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Evacuatori di fumo e calore: la UNI 9494-3 e la prova che quasi nessuno fa aprire davvero

6 min di lettura

Il decreto controlli assegna ai sistemi di evacuazione fumo e calore la UNI 9494-3 e il corso di manutentore più lungo dell'elenco, quaranta ore. Il motivo è che il sistema non è il cupolino: è il cupolino più la centrale, le barriere e l'alimentazione.

Impianto antincendio in un ambiente industriale

Gli evacuatori di fumo e calore sono l'impianto antincendio più facile da dimenticare, perché stanno in copertura, non hanno una manopola da girare e non danno segno di sé finché non serve. È anche l'impianto che il decreto controlli prende più sul serio di tutti, e questo dovrebbe far riflettere chi paga per la sua manutenzione una cifra da giro di estintori.

Nella tabella 1 dell'Allegato I del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, la riga «Sistemi di evacuazione fumo e calore» rimanda a una sola norma: UNI 9494-3. È la parte della serie dedicata alla manutenzione. La UNI 9494-3:2014, in vigore dal 6 novembre 2014, stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico e la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore. Le altre due parti servono a progettare e installare: la UNI 9494-1:2017 fissa i criteri di progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore, i SENFC; la UNI 9494-2:2017 quelli dei sistemi di evacuazione forzata, i SEFFC. Entrambe sono in vigore dal 16 marzo 2017.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

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Nei sommari di quelle due norme c'è un dato che spiega perché il tuo capannone ce l'ha e l'ufficio accanto no: si applicano ad ambienti con superficie minima di 600 metri quadrati e altezza minima di 3 metri. La UNI 9494-1 aggiunge il perimetro tipico: edifici monopiano, ultimo piano di edifici multipiano, piano intermedio collegabile alla copertura, con evacuatori installati su tetto. È esattamente la geometria di un capannone.

Vale la pena segnalare un dettaglio del decreto, perché chi va a cercare le norme citate ci sbatte contro. Nella tabella 1 la norma è scritta correttamente, UNI 9494-3. Nel prospetto dell'Allegato II che descrive il corso del manutentore, invece, il testo pubblicato in Gazzetta cita «UNI 9994-1» e «UNI 9994-2» per la progettazione e «UNI 9994-3» per la manutenzione. La UNI 9994-1 esiste davvero, edizione 2024, ed è la norma sul controllo e la manutenzione degli estintori d'incendio: non c'entra nulla con il fumo. È un refuso, e la serie corretta è la 9494. Se il tuo manutentore ti presenta un piano che cita la 9994 per gli evacuatori, ha copiato il prospetto senza guardarlo.

La parte che conta davvero, però, è la durata del corso. Il prospetto dedicato ai sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali e forzati prevede ventiquattro ore di teoria e sedici di pratica: quaranta ore in tutto, il corso più lungo di tutto il decreto, alla pari solo con quello degli impianti di spegnimento a estinguente gassoso. Per confronto, il manutentore delle porte tagliafuoco ne fa dodici e quello degli estintori dodici. Non è un capriccio del legislatore: è la misura di quanto è composito l'oggetto.

Perché il contenuto pratico di quel corso è l'elenco di cosa andrebbe toccato a ogni passaggio, ed è molto più lungo di «guardare i cupolini». Il decreto chiede il controllo visivo e funzionale delle barriere antifumo, degli evacuatori naturali, degli evacuatori forzati, delle sezioni di condotte per il controllo dei fumi, delle serrande per il controllo del fumo e delle alimentazioni. Chiede la verifica dell'integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti — tubazioni, cavi, connessioni radio. Chiede il controllo funzionale della centrale di sorveglianza, l'attivazione e la gestione del sistema, e la verifica della programmazione e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività protetta. E chiede il controllo funzionale e le modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie.

Rileggi la lista pensando alla tua copertura. Le barriere antifumo sono quelle cortine, spesso in tessuto, che dividono il volume sotto il tetto in bacini: senza quelle il fumo si distribuisce e gli evacuatori non tirano dove devono, e sono la prima cosa che sparisce quando si rifà un controsoffitto o si sposta una scaffalatura. Le serrande e le condotte esistono solo nei sistemi forzati e sono la parte che si blocca. Le alimentazioni sono le bombole di CO2 o l'aria compressa o l'elettrico che fa scattare l'apertura, ed è la parte che scade. La centrale di sorveglianza è il quadro che nessuno guarda, con dentro le batterie.

E arriviamo alla prova che quasi nessuno fa: aprire. Un evacuatore naturale è un cupolino tenuto chiuso da un meccanismo che deve rilasciare al comando o alla temperatura di intervento; per sapere se rilascia bisogna farlo rilasciare, e poi riarmarlo. È un'operazione che richiede salire in copertura in sicurezza, avere il ricambio della cartuccia o del fusibile, e mezz'ora per gruppo. Un controllo che si esaurisce in una foto della copertura dal basso non ha verificato niente: un cupolino chiuso e un cupolino bloccato hanno lo stesso aspetto da terra. Lo stesso vale per il comando manuale a parete, che spesso è l'unico modo con cui il sistema verrà davvero azionato in emergenza da chi è dentro: se il pulsante non è stato provato, non si sa se il pulsante funziona.

C'è poi il pezzo che tocca a te, e che il decreto mette nel programma teorico del corso: la documentazione e le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore. Per questi sistemi comprende la dichiarazione o certificazione di corretta installazione e funzionamento sulla modulistica dei vigili del fuoco — i modelli PIN 2.4-DICH.IMP e PIN 2.5-CERT.IMP — la dichiarazione di prestazione, i certificati di conformità, la marcatura CE e il libretto di uso e manutenzione. Senza quei documenti il tecnico non sa nemmeno quanti evacuatori dovrebbero esserci: può controllare quelli che vede, non quelli che mancano.

Sulla periodicità il decreto, come per tutti gli altri presidi, non scrive numeri: rimanda alle cadenze indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti e dal manuale d'uso e manutenzione, e definisce il controllo periodico come l'insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata. Il calendario del tuo impianto sta nella UNI 9494-3 e nel libretto del costruttore, e il manutentore te lo deve mettere per iscritto riferito ai tuoi componenti. Dal 26 settembre 2026, inoltre, chi ci mette mano deve avere l'attestato di qualificazione dei vigili del fuoco per questo specifico presidio, che è distinto da tutti gli altri: se il fornitore che ti fa gli estintori ti mette in fattura anche gli evacuatori, gli attestati da chiedere sono due.

Aggiornamento del 10 ottobre 2026. L'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori è in vigore dal 25 settembre 2026, senza ulteriori proroghe. Il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha aggiunto una sola disposizione transitoria: chi entro il 25 settembre 2026 aveva presentato istanza di valutazione dei requisiti può continuare a eseguire controlli e manutenzioni, solo sui presidi indicati nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. A un tecnico che non ha ancora l'attestato, quindi, si chiedono gli estremi di quella domanda.

Fonti: decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I tabella 1 e Allegato II prospetto 3.8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; schede UNI 9494-1:2017, UNI 9494-2:2017, UNI 9494-3:2014 e UNI 9994-1:2024 su store.uni.com. La scadenza del 25 settembre 2026 per gli attestati non è stata prorogata una quinta volta: il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, prevede solo la disposizione transitoria fino al 31 marzo 2027 descritta sopra.

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