Salta al contenuto
Antincendio Industriale

Antincendio Industriale / Notizie

Illuminazione di emergenza e segnaletica di esodo: due obblighi che non stanno nel decreto controlli

6 min di lettura

Nella tabella del decreto controlli l'illuminazione di sicurezza non compare, e la segnaletica nemmeno. Gli obblighi però ci sono, stanno altrove, e per la segnaletica la sanzione è penale. Ecco dove sono scritti e cosa si guarda.

Dettaglio di una struttura metallica in un impianto

C'è un modo rapido per capire se un contratto di manutenzione antincendio è stato costruito guardando la tabella del decreto o guardando l'edificio: si va a cercare la riga dell'illuminazione di sicurezza. Nella tabella 1 dell'Allegato I del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 quella riga non esiste. Ci sono estintori, idranti, sprinkler, rivelazione, allarme vocale, evacuazione fumo e calore, porte resistenti al fuoco e tutti i sistemi di spegnimento. Le lampade di emergenza no. La segnaletica di esodo neanche.

Questo non significa che non vadano mantenute. Significa che il loro obbligo nasce altrove, che nessun tecnico avrà mai un attestato dei vigili del fuoco «per il presidio illuminazione di emergenza», e che se il tuo contratto è stato copiato dalla tabella del decreto quelle due voci semplicemente non ci sono. È il buco più comune che si trova rileggendo un canone.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

Nostra misurazione su 107 province coperte. Dice quante alternative hai davvero dalle tue parti prima di dover cercare fuori provincia. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

L'obbligo di base sta nel decreto legislativo 81/2008, nell'Allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro. Il punto 1.5.10 dice che le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. Il punto 1.5.11 dice che le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. Due righe, ma dentro ci sono tre requisiti: che sia sufficiente, che entri in funzione da sola e che entri in funzione quando manca la rete e non solo quando manca la corrente in generale.

Poco più avanti, al punto 1.10.7, lo stesso allegato tratta l'illuminazione sussidiaria e aggiunge la formula su cui si misura una manutenzione: i mezzi devono essere «tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego».

Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, che fissa i criteri di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, dice la stessa cosa con un innesco diverso: lungo le vie d'esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza «qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti». Quell'«anche occasionalmente» copre il capannone con i lucernari che di giorno sembra a posto: se l'attività gira anche d'inverno alle diciotto, l'illuminazione naturale è occasionalmente insufficiente. Lo stesso punto aggiunge che il sistema d'esodo deve essere facilmente riconosciuto e impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. E in nota indica la norma per progettare l'impianto: UNI EN 1838.

Su quella norma c'è una novità che rende vecchio un progetto senza che nessuno se ne accorga. La UNI EN 1838:2025, che specifica i requisiti luminosi dei sistemi di illuminazione di emergenza compresi i sistemi adattivi delle vie d'esodo, è in vigore dal 6 febbraio 2025. L'edizione precedente, la UNI EN 1838:2013, è classificata come norma che sarà ritirata con sostituzione, con data di ritiro fissata al 18 giugno 2027: siamo nel periodo in cui le due convivono. Se stai facendo rifare l'impianto adesso, chiedi al progettista su quale delle due sta lavorando, e pretendi che la risposta sia scritta nella relazione.

La norma che riguarda invece chi l'impianto lo mantiene è un'altra ancora: la UNI CEI 11222:2013, in vigore dal 7 febbraio 2013, che specifica le procedure per le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi di emergenza sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata, al fine di garantirne l'efficienza operativa. È lì che stanno le periodicità applicabili al tuo impianto, insieme al manuale del costruttore: fattele indicare per iscritto dal manutentore, riferite ai tuoi apparecchi. Quello che si può dire senza aprire la norma è qual è la prova che distingue un controllo vero da un giro con la torcia: un apparecchio autonomo si accende anche con la batteria quasi scarica, e la differenza fra un'emergenza che dura il tempo previsto e una che si spegne dopo dieci minuti non si vede accendendo. Si vede togliendo l'alimentazione e cronometrando. Se sul verbale non c'è traccia di una prova di autonomia, l'autonomia non è stata verificata.

La segnaletica ha invece un capitolo tutto suo, più severo di quanto la gente immagini: è il Titolo V dello stesso decreto legislativo. L'articolo 163 obbliga il datore di lavoro a ricorrere alla segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni degli Allegati da XXIV a XXXII quando la valutazione dei rischi mostra rischi non eliminabili altrimenti; l'articolo 164 gli impone di informare i lavoratori e il loro rappresentante e di dare una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, sul significato della segnaletica impiegata. L'articolo 165 mette su entrambi gli obblighi sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto o ammenda.

Nell'Allegato XXIV ci sono le regole generali, e tre punti riguardano direttamente la manutenzione. Il punto 6 dice che i mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. Il punto 8 dice che per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia deve essere garantita un'alimentazione di emergenza in caso di interruzione — che è il motivo per cui un cartello di uscita retroilluminato senza batteria non è a norma. Il punto 10 dice che le segnalazioni luminose e acustiche devono essere sottoposte a una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. Non fissa un numero: chiede che la periodicità sia sufficiente, il che significa che dovrai essere tu a giustificarla nella valutazione dei rischi.

Lo stesso allegato, al punto 5, elenca le cose che compromettono l'efficacia della segnaletica, ed è il modo più rapido per fare un giro critico del capannone: altra segnaletica che turba la visibilità, numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri, cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento. Un corridoio tappezzato di cartelli è formalmente pieno e sostanzialmente illeggibile, e l'allegato lo dice.

Due dettagli operativi, per finire, che stanno nell'Allegato XXV. Il primo è come si dimensiona un cartello: si raccomanda la formula per cui la superficie in metri quadrati deve essere maggiore del quadrato della distanza di riconoscimento diviso duemila, con la distanza in metri, applicabile fino a circa cinquanta metri. Tradotto, un cartello che deve essere leggibile in fondo a una campata di trenta metri non è un A4. Il secondo è che i cartelli vanno collocati in un posto bene illuminato, accessibile e visibile, e che in caso di cattiva illuminazione naturale è opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. Un cartello di uscita non fotoluminescente in un corridoio senza finestre è un cartello che sparisce esattamente quando serve.

Fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato IV punti 1.5.10, 1.5.11 e 1.10.7, Titolo V articoli 161-165 e Allegati XXIV e XXV; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I tabella 1, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, punto 4.2.1, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; schede UNI EN 1838:2025, UNI EN 1838:2013 e UNI CEI 11222:2013 su store.uni.com. Gli importi delle ammende del Titolo V sono soggetti a rivalutazione periodica: falli verificare aggiornati prima di citarli.

Ti serve un'impresa?

Descrivi il tuo impianto: la leggiamo noi e la giriamo alle imprese della tua provincia. Nessun costo, nessun impegno.

Scrivi quanti estintori e quali impianti hai, e da quando non vengono revisionati. Se ti serve per una verifica in arrivo, dillo subito.

Facoltativo, ma con il numero ti richiamano lo stesso giorno.

Anche approssimativo: serve a capire chi può prenderlo in carico.

La richiesta viene inoltrata alle imprese della zona. Nessun costo per te. Come trattiamo i dati.

Da leggere dopo