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Sistemi a schiuma: la norma non li impone quasi mai, ma quando ci sono valgono come l'acqua

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Nel Codice la schiuma non è mai un obbligo per nome: è una delle soluzioni conformi fra cui sceglie la valutazione del rischio. Vale però quanto un impianto ad acqua nella riduzione del carico d'incendio, e il suo manutentore è l'unico che deve prima essere qualificato sugli sprinkler.

Operatore controlla una valvola dell'impianto a schiuma accanto a un monitore e ai serbatoi di un deposito

Chi ha un deposito di liquidi infiammabili se lo sente dire spesso: «qui ci vuole la schiuma». Poi va a cercare la norma che lo impone e non la trova, perché non esiste. Il Codice di prevenzione incendi non prescrive un sistema a schiuma per nome in nessun caso generale: prescrive un livello di prestazione per il controllo dell'incendio, e lascia al progettista la scelta della tecnologia sulla base della valutazione del rischio. La frase è nel capitolo S.6 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nel testo sostituito integralmente dal decreto 18 ottobre 2019: la scelta della tipologia del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione, in relazione all'estinguente, all'efficacia della protezione e alla sicurezza degli occupanti, deve essere effettuata sulla base della valutazione del rischio incendio dell'attività.

Quello che il Codice fa, invece, è dire quali soluzioni sono conformi. La tabella delle norme di riferimento per i sistemi di inibizione, controllo o estinzione mette una riga per ciascuna tecnologia: gli sprinkler con la UNI EN 12845, i sistemi a estinguenti gassosi con la UNI EN 15004-1, i sistemi a polvere con la UNI EN 12416-2, i sistemi a schiuma con la UNI EN 13565-2, i sistemi spray ad acqua con la UNI CEN/TS 14816, i sistemi ad acqua nebulizzata con la serie UNI CEN/TS 14972, l'aerosol condensato con la UNI ISO 15779, i sistemi a riduzione di ossigeno con la UNI EN 16750. La schiuma è una fra otto, e la sua norma è la stessa che il decreto controlli indica per la manutenzione.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

C'è però un punto in cui il Codice tratta la schiuma diversamente dalle altre tecnologie, ed è quello che dovrebbe interessare chi paga. Nel capitolo sulla resistenza al fuoco, la tabella dei fattori che riducono il carico d'incendio specifico di progetto distingue esplicitamente due famiglie: da un lato «sistema automatico ad acqua o schiuma», dall'altro «altro sistema automatico». Il primo, abbinato a una rete di idranti con protezione interna, porta un coefficiente di 0,54, che scende a 0,48 se la protezione idranti è anche esterna. Il secondo, nelle stesse condizioni, si ferma a 0,72 e a 0,64. Tradotto: agli occhi del Codice un impianto a schiuma vale come uno sprinkler, e vale sensibilmente più di un impianto a gas o a polvere, quando si tratta di ridurre il carico d'incendio di progetto e quindi la classe di resistenza al fuoco richiesta alle strutture. Se stai valutando se vale la pena installarlo, il conto non va fatto solo sul costo dell'impianto: va fatto anche su quanto ti risparmi in protezione passiva.

Dove la schiuma è davvero la risposta lo dice la classificazione degli estinguenti nello stesso capitolo: per i fuochi di classe B, cioè liquidi e solidi liquefacibili, gli agenti più comunemente utilizzati sono l'acqua con additivi per classe B, la schiuma, la polvere e il biossido di carbonio. È il motivo per cui la schiuma compare nei depositi di oli minerali, nelle vasche di contenimento, nei travasi. E la ragione tecnica è che la schiuma non spegne raffreddando: forma una coltre che separa il liquido dall'aria. Da cui derivano i due limiti che il Codice segnala in modo generale per tutti i sistemi automatici: va tenuta presente l'eventuale incompatibilità degli agenti estinguenti con il materiale presente nell'attività, e vanno considerati gli effetti della scarica sugli occupanti eventualmente presenti.

