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Rivelazione incendi: dal 9 luglio 2026 la norma di manutenzione è la UNI 11224:2026
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La UNI 11224 è la norma che il decreto controlli assegna agli impianti di rivelazione e allarme incendio, ed è appena stata sostituita da una nuova edizione. È il momento buono per farsi rifare il piano di manutenzione per iscritto.

Nella tabella dell'Allegato I del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, alla riga «Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)» c'è una sola norma tecnica di riferimento: UNI 11224. Il decreto la cita senza indicare l'edizione, e questo è un dettaglio che conta, perché quando l'edizione cambia il riferimento segue.
È successo il 9 luglio 2026. Da quella data la UNI 11224:2019 risulta ritirata con sostituzione ed è in vigore la UNI 11224:2026, con lo stesso titolo: «Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi». Il sommario pubblicato da UNI descrive quello che la norma copre: le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.
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Sono cinque attività diverse messe in fila, e vale la pena leggerle come tali. Il controllo iniziale è quello che si fa quando l'impianto entra in servizio, o quando un nuovo manutentore lo prende in carico. La sorveglianza sono i controlli a vista fra un passaggio e l'altro, e il decreto dice che possono farla i lavoratori normalmente presenti purché abbiano ricevuto adeguate istruzioni: nel caso della rivelazione, in pratica, guardare che la centrale non abbia guasti o esclusioni attive e che i rivelatori non siano stati coperti o ostruiti da un bancale. Il controllo periodico e la manutenzione sono del tecnico. La verifica generale è un'altra cosa ancora, più rara e più profonda.
Sulla periodicità il decreto non mette numeri, e per una ragione precisa: rimanda alle norme. Dice che gli interventi vanno eseguiti e registrati secondo le cadenze indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti e dal manuale d'uso e manutenzione, e definisce il controllo periodico come l'insieme delle operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata. Il tetto lo fissa la norma, la tua valutazione dei rischi o il costruttore possono stringerlo. Il che porta alla cosa pratica da fare adesso: con una nuova edizione appena entrata in vigore, chiedi al manutentore il piano di controllo e manutenzione del tuo impianto, aggiornato e per iscritto, con l'indicazione dell'edizione su cui è costruito. Se il piano che hai in mano cita ancora la 11224:2019, è vecchio di un'edizione.
Sulla domanda «cosa firma esattamente il manutentore» il decreto è più esplicito di quanto ci si aspetti, perché descrive in dettaglio la competenza che il tecnico deve dimostrare per qualificarsi su questo presidio. Il corso previsto è fra i più lunghi dell'elenco: sedici ore di teoria e otto di pratica. La teoria comprende la norma di progettazione e installazione degli impianti, la UNI 9795, la norma di manutenzione UNI 11224 e la serie delle norme di prodotto EN 54 per i componenti. La pratica comprende il controllo visivo e funzionale dei rivelatori nelle loro diverse tipologie — puntiformi, lineari, ad aspirazione, di fiamma — le modalità di ripristino o sostituzione, la verifica dell'integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti, il controllo funzionale della centrale sia convenzionale sia indirizzata, la verifica delle segnalazioni di allarme acustiche e luminose, e il controllo delle funzioni ausiliarie.
Quest'ultima voce è quella che in un capannone fa la differenza fra un impianto che funziona e uno che sembra funzionare. Il decreto elenca fra le funzioni ausiliarie i dispositivi di ingresso e uscita, i fermaporta magnetici dei serramenti resistenti al fuoco e l'avvio di altri impianti di protezione attiva. Un impianto di rivelazione, in un'attività organizzata, non serve solo a suonare: comanda la chiusura delle porte tagliafuoco tenute aperte dai magneti, può far partire l'evacuazione fumi, può attivare uno spegnimento. Il decreto chiede espressamente che il tecnico verifichi «la programmazione e l'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività sorvegliata». Tradotto: non basta che il rivelatore veda il fumo, deve succedere quello che il tuo piano di emergenza dice che deve succedere.
Questo ha una conseguenza sul rapporto con il fornitore. Se il tecnico della rivelazione non ha mai visto il tuo piano di emergenza, non è in condizione di verificare quel punto. E se le porte tagliafuoco sono in carico a un altro fornitore, il magnete che le tiene aperte sta esattamente sul confine fra i due: è uno dei posti in cui, nelle verifiche, non torna niente.
Quello che deve restare sul registro, alla fine del passaggio, è la data, l'identificazione dell'impianto, cosa è stato controllato, l'esito, i componenti sostituiti e le anomalie rilevate con lo stato di chiusura. E, dal 26 settembre 2026, chi lo ha fatto deve avere l'attestato di qualificazione dei vigili del fuoco per il presidio degli impianti di rivelazione e allarme incendio, che è distinto da tutti gli altri.
Aggiornamento del 10 ottobre 2026. L'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori è in vigore dal 25 settembre 2026, senza ulteriori proroghe. Il decreto del Ministro dell'interno 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha aggiunto una sola disposizione transitoria: chi entro il 25 settembre 2026 aveva presentato istanza di valutazione dei requisiti può continuare a eseguire controlli e manutenzioni, solo sui presidi indicati nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. A un tecnico che non ha ancora l'attestato, quindi, si chiedono gli estremi di quella domanda.
Fonti: decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I tabella 1 e Allegato II prospetto 3.5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; schede UNI 11224:2019 e UNI 11224:2026 su store.uni.com, che riportano rispettivamente lo stato di norma ritirata con sostituzione e la data di entrata in vigore del 9 luglio 2026. Le periodicità applicabili al tuo impianto stanno nella norma e nel manuale del costruttore: fattele indicare per iscritto dal manutentore.
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