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Piano di emergenza ed esercitazione annuale: le tre soglie che dicono se ti riguarda
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Il piano di emergenza non è obbligatorio per tutti, l'esercitazione antincendio sì per chi il piano ce l'ha. Qui trovi le tre condizioni che fanno scattare l'obbligo, cosa deve contenere il piano, ogni quanto si prova l'esodo e cosa devi tenere agli atti dopo.

Il consulente ti ha consegnato un raccoglitore intitolato «piano di emergenza ed evacuazione», con dentro due planimetrie e sei pagine di istruzioni. È del 2019, da allora sono cambiati tre capireparto e hai spostato il magazzino dall'altra parte del capannone. La domanda giusta non è se quel raccoglitore sia fatto bene: è se il piano ti serviva davvero, se dice ancora la verità, e quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha provato a uscire.
Prima cosa: la norma di riferimento è cambiata, e da poco
Per vent'anni la risposta stava nel decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. Quel decreto non c'è più. Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, ne ha abrogato una parte all'articolo 7 comma 3. Il resto è caduto poco dopo: il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, il cosiddetto minicodice, stabilisce all'articolo 4 comma 2 che dalla data della sua entrata in vigore è abrogato il decreto 10 marzo 1998. Entrambi i decreti del 2021 sono entrati in vigore un anno dopo la rispettiva pubblicazione.
Questo passaggio viene citato male di continuo. Se un documento, un preventivo o un corso ti parla ancora del «DM 10 marzo 1998» come norma vigente, non è aggiornato: la gestione dell'emergenza oggi sta nel decreto 2 settembre 2021 e nei suoi allegati.
Le tre soglie
L'articolo 2 comma 2 di quel decreto elenca i casi in cui il datore di lavoro predispone un piano di emergenza, e sono tre, alternativi fra loro. Il primo: luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori. Il secondo: luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori. Il terzo: luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151, cioè le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco.
Basta una delle tre. Un capannone con sette dipendenti che rientra in un punto dell'allegato I — per un deposito, per una verniciatura, per un impianto — ha l'obbligo del piano nonostante i sette dipendenti. E un'officina con dodici dipendenti che non rientra in nessun punto dell'allegato I ce l'ha lo stesso, per via della prima soglia.
Fuori da questi tre casi il comma 4 è esplicito: il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza. Non significa che non debba fare niente, però. Lo stesso comma aggiunge che resta la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, e che quelle misure vanno riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate. Il piano sparisce come documento a sé, non come contenuto.
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Cosa ci deve stare dentro
Il punto 2.1 dell'allegato II elenca quattro contenuti minimi: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio, le procedure per l'evacuazione che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti, le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo, e le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Il punto 2.2 aggiunge la parte che più spesso manca. Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte, e deve includere una o più planimetrie che riportino almeno: le caratteristiche distributive del luogo con le vie di esodo e le compartimentazioni, l'ubicazione dei sistemi antincendio e degli impianti di estinzione, quella degli allarmi e della centrale di controllo, quella dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica e delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e degli altri fluidi tecnici combustibili, quella dei locali a rischio specifico e dei presidi di primo soccorso, e i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. Lo stesso punto chiarisce che gli ascensori non vanno usati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
Due obblighi valgono più di tutto il resto. Il piano deve identificare un numero di addetti al servizio antincendio congruo in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili — non basta nominarne due se lavorano su turni diversi — e deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione, con informazione dei lavoratori e coinvolgimento degli addetti. Il piano del 2019 è scaduto nel momento in cui hai spostato il magazzino. E se nello stesso edificio ci sono più aziende, il punto 2.2 stabilisce che i piani devono essere coordinati.
L'esercitazione: ogni quanto, e cosa vuol dire farla
Sta nel punto 1.3 dell'allegato I, e l'obbligo segue il piano. Dove ricorre l'obbligo di redigere il piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare a esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale — a meno di diverse indicazioni contenute nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi — per l'addestramento sulle procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni la norma dice cosa deve prevedere almeno: la percorrenza delle vie d'esodo, l'identificazione delle porte resistenti al fuoco ove esistenti, l'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme e l'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione. Il punto 2 mette un divieto che risparmia figure barbine: l'allarme dato in occasione delle esercitazioni non deve essere realmente indirizzato ai vigili del fuoco.
Ci sono poi tre casi in cui l'esercitazione annuale non basta e ne va fatta un'altra: quando si adottano provvedimenti per risolvere gravi carenze emerse nelle esercitazioni precedenti, quando c'è un incremento significativo del numero dei lavoratori o delle presenze contemporanee, e quando si fanno modifiche sostanziali al sistema di esodo. Chi ha raddoppiato l'organico a settembre non aspetta l'anno prossimo.
Il punto 5 concede una cosa poco conosciuta: i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni. Non si ferma un forno per fare la prova d'esodo, si ruota.
Cosa la norma non chiede, e l'unica cosa che devi tenere
Non chiede un modello di verbale, non chiede la presenza di un tecnico esterno e non impone che l'edificio venga svuotato fino all'ultima persona. Non impone nemmeno di coinvolgere clienti e visitatori: il punto 3 dice che devono partecipare i lavoratori e che le altre persone presenti vanno coinvolte qualora ritenuto opportuno.
Quello che chiede, al punto 7, è una riga sola e la dimentica quasi tutti: il datore di lavoro deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte. Data, chi c'era, cosa si è fatto, cosa non ha funzionato. È l'unico pezzo di carta che, davanti a un controllo o dopo un incendio, dimostra che il raccoglitore in ufficio non era solo un raccoglitore.
Fonti: decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, articoli 2 e 7 e Allegati I punto 1.3 e II punti 2.1 e 2.2, Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021; decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articoli 4 e 5, Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 46 comma 3 e articolo 29 comma 5; DPR 1° agosto 2011 n. 151, allegato I. Se la tua attività ha una regola tecnica propria, quella può chiedere una cadenza diversa dall'annuale: il punto 1.3 lo prevede espressamente.
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