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«Professionista antincendio» non è un modo di dire: è chi è iscritto negli elenchi del Ministero, e ha un codice

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Per alcune firme non basta un tecnico iscritto all'albo: serve chi è negli elenchi del Ministero dell'interno. Come ci si entra, quale codice identifica ciascun iscritto, e perché quell'iscrizione si può perdere senza che nessuno te lo dica.

Impianto antincendio in un ambiente industriale

Chiedi tre preventivi per il rinnovo periodico e tutti e tre parlano di antincendio con la stessa disinvoltura. Uno è un ingegnere, uno un perito industriale, uno un geometra. Tutti e tre sono iscritti al loro albo, tutti e tre sono probabilmente competenti. Per quella firma, però, la norma non chiede la competenza: chiede un requisito verificabile in trenta secondi, ed è il motivo per cui conviene conoscerlo prima di scegliere.

Il requisito nasce nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. L'articolo 16 stabilisce che il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, e che il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione in quegli elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. Quel decreto esiste ed è il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

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Non è un albo per ingegneri

La prima cosa che il decreto del 2011 smonta è un pregiudizio diffuso. L'articolo 3 elenca gli albi da cui si può accedere, e sono otto: ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati. Un geometra iscritto negli elenchi è un professionista antincendio a tutti gli effetti.

Resta però una clausola che vale per tutti e che nessuna iscrizione cancella. Sia la definizione di tecnico abilitato sia quella di professionista antincendio, nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, contengono le stesse cinque parole: «che opera nell'ambito delle proprie competenze». L'elenco non allarga le competenze professionali di nessuno, le presuppone. Un iscritto può firmare ciò che il suo ordinamento professionale gli consente di firmare, e non un metro quadro di più.

Come ci si entra: centoventi ore e un esame

Per iscriversi servono due cose, dice l'articolo 3: l'iscrizione all'albo professionale e l'attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi. Il corso lo disciplina l'articolo 4: i programmi li stabilisce il Dipartimento dei vigili del fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni, e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi, su materie che il decreto elenca una per una — fra le altre, fisica e chimica dell'incendio, norme tecniche e criteri di prevenzione incendi, tecnologie degli impianti di protezione attiva, sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, valutazione del rischio, approccio ingegneristico, più esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette.

Alla fine c'è un esame, e non è una formalità interna: l'articolo 5 stabilisce che la commissione è formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, di cui almeno due appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che a presiederla è il Capo del Corpo nazionale o un suo delegato per i corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, il direttore regionale dei vigili del fuoco o un suo delegato per quelli svolti altrove. Chi non supera l'esame può ripeterlo una volta; in caso di secondo esito negativo deve rifare il corso.

Il corso non serve a due categorie. La prima è quella di chi ha prestato servizio per almeno un anno nei ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale e ha poi cessato il servizio. La seconda è quella dei laureati che durante gli studi universitari hanno seguito con esito favorevole un corso di insegnamento sulle stesse materie, di almeno centoventi ore, con programmi preventivamente approvati dal Dipartimento: per loro resta solo l'esame.

Il codice, e perché va chiesto

Qui c'è il dettaglio più utile per chi commissiona. L'articolo 6 dice che la domanda di iscrizione si presenta all'Ordine o al Collegio professionale provinciale, che entro sessanta giorni verifica la validità dell'istanza e la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito favorevole, assegna un **codice di individuazione** e aggiorna gli elenchi del Ministero per via telematica.

Quel codice è unico ed è composto in un ordine preciso: la sigla della provincia sede dell'Ordine o del Collegio, il numero di iscrizione all'albo professionale, una lettera che indica la professione e un numero progressivo. Le lettere sono nel decreto: I per gli ingegneri, A per gli architetti, C per i chimici, G per i geometri e i geometri laureati, P per i periti industriali e periti industriali laureati, T per i periti agrari e periti agrari laureati, R per i dottori agronomi e dottori forestali, B per gli agrotecnici e agrotecnici laureati.

È una stringa corta, e va chiesta e messa nel preventivo. Non perché ci sia un obbligo di scriverla lì, ma perché è l'unico dato che rende verificabile una qualifica che altrimenti resta una parola in carta intestata.

L'iscrizione si mantiene, e si può perdere

L'articolo 7 è il pezzo che quasi nessun committente conosce. Per mantenere l'iscrizione negli elenchi i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno **quaranta ore nell'arco di cinque anni** dalla data di iscrizione. E in caso di inadempienza, dice il comma successivo, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. L'articolo 6 conferma che gli Ordini e i Collegi aggiornano gli elenchi anche mediante la cancellazione o la sospensione in caso di mancanza dei requisiti per il mantenimento.

La sospensione non si vede in fattura e non cambia il titolo di studio di nessuno. Ma nel periodo in cui dura, quel professionista non può firmare le cose per cui gli elenchi esistono: l'asseverazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, l'istanza di deroga, la documentazione redatta con l'approccio ingegneristico. Se ti serve una di quelle firme e la pratica si ferma al Comando, il costo del ritardo è tuo.

Due cose che questo elenco non è

Non è un'abilitazione alla manutenzione: il tecnico che fa il controllo semestrale degli estintori e il professionista che assevera il rinnovo sono due figure diverse, con percorsi e decreti diversi. E non è un patentino rilasciato dal Comando provinciale: l'iscrizione la gestisce l'Ordine o il Collegio di appartenenza, gli elenchi sono del Ministero dell'interno, e il Comando si limita a verificare che chi ha firmato ci fosse dentro nel momento in cui ha firmato.

Fonti: decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 16, testo vigente consultato su Normattiva; decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, articoli 1, 3, 4, 5 e 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012.

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