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Segnaletica di sicurezza: cosa impongono davvero gli allegati del Testo Unico, e cosa no

6 min di lettura

Non esiste un elenco di cartelli obbligatori per il tuo capannone, e nemmeno un obbligo di comprare i pittogrammi di una norma UNI. Esistono invece regole precise su forme, colori, posizione, numero e manutenzione, e una sanzione penale per chi non le rispetta. Ecco dove sono scritte.

Uscita di emergenza con cartello verde e cartello estintore sopra un estintore lungo un corridoio di fabbrica

Arriva il fornitore con il catalogo e ti propone il «kit segnaletica per capannone»: quaranta cartelli, prezzo tutto compreso. Il guaio è che un kit non sa dove sono le tue uscite, non sa cosa c'è nel deposito in fondo e non sa quanti metri deve coprire un cartello per essere letto. Il Testo Unico, su questo, è molto più preciso del catalogo, e chiede cose che un pacco di adesivi non può darti.

La segnaletica arriva dopo, non al posto di

La frase che conta sta all'articolo 163 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81: quando, anche a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza secondo le prescrizioni degli allegati da XXIV a XXXII.

È una gerarchia. Il cartello non è la misura di sicurezza: è quello che resta quando la misura di sicurezza non riesce a eliminare del tutto il rischio. Un «attenzione carrelli in manovra» appiccicato dove servirebbe una separazione fra il corridoio pedonale e il percorso dei muletti non mette in regola niente. E dato che la segnaletica discende dalla valutazione dei rischi, il documento che dice quali cartelli servono nel tuo capannone è il tuo DVR, non il listino del fornitore.

Quello che gli allegati impongono davvero

L'allegato XXIV, al punto 2.1.1, stabilisce che la segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo, e quella che indica l'ubicazione dei mezzi di salvataggio o di pronto soccorso, deve essere permanente e costituita da cartelli. Per i materiali e le attrezzature antincendio ammette un'alternativa: cartelli oppure un colore di sicurezza.

Il colore non è decorativo, ha un significato codificato. La tabella del punto 4 dello stesso allegato assegna al rosso i segnali di divieto, il pericolo e l'allarme, i dispositivi di interruzione d'emergenza e l'identificazione e ubicazione di materiali e attrezzature antincendio; al giallo o giallo-arancio i segnali di avvertimento; all'azzurro i segnali di prescrizione, cioè gli obblighi; al verde il salvataggio e il soccorso, quindi porte, uscite, percorsi e postazioni. Da qui discende l'errore più diffuso nei capannoni: l'estintore si segnala in rosso, l'uscita di emergenza in verde, e scambiarli non è una questione di gusto.

L'allegato XXV traduce i colori in forme. I cartelli di divieto sono rotondi, neri su fondo bianco con bordo e banda rossi che coprono almeno il 35% della superficie. Quelli di avvertimento sono triangolari, neri su giallo per almeno il 50%. Quelli di prescrizione sono rotondi, bianchi su azzurro. Quelli di salvataggio sono quadrati o rettangolari, bianchi su verde. E quelli per le attrezzature antincendio, al punto 3.5, sono quadrati o rettangolari, bianchi su fondo rosso. L'allegato XXVII aggiunge che il colore d'identificazione delle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio è il rosso, e che la superficie in rosso deve avere ampiezza sufficiente a consentire un'agevole identificazione.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

Le tre regole che nessun kit può rispettare

La prima riguarda le dimensioni, e c'è una formula. Il punto 1.5.1 dell'allegato XXV raccomanda di osservare A > L²/2000, dove A è la superficie del cartello in metri quadri e L la distanza in metri alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile; la formula vale fino a circa cinquanta metri. In un capannone con corsie lunghe, questo significa che i cartelli comprati per un ufficio sono semplicemente troppo piccoli.

La seconda riguarda la posizione. Il punto 2.1 dice che i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, a un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata se il rischio è generico oppure nelle immediate adiacenze del rischio specifico, e in un posto ben illuminato, accessibile e visibile. In caso di cattiva illuminazione naturale aggiunge che è opportuno usare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

La terza riguarda il numero, e va contro l'istinto di chi pensa che più cartelli significhi più sicurezza. Il punto 5.1.1 dell'allegato XXIV impone di evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri, perché l'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa dalla presenza di altra segnaletica che ne turbi la visibilità. Il punto 7 aggiunge che numero e ubicazione dipendono dall'entità dei rischi e dalle dimensioni dell'area da coprire. La parete dell'ingresso tappezzata di venti adesivi non è più in regola di una con tre cartelli messi bene: è meno in regola.

Cosa la norma non ti impone

Non ti impone un elenco di cartelli per tipo di azienda. Non esiste da nessuna parte la lista dei cartelli obbligatori per una carpenteria o per un magazzino: esistono i rischi che hai valutato, e da quelli discendono i cartelli.

Non ti impone nemmeno i pittogrammi di una specifica norma tecnica. Il punto 1.3 dell'allegato XXV dice espressamente che i pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate nell'allegato, o presentare un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco dagli adattamenti. Chi ti dice che sei fuori legge perché i tuoi cartelli non sono della collezione più recente ti sta vendendo un ricambio, non una conformità.

Due cose invece le impone, e sono quelle che nessuno fa. Il punto 6 dell'allegato XXIV stabilisce che i mezzi e i dispositivi segnaletici devono essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà. Un cartello sbiadito dal sole di dieci estati non è segnaletica. E il punto 2.2 dell'allegato XXV dice il contrario di quello che si fa di solito: il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. Il divieto affisso per una lavorazione che non fai più da tre anni va staccato, perché insegna a non leggere i cartelli.

Resta la parte che trasforma tutto questo in un problema serio. L'articolo 164 impone di informare i lavoratori e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica, e di formarli con istruzioni precise sul significato dei segnali. E l'articolo 165 punisce la violazione dell'articolo 163 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda, e quella dell'articolo 164 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda. È materia penale, non una multa amministrativa: vale la pena che i cartelli li scelga chi ha letto la tua valutazione dei rischi.

Fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 163, 164 e 165 e Allegati XXIV punti 2.1.1, 4, 5.1.1, 6 e 7, XXV punti 1.3, 1.5.1, 2.1, 2.2 e 3, e XXVII punti 2 e 3, testo vigente consultato su Normattiva e nell'edizione coordinata pubblicata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli importi delle ammende non sono riportati qui perché soggetti a rivalutazione periodica: falli verificare aggiornati prima di citarli.

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