Antincendio Industriale / Notizie
SCIA antincendio e CPI: non sono la stessa cosa, e per molte attività il CPI non esiste proprio
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Il DPR 151/2011 divide le attività in tre categorie e solo per una di queste il Comando rilascia un certificato. Per le altre il documento che vale è la ricevuta della SCIA. Chi firma cosa, e ogni quanto si rinnova.

Nel linguaggio corrente «fare il CPI» significa mettere a posto le pratiche antincendio. Nel testo del regolamento significa una cosa molto più stretta, e per una buona parte delle attività non significa niente, perché quel certificato non viene emesso. Vale la pena rimettere in fila i pezzi, perché è uno dei punti in cui committente e professionista parlano di due documenti diversi convinti di parlare dello stesso.
Il regolamento è il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011. Il suo Allegato I contiene l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, e l'articolo 2 le distingue in tre categorie — A, B e C — in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Il primo controllo da fare, quindi, non è sul documento ma sull'elenco: se la tua attività non compare nell'Allegato I, nessuna di queste procedure ti riguarda. Restano tutti gli obblighi che discendono dal decreto legislativo 81/2008, che sono un'altra cosa e non si sovrappongono.
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Se invece l'attività c'è, il percorso ha due passaggi distinti e un terzo che si ripete nel tempo.
Il primo è la valutazione del progetto, all'articolo 3, obbligatoria solo per le categorie B e C. Si chiede al Comando prima di costruire o di modificare, e i tempi sono fissati: il Comando può richiedere documentazione integrativa entro trenta giorni, e si pronuncia sulla conformità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Quel «completa» è il motivo per cui una pratica ferma da mesi spesso non è ferma per lentezza dell'ufficio: il termine non è mai partito. Per la categoria A questo passaggio non c'è.
Il secondo è la SCIA, all'articolo 4. Si presenta al Comando prima dell'esercizio dell'attività, e la presenta il responsabile dell'attività — l'ente o il privato, o il suo legale rappresentante se si tratta di società. Non la presenta il professionista al posto tuo: il professionista firma un allegato. Il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, che stabilisce cosa deve contenere, chiede le generalità del richiedente, la specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività secondarie, e una dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio. In allegato vanno l'asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesta la conformità ai requisiti di prevenzione incendi, le certificazioni e dichiarazioni che comprovano che elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi e impianti rilevanti ai fini antincendio sono stati posti in opera secondo la regola dell'arte, e — per le sole attività di categoria A — la relazione tecnica e gli elaborati grafici. Più l'attestato del versamento.
Il Comando verifica la completezza formale e rilascia ricevuta. Quella ricevuta, dice l'articolo 1 del regolamento, costituisce titolo autorizzatorio. È il documento con cui eserciti.
Qui arriva la differenza che quasi nessuno tiene a mente. Per le attività di categoria A e B il Comando effettua i controlli entro sessanta giorni, ma con metodo a campione o in base a programmi settoriali; e se la visita c'è ed è andata bene, il regolamento dice che il Comando rilascia copia del verbale della visita tecnica *a richiesta dell'interessato*. Un verbale, non un certificato. Per le sole attività di categoria C il Comando effettua la visita tecnica entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, entro quindici giorni rilascia il certificato di prevenzione incendi. Il CPI, cioè, è previsto per una categoria su tre. Se sei in A o in B e ti chiedono «il CPI» — una banca, un'assicurazione, un affittuario — il documento che hai e che vale è la ricevuta della SCIA, ed è corretto consegnare quella.
Poi c'è il terzo passaggio, quello che torna. L'articolo 5 chiama la scadenza «attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio», ed è ogni cinque anni; per sette voci dell'elenco — le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, fra cui gli edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri — la cadenza sale a dieci. Il decreto del 2012 aggiunge due dettagli pratici che fanno la differenza. Il primo è il punto di partenza: il termine decorre dalla data di presentazione della prima segnalazione, non dall'ultima visita dei vigili del fuoco né dalla data stampata su un vecchio certificato. Il secondo è chi firma. Nella SCIA l'asseverazione è a firma di «tecnico abilitato», che il decreto definisce come professionista iscritto in albo che opera nell'ambito delle proprie competenze. Nel rinnovo l'asseverazione è a firma di «professionista antincendio», cioè un professionista che è anche iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 139/2006. Sono due livelli diversi, e il secondo è più stretto del primo.
Vale la pena leggere che cosa asseveri quel professionista al rinnovo, perché è il punto in cui la pratica amministrativa e la manutenzione si toccano: attesta che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, e la stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti, ove installati. Nella richiesta di rinnovo il titolare dichiara l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione. Tradotto: se il registro dei controlli non è in ordine, il professionista non ha su cosa appoggiare la firma, e la firma è sua.
Resta una domanda che arriva sempre: quando si ricomincia da capo. Il regolamento lo dice all'articolo 4, comma 6. L'obbligo di riavviare la procedura ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali, per variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose, e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Se quelle modifiche comportano un aggravio delle condizioni preesistenti si torna anche alla valutazione del progetto; se non lo comportano si presenta una SCIA con asseverazione limitata agli aspetti oggetto di modifica e una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio a firma di tecnico abilitato. Le modifiche che non rientrano in quel comma, o considerate non sostanziali, si documentano al Comando all'atto del rinnovo periodico.
Fonti: decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e Allegato I, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011; decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, articoli 1, 3, 4 e 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. Categoria, scadenze e contenuto della tua pratica dipendono dalla voce dell'Allegato I in cui ricade l'attività: falla scrivere nero su bianco nella prima riga del preventivo del professionista.
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