Sulla manutenzione, il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 assegna ai sistemi a schiuma una sola norma, la UNI EN 13565-2, in vigore nell'edizione del 27 maggio 2021, che specifica requisiti e metodi per la progettazione, l'installazione, la prova e la manutenzione dei sistemi di estinzione a schiuma a bassa, media e alta espansione. Nel programma del corso per il tecnico manutentore, però, il decreto ne cita altre due: la UNI EN 13565-1 per i requisiti e i metodi di prova dei componenti, e la serie UNI EN 1568, parti 1, 2, 3 e 4, per la valutazione della qualità degli schiumogeni. Quest'ultima è la parte che distingue un contratto serio da un giro di ispezioni: lo schiumogeno è un prodotto chimico che invecchia, e la sua qualità si accerta con prove di laboratorio, non guardando il serbatoio.

E poi c'è il dettaglio che vale da solo la lettura del decreto. Il prospetto che descrive il corso del manutentore dei sistemi a schiuma prevede sedici ore di teoria e otto di pratica, ma porta una nota che non compare in nessuno degli altri dodici prospetti: «il corso può essere erogato solo dopo aver superato il corso per i Sistemi sprinkler». È l'unico presidio dell'intero decreto con un prerequisito. Significa che il tecnico che tocca il tuo impianto a schiuma deve essere qualificato prima sugli sprinkler, cioè su trentadue ore di corso, e solo dopo sulle ventiquattro della schiuma. Quando dal 26 settembre 2026 chiederai gli attestati al fornitore, per la schiuma gli attestati da vedere sono due, e in quest'ordine.

Un'ultima cosa, che riguarda il liquido e non l'impianto, e che negli ultimi anni ha cambiato più contratti di qualunque norma tecnica. Le schiume antincendio contenenti PFOA sono regolate dal regolamento (UE) 2020/784: dal 1° gennaio 2023 il loro impiego è ammesso solo nei siti in cui i rilasci possano essere totalmente segregati, non possono essere usate per l'addestramento, e le schiume già installate in sistemi fissi o mobili potevano essere utilizzate fino al 4 luglio 2025. Le scorte residue vanno gestite come rifiuto. Sul PFHxA è poi arrivato il regolamento (UE) 2024/2462, che fissa il divieto per le schiume e i concentrati usati per addestramento e prove e per i servizi pubblici antincendio dal 10 aprile 2026, e per l'aviazione civile dal 10 ottobre 2029, con soglie di 25 ppb per la somma di PFHxA e suoi sali e 1000 ppb per le sostanze correlate. Se il tuo impianto a schiuma ha più di qualche anno, la domanda da fare al manutentore prima ancora delle date di controllo è quale schiumogeno c'è dentro e quale scheda di sicurezza lo accompagna.

Cosa fare adesso

Se hai già un impianto a schiuma, la domanda da fare al fornitore è una sola e va fatta per iscritto: chi sono i tecnici che lo mantengono, e hanno l'attestato dei vigili del fuoco per i sistemi a schiuma, che presuppone quello per gli sprinkler? Dal 25 settembre 2026 l'obbligo di qualificazione è in vigore, con la sola finestra fino al 31 marzo 2027 per chi aveva già chiesto la valutazione. Se invece stai valutando se ti serve, il punto di partenza è la valutazione del rischio o la pratica antincendio. In entrambi i casi, con il modulo in fondo alla pagina la richiesta arriva alle imprese antincendio della tua provincia: specifica che si tratta di un sistema a schiuma, così ti rispondono solo quelle che lo seguono. Nessun costo e nessun impegno.

Fonti: allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 nel testo sostituito integralmente dal decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, capitoli S.2 e S.6, tabelle S.2-8, S.6-4 e S.6-11 e paragrafi S.6.9.1 e S.6.9.2, Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019, consultato nel testo coordinato non ufficiale curato dall'ing. Mauro Malizia; decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, Allegato I tabella 1 e Allegato II prospetti 3.4 e 3.10, Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021; schede UNI EN 13565-2:2021, UNI EN 13565-1:2019 e UNI EN 1568-3:2018 su store.uni.com; regolamenti (UE) 2020/784 e 2024/2462 su eur-lex.europa.eu. Le periodicità dei controlli stanno nella UNI EN 13565-2 e nel libretto del costruttore: fattele mettere per iscritto.

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