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Impianto di rivelazione fumi in azienda: quando è obbligatorio e chi lo decide
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Nei luoghi di lavoro a basso rischio la rivelazione è affidata alle persone, e l'impianto arriva solo se la valutazione del rischio lo chiede. Nelle attività soggette lo decidono la regola tecnica o il Comando. In entrambi i casi, sopra i dieci rivelatori il progetto lo firma un professionista. Le regole, una per una.

«Mi serve l'impianto di rivelazione fumi?» è una domanda che non ha una risposta unica, e chi te ne dà una al telefono senza chiederti nient'altro sta indovinando. La risposta dipende da due cose: se la tua attività è fra quelle soggette ai controlli dei vigili del fuoco, e cosa dice la valutazione del rischio di incendio. Vediamo i due casi, con le parole delle norme.
Prima una precisazione sul nome. Le norme non parlano di «impianto rilevazione fumi» ma di impianto di rivelazione e allarme incendio, abbreviato IRAI. È un sistema con più funzioni: la rivelazione automatica è solo una di queste, e può anche mancare.
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Luoghi di lavoro a basso rischio: le persone, prima dell'impianto
Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio vale il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, il cosiddetto minicodice. Il suo Allegato I, al punto 1, li definisce: attività non soggette e senza regola tecnica verticale, con affollamento complessivo fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1000 metri quadrati, piani fra meno 5 e 24 metri di quota, senza quantità significative di materiali combustibili né di sostanze pericolose, più gli altri requisiti dello stesso punto.
In questi luoghi il punto 4.5 è esplicito: la rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio «è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti». Al posto dell'impianto ci sono procedure di emergenza codificate, che servono al rapido allertamento degli occupanti — a voce, con una campana, con segnali luminosi — e alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici, come l'arresto delle macchine, la chiusura del gas, il distacco elettrico.
L'impianto arriva solo se serve: «in esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI)». E se è previsto, il minicodice dice cosa deve avere come minimo: la funzione di controllo e segnalazione, la segnalazione manuale, l'alimentazione e l'allarme incendio. La rivelazione automatica, se prevista anch'essa, deve estendersi almeno agli spazi comuni, alle vie d'esodo e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere e agli ambiti a rischio specifico. Per la progettazione il decreto indica che può essere impiegata la norma UNI 9795.
Tradotto: in un piccolo laboratorio a basso rischio, un impianto di soli pulsanti e sirene può essere la soluzione corretta, e un impianto con rivelatori automatici in ogni stanza può essere una spesa che nessuna norma ti chiede. Lo decide il documento di valutazione del rischio, firmato dal datore di lavoro.
Attività soggette: la regola tecnica o il Comando
Se la tua attività è nell'elenco dell'Allegato I del DPR 151/2011, il quadro cambia. Il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012 disciplina gli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette, fra cui quelli di rivelazione e allarme, quando sono «previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco» nei procedimenti di prevenzione incendi. In pratica la risposta sta in tre posti: la regola tecnica verticale della tua attività, se esiste; la progettazione secondo il Codice di prevenzione incendi; le prescrizioni del Comando nella tua pratica. Il progettista antincendio deve saperti dire da quale dei tre viene l'obbligo, e scriverlo nella relazione.
Dieci rivelatori: la soglia del progetto
Qualunque sia la ragione per cui installi l'impianto, c'è una soglia che vale sempre. Il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, all'articolo 5, comma 2, lettera h), richiede il progetto di un professionista iscritto all'albo per gli impianti antincendio inseriti in un'attività soggetta al certificato di prevenzione incendi «e, comunque, quando [...] gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10». Sotto i dieci rivelatori, fuori dalle attività soggette, il progetto può farlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice. A fine lavori l'installatore rilascia la dichiarazione di conformità dell'articolo 7.
Dopo l'installazione: chi la controlla
Un impianto di rivelazione installato va mantenuto. Il decreto 1° settembre 2021 associa a questi impianti la norma UNI 11224, e dal 25 settembre 2026 i controlli devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati per quel presidio specifico, con la finestra transitoria fino al 31 marzo 2027 prevista dal decreto 22 settembre 2026 per chi aveva già chiesto la valutazione. Un tecnico qualificato sugli estintori non è qualificato sulla rivelazione.
Fumi e gas non sono la stessa cosa
Molti cercano «rivelazione fumi e gas» insieme. Sono due sistemi diversi: la rivelazione di gas infiammabili o tossici risponde a valutazioni proprie, legate al rischio di esplosione o di esposizione, e non è coperta dalle regole descritte qui. Se nel tuo stabilimento ci sono entrambi i rischi, chiedi che il preventivo li tratti separatamente.
Domande frequenti
Un ufficio di dieci persone deve avere l'impianto di rivelazione? Se è un luogo di lavoro a basso rischio, la regola è la sorveglianza degli occupanti con procedure codificate; l'impianto serve se lo prevede la valutazione del rischio.
Chi decide se serve? Il datore di lavoro con la valutazione del rischio di incendio; nelle attività soggette, la regola tecnica applicabile o il Comando dei vigili del fuoco.
Con otto rivelatori serve un ingegnere? Non per il numero, ma sì se l'impianto è in un'attività soggetta al certificato di prevenzione incendi.
Cosa fare adesso
Prima di chiedere un preventivo, procurati la valutazione del rischio di incendio o la pratica dei vigili del fuoco: è lì che c'è scritto se l'impianto serve e con quali funzioni. Poi usa il modulo in fondo alla pagina: la richiesta arriva alle imprese della tua provincia che installano e mantengono impianti di rivelazione. Chiedi che ogni offerta dica quante funzioni e quanti rivelatori prevede, e chi firma il progetto. Nessun costo e nessun impegno.
Fonti: decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, Allegato I, punti 1 e 4.5, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, articolo 1, Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013; decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, articoli 5 e 7, testo vigente su Normattiva; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articolo 4, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026. Tutti i fascicoli sono stati letti sul portale della Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre 2026. Le regole tecniche verticali e la sezione del Codice di prevenzione incendi sulla rivelazione non sono citate nel dettaglio perché cambiano da attività ad attività.
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