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Il minicodice ha cambiato la valutazione del rischio incendio, e quasi nessun capannone rientra nella parte semplificata

6 min di lettura

Dal 29 ottobre 2022 il decreto 3 settembre 2021 ha sostituito del tutto il DM 10 marzo 1998. La procedura semplificata esiste, ma vale solo per i luoghi a basso rischio, e i sei requisiti da rispettare tutti insieme escludono il capannone medio.

Dettaglio di una struttura metallica in un impianto

Il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, quello che tutti chiamano minicodice, è entrato in vigore il 29 ottobre 2022 e ha fatto una cosa che i suoi due fratelli non avevano fatto: ha abrogato per intero il DM 10 marzo 1998. Non un articolo, non un allegato: tutto. Da quel giorno i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro stanno lì, e la valutazione del rischio di incendio si fa secondo quei criteri.

La prima cosa che cambia è dove sta la valutazione. L'articolo 2 dice che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali «costituiscono parte specifica» del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 81/2008. Non è un fascicolo separato che vive di vita propria in un raccoglitore: è una parte del DVR. E aggiunge un vincolo di coerenza che nei capannoni con polveri, solventi o gas conta molto: la valutazione del rischio incendio deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione richiesta dal titolo XI dell'81, dove quest'ultima è dovuta. Due documenti che dicono cose diverse sullo stesso reparto sono un problema, non due opinioni.

Cosa dichiarano di fare, su 784 imprese che abbiamo letto una per una
Manutenzione impianti antincendio739Manutenzione estintori665Manutenzione idranti631Rilevazione fumi272Collaudi antincendio258Impianti sprinkler240Installazione impianti antincendio187

Nostra misurazione: abbiamo aperto il sito di ogni impresa in elenco e contato quali servizi ci scrive sopra. Non e' una stima di mercato, e' cosa dichiarano loro. Aggiornato al 16 ottobre 2026.

La seconda cosa che cambia è che adesso ci sono tre binari, e l'articolo 3 li tiene ben distinti. Se per la tua attività esiste una regola tecnica di prevenzione incendi, i criteri sono quelli. Se il luogo di lavoro è a basso rischio d'incendio, secondo la definizione dell'Allegato I, valgono i criteri semplificati dell'Allegato I stesso. Per tutto ciò che non ricade nei due casi precedenti, i criteri sono quelli del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, cioè il Codice di prevenzione incendi. E chi sta nel secondo caso può comunque scegliere di applicare il Codice: la semplificazione è una facoltà, non una gabbia.

Qui sta il punto che riguarda direttamente chi ha un capannone, e conviene leggerlo con calma perché è il pezzo che viene applicato male più spesso. Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, che abbiano tutti i requisiti aggiuntivi elencati dal decreto. Tutti insieme, non uno a scelta. Sono sei: affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti, dove per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo; superficie lorda complessiva non superiore a 1.000 metri quadrati; piani situati a quota compresa fra meno cinque e ventiquattro metri; assenza di materiali combustibili in quantità significative, e il decreto in nota chiarisce che per quantità significative si intende generalmente un carico di incendio specifico superiore a 900 megajoule al metro quadrato; assenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative; assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. «Attività non soggette» significa non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I del DPR 151/2011.

Un capannone di 1.400 metri quadrati con dentro imballi, bancali e materiale finito non passa il secondo requisito e con ogni probabilità nemmeno il quarto. Un'officina che salda non passa il sesto. Un deposito con un serbatoio di gasolio o una cabina di verniciatura non passa il quinto. Il risultato pratico è che la strada semplificata dell'Allegato I copre uffici piccoli, laboratori, negozi e attività leggere, mentre il capannone tipo finisce sul terzo binario, quello del Codice. Se il documento che ti hanno consegnato applica l'Allegato I, i sei requisiti devono essere verificati uno per uno e la verifica deve essere scritta lì dentro: è il primo posto dove guarda chi controlla.

La terza cosa che cambia è che adesso c'è scritto cosa deve contenere la valutazione. L'Allegato I elenca gli elementi minimi: individuazione dei pericoli d'incendio, descrizione del contesto e dell'ambiente in cui quei pericoli sono inseriti, determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti, individuazione dei beni esposti, valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti, individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi. Le note che accompagnano l'elenco dicono anche cosa mettere sotto ciascuna voce: sorgenti d'innesco, carico di incendio, possibile formazione di atmosfere esplosive, accessibilità e viabilità, layout aziendale, compartimentazione, aerazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e calore. Una valutazione del rischio incendio che non contiene quegli elementi non è severa o indulgente: è incompleta.

Per chi sta effettivamente nel perimetro semplificato, l'Allegato I dice poi cosa installare, e vale la pena conoscerlo perché fissa il minimo sotto cui nessuno può scendere. Devono essere installati estintori di capacità estinguente non inferiore a 13A e carica non inferiore a 6 chilogrammi o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento di 30 metri; se ci sono liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione, o è prevedibile un principio di incendio di classe B da solidi liquefattibili, gli stessi estintori devono avere anche capacità estinguente non inferiore a 89 B. Sull'esodo servono almeno due vie indipendenti, con corridoi ciechi ammessi fino a 30 metri (45 se c'è un impianto di rivelazione con determinate funzioni o se i locali sono alti almeno 5 metri), lunghezza d'esodo non superiore a 60 metri da qualsiasi punto, larghezza dei percorsi di almeno 900 millimetri e affollamento calcolato con una densità di 0,7 persone per metro quadrato salvo dichiarazione motivata di un valore inferiore. La rivelazione dell'incendio è di norma demandata alla sorveglianza degli occupanti, con procedure di emergenza codificate, e l'impianto automatico si installa se lo dice la valutazione del rischio. I mezzi di soccorso devono poter arrivare a non più di 50 metri dagli accessi.

Resta l'ultima domanda, che è quella con cui di solito comincia la telefonata: se il capannone c'era già, devo rifare tutto? No. L'articolo 4 dice che per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto l'adeguamento si attua nei casi indicati dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 81/2008. Quell'articolo elenca quando la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata: modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, infortuni significativi, oppure quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità. E fissa anche il tempo: il documento va rielaborato entro trenta giorni dalla causale. Un nuovo reparto, una nuova lavorazione, un cambio di layout o un aumento di materiale stoccato sono modifiche di quel tipo, e sono il momento in cui il minicodice entra in casa. Non c'è una scadenza generale che obbliga tutti a rifare la valutazione; c'è un evento, e quando arriva la si rifà con le regole nuove.

Un'ultima avvertenza che il decreto scrive da sé, e che serve a leggere i preventivi: l'applicazione della normazione tecnica volontaria citata nell'Allegato I — norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI — conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni. Chi ti dice che «la UNI lo impone» ti sta dicendo qualcosa di vero solo se quella norma è richiamata da una disposizione che te la rende obbligatoria.

Fonti: decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, articoli 1, 2, 3 e 4 e Allegato I (punti 1, 3, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7), Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021; decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articoli 17 e 29 comma 3, testo consultato su normattiva.it; DPR 1° agosto 2011 n. 151, Allegato I, per la nozione di attività soggetta.

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