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Il rinnovo periodico di conformità antincendio, pratica per pratica: scade dalla prima SCIA, non dall'ultima visita
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Cinque anni, dieci per sette voci dell'elenco, e un punto di partenza che quasi tutti sbagliano. Cosa dichiari tu, cosa assevera il professionista, e perché gli estintori restano fuori da quella asseverazione ma non dai tuoi obblighi.

Apri la cartellina e cerchi una data. Trovi un verbale di visita tecnica del 2019, la ricevuta di una SCIA del 2016, una fattura di manutenzione di tre mesi fa. La domanda è semplice — quando scade il rinnovo — e la risposta sbagliata è quella che sembra più logica, cioè partire dall'ultimo foglio con un timbro sopra. La norma parte da un'altra parte, e sceglie il punto di partenza più scomodo.
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 stabilisce all'articolo 5 che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, che ogni cinque anni il titolare delle attività dell'Allegato I è tenuto a inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione prevista dal decreto ministeriale; e che il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione. Il comma 2 aggiunge l'unica eccezione alla cadenza: per le attività individuate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I la scadenza quinquennale è elevata a dieci anni.
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Il punto di partenza sta nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, all'articolo 5: la richiesta di rinnovo è inviata al Comando entro i termini previsti dal DPR 151, **a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione**. Non dalla visita tecnica, non dalla data stampata su un vecchio certificato di prevenzione incendi, non dall'ultima fattura del manutentore. Dalla prima SCIA. Quella data è la prima cosa da recuperare quando si eredita un capannone o si cambia consulente, ed è anche la prima cosa che sparisce quando la pratica è vecchia e passata di mano tre volte.
Le due firme del rinnovo, e cosa dice ciascuna
Il rinnovo è una pratica corta, con due dichiarazioni che non si assomigliano per niente.
La prima la fai tu. Il decreto del 2012 chiede, sempre all'articolo 5, le generalità e il domicilio del richiedente o, per ente o società, del suo legale rappresentante; l'attività soggetta principale e le eventuali attività soggette secondarie; e una dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché **di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione** connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.
Quest'ultima riga merita di essere letta due volte, perché è il punto in cui una pratica amministrativa tocca cinque anni di lavoro quotidiano. Stai dichiarando che i controlli sono stati fatti e annotati. Se il registro ha dodici mesi di buchi, quella dichiarazione non è una formalità mal compilata: è un'attestazione che non corrisponde ai fatti, resa in una richiesta di rinnovo periodico.
La seconda firma è del professionista. In allegato va l'asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi — con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione — sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità; e la stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco. Più l'attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Due cose vanno notate qui. La prima è che il decreto chiede il professionista antincendio, cioè un professionista che oltre a essere iscritto al proprio albo è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno: per l'asseverazione di una SCIA ordinaria basta un tecnico abilitato, per questa no. La seconda è quell'inciso fra trattini. Le attrezzature mobili di estinzione — gli estintori — sono espressamente escluse dall'asseverazione: restano nell'obbligo dell'articolo 6 del DPR 151 e nel registro, e su quelli firma chi fa la manutenzione. Chi si aspetta che l'asseverazione del rinnovo copra anche gli estintori sta comprando una garanzia che non esiste.
Le modifiche che si mettono in fila proprio qui
Il rinnovo non è solo un timbro che torna: è il momento in cui si dichiara al Comando tutto quello che è cambiato senza far scattare una nuova pratica. Il decreto del 2012 lo dice all'articolo 4: le modifiche non ricomprese nell'articolo 4, comma 6, del DPR 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali ai fini antincendio da specifiche norme di prevenzione incendi, sono documentate al Comando all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico; e per individuarle si può fare riferimento ai criteri dell'Allegato IV del decreto stesso oppure, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.
Il discrimine resta l'articolo 4, comma 6, del DPR 151: si riavvia la procedura quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose, e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Sotto quella soglia non si presenta una SCIA nuova, ma non si fa nemmeno finta di niente: si scrive nel rinnovo.
Il caso del serbatoio di GPL nel piazzale
Una variante alleggerita riguarda i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività soggette — la bombolona che scalda l'ufficio e basta. Per quelli il decreto del 2012 prevede in allegato non l'asseverazione del professionista antincendio, ma una dichiarazione a firma di tecnico abilitato, o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito, o dell'azienda distributrice di GPL, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti.
Cosa succede se la data passa, e cosa la norma non prevede
Non prevede una sanatoria, e non prevede nemmeno un periodo di tolleranza. Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 stabilisce all'articolo 20 che chi, in qualità di titolare di una delle attività soggette, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni. Lo stesso articolo prevede inoltre che, ferme restando le sanzioni penali, il prefetto possa disporre la sospensione dell'attività, e che la sospensione sia disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
E un'ultima cosa che il rinnovo non è: non è una visita. Nessuno viene a controllare perché hai presentato la richiesta. Il Comando rilascia la ricevuta, e resta il potere di fare controlli quando e come previsto. Il che significa che la tenuta di quella dichiarazione non si misura il giorno in cui la mandi, ma il giorno in cui qualcuno chiede di vedere il registro.
Fonti: decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 4, 5 e 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, articoli 1, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012; decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 20, testo vigente consultato su Normattiva. Quale cadenza si applichi alla tua attività dipende dalla voce dell'Allegato I in cui ricade: le voci 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 sono le sole con cadenza decennale.
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