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Idranti e naspi: se il controllo non passa dall'acqua e dal locale pompe, non è un controllo

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Per le reti di idranti il decreto controlli richiama tre norme diverse, perché tre sono le cose da mantenere: la rete, gli apparecchi di erogazione e l'alimentazione idrica. Un giro fra le cassette non copre nessuna delle tre.

Interno di un capannone industriale con le strutture metalliche in vista

Nella tabella del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 che associa ogni presidio alle norme tecniche di riferimento, la riga degli estintori ne ha una sola. La riga delle reti di idranti ne ha tre: UNI 10779, UNI EN 671-3 e UNI EN 12845. Non è una ridondanza. Sono tre norme perché in una rete di idranti ci sono tre cose distinte da mantenere, e sono anche i tre punti in cui un contratto scritto male lascia buchi.

La prima è la rete vera e propria, con le sue tubazioni, le valvole di intercettazione e l'attacco di mandata per i vigili del fuoco. È l'oggetto della UNI 10779, in vigore nella sua edizione del 25 marzo 2021, che copre progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate ad alimentare apparecchi di erogazione antincendio.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

La seconda sono gli apparecchi terminali, cioè i naspi con tubazione semirigida e gli idranti a muro con tubazione flessibile. Per questi esiste una norma dedicata esclusivamente alla manutenzione, la UNI EN 671-3, il cui titolo per esteso è «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili». Nel sommario UNI si legge che specifica i requisiti per il controllo e la manutenzione al fine di garantire l'efficienza operativa per cui quegli apparecchi sono stati prodotti, forniti e installati.

La terza è l'alimentazione idrica: il serbatoio, il gruppo di pompaggio, il locale che lo ospita. È la parte che nessuno guarda finché non serve, ed è anche la parte più costosa da rimettere in ordine.

Che le tre cose facciano parte dello stesso lavoro lo dice il decreto stesso, in un punto che di solito non viene letto. Nell'Allegato II, dove sono descritti i contenuti del corso che un tecnico deve frequentare per qualificarsi sul presidio «reti idranti antincendio» — dieci ore di teoria e sei di pratica — il programma teorico comprende la conoscenza delle norme sulla progettazione della rete, delle norme di prodotto dei singoli componenti, delle alimentazioni idriche e dei gruppi di pompaggio, e dei locali che li ospitano, questi ultimi disciplinati dalla UNI 11292. La parte pratica comprende le operazioni di verifica, riparazione o sostituzione dei componenti dell'alimentazione idrica e dei gruppi di pompaggio, e le operazioni di verifica dei locali del gruppo di pompaggio. Il locale pompe è dentro il perimetro del presidio, non fuori.

Sulla periodicità la regola è meno rigida di quanto si pensi, e per un motivo preciso. Il decreto non fissa numeri: dice che gli interventi vanno eseguiti e registrati «secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione». E definisce il controllo periodico come l'insieme delle operazioni da effettuarsi «con frequenza non superiore a quella indicata». Le norme fissano il tetto massimo, non il minimo: la tua valutazione dei rischi, il manuale del costruttore o una prescrizione del Comando possono stringere quegli intervalli, mai allargarli. La conseguenza pratica è che il calendario applicabile al tuo impianto te lo deve dare per iscritto il manutentore, riferito ai tuoi apparecchi e alla tua attività, non a una tabella generica.

Poi c'è la parte che distingue un controllo da un passaggio. Una rete di idranti è dimensionata per erogare una certa portata a una certa pressione. Non c'è modo di sapere se quella prestazione c'è ancora senza aprire e misurare. Le tubazioni si incrostano e riducono la sezione, una valvola di intercettazione può essere rimasta parzialmente chiusa dopo un lavoro, una pompa può avviarsi ma non dare la prevalenza di progetto, un serbatoio può essere al livello sbagliato, e l'attacco di mandata può essere stato murato dietro una scaffalatura. Nessuna di queste cose si vede guardando la cassetta. La prova richiede scaricare acqua, misurare la pressione e la portata, e verificare che il gruppo di pompaggio parta e regga: è la ragione per cui un controllo fatto bene sulla rete di idranti richiede più tempo, più attrezzatura e a volte due persone rispetto al giro degli estintori.

C'è infine una cosa che tocca a te, e che il decreto mette nero su bianco fra i contenuti del corso: la documentazione e le informazioni «che il committente deve fornire al tecnico manutentore». Il tecnico che prende in carico una rete senza il progetto, senza le dichiarazioni di conformità e senza il libretto di uso e manutenzione lavora alla cieca, e il primo sopralluogo diventa una ricostruzione. Se quei documenti li hai, tirali fuori prima del preventivo: si vede anche nel prezzo.

Dal 26 settembre 2026 il tecnico che tocca la tua rete di idranti deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione dei vigili del fuoco per quello specifico presidio, che è diverso da quello degli estintori. Se il tuo fornitore ti gestisce entrambi, gli attestati da chiedere sono due.

Aggiornamento del 10 ottobre 2026. L'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori è in vigore dal 25 settembre 2026, senza ulteriori proroghe. Il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha aggiunto una sola disposizione transitoria: chi entro il 25 settembre 2026 aveva presentato istanza di valutazione dei requisiti può continuare a eseguire controlli e manutenzioni, solo sui presidi indicati nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. A un tecnico che non ha ancora l'attestato, quindi, si chiedono gli estremi di quella domanda.

Fonti: decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I tabella 1 e Allegato II prospetto 3.2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; schede UNI 10779:2021, UNI EN 671-3:2009 e UNI 11292:2019 su store.uni.com. Le periodicità applicabili al tuo impianto stanno nelle norme tecniche e nel manuale del costruttore: fattele mettere per iscritto dal manutentore, la responsabilità di quel calendario è sua.

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