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Resistenza al fuoco delle strutture: da dove esce la classe del tuo capannone, e chi la firma

6 min di lettura

R 60, REI 90: quei numeri non sono una proprietà del cemento, sono il risultato di un calcolo fatto su quello che tieni dentro. Qui trovi chi determina la classe, quale documento la dimostra, e perché cambiando la merce in magazzino puoi farla decadere senza aver toccato un muro.

Tecnico misura un pilastro in calcestruzzo mentre un operaio spruzza protettivo antincendio su una trave d'acciaio

Prima o poi qualcuno te lo chiede. Un perito, un ispettore, il tecnico di un potenziale affittuario: «di che classe è la struttura?». E tu guardi i pilastri prefabbricati, che sono lì da vent'anni e sembrano piuttosto solidi, senza avere idea di cosa rispondere. La domanda però non riguarda i pilastri: riguarda un fascicolo di carta che dovrebbe stare in un armadio, e che in moltissimi capannoni nessuno ha mai aperto.

La classe non descrive il muro, descrive un tempo

Una definizione chiarisce quasi tutto. Il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, nell'allegato al punto 1 lettera f), definisce la classe di resistenza al fuoco come l'intervallo di tempo, espresso in minuti, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. Non è un attributo del materiale: è una durata promessa, sotto un incendio convenzionale, a una struttura fatta in un certo modo e caricata in un certo modo.

Lo stesso allegato separa due cose che nel parlato si confondono. La capacità portante in caso d'incendio è l'attitudine della struttura a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco: è la R. La capacità di compartimentazione è l'attitudine di un elemento a conservare, oltre alla stabilità, un sufficiente isolamento termico e una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi: da lì arrivano la E e la I. Un pilastro ha senso che sia R, una parete fra magazzino e officina che sia EI, un solaio che fa entrambe le cose è REI. Le classi ammesse sono 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360.

Il numero esce dal carico di incendio, cioè da quello che c'è dentro

Qui arriva la parte che riguarda te e non il progettista. La classe non si sceglie: si calcola a partire dal carico di incendio specifico di progetto, che il punto 2 dell'allegato al decreto 9 marzo 2007 definisce come il potenziale termico dei combustibili presenti per metro quadro, corretto in base alla dimensione del compartimento, al tipo di attività e alle misure di protezione presenti. Tradotto: più roba infiammabile tieni per metro quadro, più alta deve essere la classe. Lo stesso decreto lo mette in tabella per il livello III di prestazione, quello che il punto 3.3 considera adeguato per tutte le costruzioni che non richiedono i livelli superiori: fino a 100 MJ/m² classe 0, fino a 450 classe 30, fino a 900 classe 60, oltre 2.400 classe 240.

Se il tuo tecnico ti mostra soglie diverse non sta sbagliando: sta usando l'altra strada. Il Codice di prevenzione incendi, cioè il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, alla tabella S.2-3 del capitolo S.2 scrive la stessa logica con numeri più larghi, a partire da nessun requisito fino a 200 MJ/m². E le due strade non si mescolano: il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019 ha stabilito che alle attività cui si applica il Codice non si applicano più né il decreto 16 febbraio 2007 né il decreto 9 marzo 2007. Su quale binario sia stato progettato il capannone è la prima domanda da fare.

Quanto è concentrato il mercato: province per numero di imprese in elenco
1 impresa1 prov.2-3 imprese4 prov.4-9 imprese74 prov.10 o più28 prov.

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Il foglio che dimostra tutto questo

La classe si determina in tre modi, e li elenca l'articolo 2 comma 3 del decreto 16 febbraio 2007: prove, calcoli, o confronti con tabelle. Le prove le fa un laboratorio, che secondo il punto B.5 dell'allegato B rilascia un rapporto di classificazione. I calcoli si fanno con gli eurocodici elencati al punto C.3 dell'allegato C, a partire dalla EN 1991-1-2 sulle azioni sulle strutture esposte al fuoco, oppure con le UNI 9502, 9503 e 9504 richiamate al punto C.4. Le tabelle stanno nell'allegato D.

Il documento che riguarda te, però, è un altro. L'articolo 4 comma 1 di quel decreto stabilisce che gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione possono essere installati in presenza di certificazione redatta da professionista che ne attesti la classe. Il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, nell'allegato II al punto 1.1, precisa che quella certificazione è a firma di professionista antincendio e deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera: numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

Il punto 1.2 aggiunge la parte che quasi nessuno conserva: le relazioni di calcolo integrali firmate dal professionista, i rapporti di prova e di classificazione emessi dal laboratorio e gli estratti dei fascicoli tecnici dei produttori devono far parte di un apposito fascicolo che il titolare dell'attività è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando. Il titolare, non il progettista. Senza quel fascicolo la certificazione resta un foglio che afferma qualcosa senza poterlo dimostrare.

Quello che la norma non impone, e quello che invece ti scarica addosso

Non esiste una scadenza della classe di resistenza al fuoco. Nessuno deve tornare ogni cinque anni a ricertificare un pilastro come si fa con un estintore, e chi te lo propone sta vendendo una cosa che la norma non chiede. Non esiste nemmeno un obbligo generale di rifare la classificazione quando modifichi il capannone: l'articolo 4 comma 4 del decreto 9 marzo 2007 dice che per le costruzioni esistenti già accertate non serve una nuova determinazione in caso di modifiche, comprese quelle dovute ad ampliamento o a variazione di destinazione d'uso.

Quel comma però mette tre condizioni, ed è lì che si cade: purché le modifiche non comportino un incremento della classe di rischio, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico. L'ultimo caso è quello che succede davvero, e succede senza lavori edili: basta che il magazzino passi da componenti metallici a imballaggi di cartone e film plastico. Lo dice senza giri di parole l'articolo 2 comma 3 dello stesso decreto: l'individuazione dei valori dei parametri posti a base delle azioni di progetto è a carico dei responsabili della progettazione, ma il mantenimento delle condizioni che determinano quei valori è a carico dei titolari delle attività. La struttura è stata calcolata su un'ipotesi di quello che ci avresti messo dentro. Se cambi quell'ipotesi e non lo dici a nessuno, la classe scritta sul certificato descrive un capannone che non esiste più.

Fonti: decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, articoli 2 e 4 e allegato punti 1, 2 e 3, Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007, supplemento ordinario n. 87; decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, articoli 2 e 4 e allegati B, C e D, stessa Gazzetta; decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, capitolo S.2 e tabella S.2-3, testo coordinato pubblicato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019, articolo 4, Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, allegato II punti 1.1 e 1.2. Quale dei due regimi si applichi alla tua attività dipende dal punto dell'allegato I al DPR 1° agosto 2011 n. 151 in cui rientra: chiedilo al tecnico che ha seguito la pratica.

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