gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04». Quale delle due si applica dipende da cosa c'è dentro l'apparecchio, e non è una scelta che spetta a chi lo ha in reparto: spetta a chi classifica il rifiuto, che deve saperla motivare.
Chi è il produttore, se il rifiuto nasce durante la manutenzione
Qui c'è una regola che pochi conoscono. L'articolo 193, comma 19, del decreto 152/2006 stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività, e che, per quantitativi limitati che non giustificano un deposito nel luogo dell'intervento, il trasporto fino alla sede può essere accompagnato da un documento di trasporto che indichi luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali e destinazione, in alternativa al formulario.
È la norma che permette al manutentore di portare via gli estintori dismessi come rifiuti propri. Ma va fatta valere per iscritto: chiedi che il rapporto di intervento indichi le matricole degli estintori ritirati, e che il documento di trasporto riporti la tua sede come luogo di effettiva produzione. Se invece gli estintori dismessi restano da te e li conferisci tu, il produttore sei tu, e valgono le regole ordinarie: trasportatore iscritto all'Albo gestori ambientali e formulario, la cui copia controfirmata dal destinatario, secondo l'articolo 188, è quella che esclude la tua responsabilità se ti torna entro tre mesi.
Quanto costa
Il ritiro degli estintori dismessi è spesso compreso nella sostituzione, a volte fatturato a parte. Non pubblichiamo cifre perché non ci sono fonti verificabili sui prezzi. La voce da trovare nel preventivo, comunque, è una sola: «ritiro e avvio a smaltimento o recupero degli estintori sostituiti», con l'indicazione di chi è il produttore del rifiuto e di quale documento accompagna il trasporto.
Domande frequenti
Posso buttare un estintore scarico con il rottame? No: è un rifiuto con un codice suo, e va consegnato a chi è autorizzato a gestirlo.
Chi decide se è pericoloso? Il produttore del rifiuto, secondo l'elenco dell'allegato D e le linee guida SNPA.
Il manutentore può portarli via senza formulario? L'articolo 193, comma 19, consente il documento di trasporto per i rifiuti di manutenzione in quantitativi limitati, fino alla sede di chi ha svolto l'attività.
Cosa fare adesso
Se hai estintori da sostituire o già messi fuori servizio, usa il modulo in fondo alla pagina: la richiesta arriva alle imprese di manutenzione della tua provincia. Chiedi che l'offerta comprenda il ritiro, con il rapporto delle matricole sostituite e il documento di trasporto. Nessun costo e nessun impegno.
Fonti: circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, prot. n. 13838 del 17 settembre 2024, paragrafi «Il fuori servizio», «Parti di ricambio dei componenti costitutivi» e «Salvaguardia ambientale» (documento letto per immagini il 10 ottobre 2026); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 184, 188 e 193, testo vigente consultato su Normattiva il 10 ottobre 2026; decisione 2014/955/UE, elenco dei rifiuti, voci 16 05 04* e 16 05 05, testo su EUR-Lex; comunicato del Ministero della transizione ecologica sul decreto direttoriale 9 agosto 2021, n. 47, Gazzetta Ufficiale n. 200 del 21 agosto 2021.
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