Antincendio Industriale / Notizie
Il registro antincendio non lo tiene il manutentore: lo predispone il datore di lavoro
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La norma dice che il registro dei controlli lo predispone il datore di lavoro e che va tenuto costantemente aggiornato. Il manutentore ci scrive dentro, ma il registro resta un obbligo tuo, e chi verifica lo chiede a te.

C'è un equivoco che si ripete in quasi tutti i capannoni: il registro antincendio viene considerato una cosa del manutentore. Arriva il tecnico, compila, se ne va, e il quaderno o il file resta dov'è finché non torna. La norma dice un'altra cosa, e la differenza si vede il giorno in cui qualcuno chiede di vederlo.
Il testo di riferimento è l'Allegato I del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, quello che ha sostituito le vecchie regole del DM 10 marzo 1998 sulla manutenzione. La frase è questa: «Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione». E subito dopo: «Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo».
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Il soggetto della frase è il datore di lavoro, non l'azienda di manutenzione. È lui che deve predisporre il registro, cioè crearlo, e assicurarsi che sia aggiornato e reperibile. Il manutentore è chi lo riempie per la parte che gli compete. Se il tuo registro vive dentro il gestionale del fornitore e tu non ne hai copia, formalmente sei scoperto anche se tutti gli interventi sono stati fatti.
Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi c'è un secondo riferimento che dice la stessa cosa con parole quasi identiche: l'articolo 6 del DPR 151/2011 prevede che controlli, verifiche, interventi di manutenzione e informazione «devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività» e che il registro «deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando». Lo stesso articolo, per le attività che non ricadono nel decreto legislativo 81/2008, aggiunge una cosa che vale la pena sapere: le cadenze delle verifiche possono essere indicate dal Comando nel certificato di prevenzione incendi o al momento della ricevuta della SCIA. Se ti è stato prescritto qualcosa, quella prescrizione viene prima del calendario standard del fornitore.
Sul registro finiscono tre attività diverse, e il decreto le tiene ben separate. La sorveglianza è definita come l'insieme dei controlli visivi che servono a verificare, nel tempo che passa tra due controlli periodici, che i presidi siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e senza danni evidenti; il decreto dice esplicitamente che «può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni», e che va fatta con regolarità mediante idonee liste di controllo. Il controllo periodico è invece l'insieme delle operazioni da effettuare con frequenza non superiore a quella indicata da norme, specifiche tecniche o manuali d'uso, per verificare la completa e corretta funzionalità dell'impianto. La manutenzione è l'intervento che riporta o mantiene in efficienza. Le ultime due, dice il decreto, devono essere effettuate da tecnici manutentori qualificati.
Quindi: la sorveglianza la fai tu, o meglio la fanno i tuoi lavoratori istruiti, e va annotata. Il controllo periodico e la manutenzione li fa il tecnico, e vanno annotati. Il registro che contiene solo le visite semestrali del fornitore è un registro monco: manca la parte che costa zero e che nessuno fa.
Su cosa ci va scritto, il decreto non impone un modello prestampato. Impone la sostanza: quali presidi hai, quando sono stati controllati, con quale cadenza vanno controllati, chi è intervenuto e cosa ha fatto. In pratica un registro che regge alla verifica ha l'elenco completo dei presidi con la loro posizione, la data e l'esito di ogni passaggio, il nome di chi lo ha eseguito, gli interventi e le sostituzioni, le anomalie rilevate e come sono state chiuse, e le liste di sorveglianza compilate. Il punto debole più frequente non è la qualità del singolo intervento: sono gli apparecchi aggiunti in stabilimento e mai inseriti in elenco, e le anomalie annotate e mai richiuse.
Vale la pena notare una cosa che sta nei programmi ufficiali dei corsi per addetti antincendio previsti dal DM 2 settembre 2021: in tutti e tre i livelli, dal corso da quattro ore a quello da sedici, le esercitazioni pratiche includono la presa visione del registro antincendio e un'esercitazione sull'attività di sorveglianza. Chi ha mandato i suoi addetti a fare il corso ha già in azienda le persone formate per tenerlo. Spesso non lo sa.
La cosa concreta da fare, se il registro lo tiene il fornitore: chiedigli una copia aggiornata, in un formato che resti tuo anche se domani cambi manutentore, e falla aggiornare a ogni passaggio. È una richiesta legittima e non costa niente. Il registro è tuo.
Fonti: decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, articolo 4 e Allegato I, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; DPR 1° agosto 2011 n. 151, articolo 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; programmi dei corsi per addetti antincendio del DM 2 settembre 2021, Allegato III, come pubblicati sul sito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il tuo caso specifico valgono anche le eventuali prescrizioni del Comando e la tua valutazione dei rischi.
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