Antincendio Industriale / Notizie
Più sedi in province diverse: contratto unico o fornitori locali
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La pratica antincendio è per forza provinciale, perché il Comando è quello territorialmente competente. La manutenzione no: la qualifica del tecnico manutentore vale su tutto il territorio nazionale. Sono due decisioni separate, e conviene prenderle separatamente.

Chi ha cinque filiali in cinque province se lo chiede prima o poi: conviene un fornitore unico che segua tutto, o un manutentore locale per ogni sede? La domanda, così com'è, mette insieme due cose che la norma tiene distinte. Una è il rapporto con i vigili del fuoco, che è provinciale e non si sposta. L'altra è il servizio di manutenzione, che non ha alcun vincolo territoriale. Separarle è la prima cosa da fare.
Il rapporto con l'autorità è ancorato alla geografia amministrativa. Il DPR 1° agosto 2011 n. 151, all'articolo 1, definisce il Comando come il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e tutto il regolamento ruota intorno a quel soggetto: l'esame dei progetti per le categorie B e C all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comando prima dell'esercizio all'articolo 4, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio all'articolo 5, che il titolare è tenuto a inviare al Comando ogni cinque anni — elevati a dieci per le attività individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I. Cinque sedi in cinque province significano cinque procedimenti, cinque scadenze di rinnovo e cinque interlocutori. Non c'è un modo di accorparle.
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C'è un secondo effetto della geografia che pesa più del primo, ed è che le categorie si contano per sede e non per azienda. L'Allegato I del DPR 151 classifica le attività in A, B e C su soglie dimensionali: un magazzino di 900 metri quadrati e uno di 3.500 non stanno nella stessa categoria, anche se hanno la stessa insegna e lo stesso bilancio. Il che vuol dire che due sedi della stessa impresa possono avere obblighi diversi, tempi diversi e documenti diversi, e che chi imposta un contratto unico partendo dal presupposto che «facciamo la stessa cosa dappertutto» sbaglia il capitolato al primo giro.
Sul versante opposto, la manutenzione non ha confini. Il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, all'articolo 4, stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sulle altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati, e al comma 3 dice espressamente che la qualifica di tecnico manutentore qualificato è valida su tutto il territorio nazionale. Non esiste quindi nessuna ragione normativa per prendere un fornitore in ogni provincia, né alcun ostacolo a prenderne uno solo. La scelta è di servizio, e va fatta con criteri di servizio.
I criteri veri sono tre. Il primo è il tempo di intervento: un guasto in una sede a trecento chilometri dalla sede del fornitore si risolve quando il fornitore ci passa, e questo è il limite reale del contratto unico, non il prezzo. Il secondo è l'uniformità documentale, ed è il vantaggio del contratto unico che vale di più: cinque fornitori producono cinque formati di verbale, cinque modi di numerare i presidi e cinque registri che non si confrontano fra loro, e chi in sede centrale deve sapere se tutto è in regola non lo sa mai. Il terzo è che il costo della trasferta esiste comunque: o lo paghi come chilometraggio nel canone del fornitore unico, o lo paghi come prezzo più alto del fornitore locale che ha meno volume.
La forma che nella pratica regge meglio è ibrida, e vale la pena descriverla. Un contratto quadro unico per la manutenzione periodica programmata, con un capitolato uguale per tutte le sedi e un referente unico; la facoltà per ogni sede di chiamare un intervento locale in emergenza, con l'obbligo contrattuale che il verbale dell'intervento locale arrivi al referente unico entro un numero di giorni definito e venga annotato nel registro della sede. Così si tiene la reattività senza perdere la vista d'insieme.
Qualunque sia la forma, ci sono cose che nel capitolato vanno scritte a prescindere. L'elenco dei presidi sede per sede, con matricola e posizione, perché senza inventario non esiste contratto confrontabile. La norma tecnica di riferimento per ciascuna tipologia: la tabella 1 dell'Allegato I del decreto 1° settembre 2021 elenca, fra le altre, la UNI 9994-1 per gli estintori, la UNI 10779 con la UNI EN 671-3 e la UNI EN 12845 per le reti di idranti, la UNI EN 12845 per gli impianti sprinkler, la UNI 11224 per gli impianti di rivelazione e allarme, la UNI 9494-3 per i sistemi di evacuazione fumo e calore, la UNI 11473 per le porte e finestre apribili resistenti al fuoco, la UNI 11280 e la serie UNI EN 15004 per gli impianti a estinguente gassoso. Lo stesso articolo 3 del decreto avverte che l'applicazione della normazione tecnica volontaria conferisce presunzione di conformità ma rimane volontaria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni: sapere quale norma il fornitore sta applicando è comunque il modo più semplice per confrontare due preventivi.
Vanno poi messi per iscritto i tempi di intervento su chiamata distinti per sede, l'obbligo di consegna del verbale con l'esito e non solo con la data, e l'identificazione dei tecnici che eseguiranno il lavoro, dato che la qualifica è personale e non aziendale.
Restano due obblighi che non si appaltano e che nel contratto unico si dimenticano regolarmente. Il registro dei controlli previsto dall'Allegato I punto 1 dello stesso decreto è del datore di lavoro, deve essere costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, e sta nella sede a cui si riferisce: non ne esiste una versione centralizzata che sostituisca quella locale. E la sorveglianza definita all'articolo 1 lettera e), cioè i controlli visivi fra due controlli periodici effettuati dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni, è per definizione locale: la fa chi c'è, con le liste di controllo previste dall'Allegato I punto 2.
Un'ultima cosa, che riguarda il committente e non il fornitore. L'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008 chiede al datore di lavoro che affida lavori all'interno della propria azienda di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice e di fornirle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata a operare. La verifica dell'idoneità si fa una volta sull'impresa; le informazioni sui rischi vanno date sede per sede, perché i rischi della sede con la verniciatura non sono quelli dell'ufficio commerciale. È il pezzo che il contratto unico tende a saltare, ed è anche quello che in una contestazione si nota per primo.
Fonti: DPR 1° agosto 2011 n. 151, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e Allegato I, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articoli 1 lettera e), 3 e 4 e Allegato I punti 1 e 2 con la tabella 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 26 commi 1 e 2, testo vigente su normattiva.it.
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